Sentenza 22 maggio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 22/05/2002, n. 7472 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7472 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2002 |
Testo completo
AN 19 ITA 0 CA LO LI 9 BBL 6 U 6 8 ME DEL PO IO 9 . A 1 I Z c / R O A 4 . 02 / R N A 6 T c 7 2 2 T S . I B U G R . B E I R A R D LA SUPREM . L T B Oggoter E A D T fendite catastali : 1 T A S tariffe di estimo SEZIONI UNI CIVILI 3 I N N + giurisdizione 1 E E R tributaria o ammi S S nistrativa E E T dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: A M R.G.N. 6898/00 Primo Presidente f.f. CARBONEDott. Vincenzo IANNIRUBERTO- Presidente di sezione Dott. Giuseppe - Consigliere Cron. 20828 Dott. Antonio VELLA Consigliere Rep. Dott. Paolo VITTORIA ud.07/03/02 Dott. Giovanni PAOLINI Consigliere Consigliere Dott. Ernesto LUPO Rel. Consigliere Dott. Enrico ALTIERI Consigliere Dott. Fabrizio MIANI CANEVARI Consigliere- Dott. Luigi Francesco DI NANNI лечи ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro- tempore, U.T.E., in persona del legale rappresentante pro-tempore, domiciliati in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li * rappresenta e difende ope legis;
-> ricorrenti 2002 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 262
contro
CAMPIONE CIVILE 69919 1 N. EDELWEISS S.R.L.; intimata - . પૂ avverso la sentenza n. 104/99 della Commissione regionale di CAGLIARI, depositata il tributaria 14/09/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 07/03/02 dal Consigliere Dott. Enrico ALTIERI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo MACCARONE che ha concluso per affermazione il rigetto del secondo motivo, giurisdizione tributaria. har S 1. Svolgimento del processo La ED s.r.l. ricorreva alla commissione tri- butaria di primo grado di Sassari contro l'attribuzio- ne della rendita ad un terreno sito nel comune di Olbia loc. Cugnana, da parte dell'U.T.E. di Sassari, dedu- cendo - in relazione al decreto ministeriale del 20 gennaio 1990 - violazione di legge per omesso interpel- lo dei comuni interessati, nonché diversi profili di eccesso di potere e incongruità del valore attribuito. La commissione adita dichiarava inammissibile il ricorso, osservando che -M secondo l'art.1 del d.P.R. n.636/72 la contestazione della formazione delle ta- -O 2 riffe, atto generale avente natura regolamentare, po- teva essere dedotta soltanto nell'ambito della giuri- sdizione amministrativa. L'appello della società veniva accolto dalla com- missione tributaria regionale della Sardegna con sen- tenza 19 aprile P 14 settembre 1999, sulla considera- zione che l'atto introduttivo non era diretto ad impu- gnare il decreto ministeriale in quanto tale, ma la concreta operazione incidente sul bene della società, sulla base dei vizi di legittimità dei decreti ministe- riali 20 gennaio 1990 e 27 settembre 1991, vizi che la commissione regionale riteneva sussistenti. hay Avverso tale sentenza il Ministero delle Finanze ha proposto ricorso per cassazione, sulla base di due mez- zi d'annullamento, il secondo dei quali prospetta il difetto di giurisdizione delle commissioni tributarie. S 2. Il motivo di ricorso riguardante la giuri- sdizione L'Amministrazione Finanziaria deduce che la società aveva impugnato, non un atto specifico attributivo del- la rendita catastale al proprio immobile, bensì i de- creti ministeriali che fissavano tale rendita per tutti gli immobili. Inoltre, secondo la difesa dell'Amministrazione, le 3 j tariffe stabilite coi detti decreti ministeriali sono state recepite da disposizioni legislative, e quindi non possono essere oggetto di annullamento o disappli- cazione da parte del giudice tributario. Come ricordato nella sentenza della Corte Costitu- zionale n.263/94, dopo l'annullamento dei decreti in questione da parte del t.a.r. Lazio, il Governo è in- - legge, l'ultimo tervenuto con una serie di decreti dei quali il n.16 del 23 gennaio 1993, convertito in legge. L'art.2 dello stesso d.
1. ha disposto, con ef- fetto dal 1° gennaio 1995, una nuova revisione generale delle zone censuarie, delle tariffe di estimo, delle لمسها rendite delle unità urbane e dei criteri di classamento ad opera di un decreto ministeriale che fa riferi- mento al valore di mercato degli immobili e delle loca- zioni. La stessa norma ha previsto, fino al 31 dicembre 1993, l'applicazione delle tariffe di estimo e delle rendite già determinate in esecuzione del d.m. 20 gen- naio 1990. La legge 24 marzo 1993, n.75, nel convertire il ci- tato decreto, ha aggiunto all'art.2 i commi 1- bis, 1 - ter e 1 - quater, coi quali viene data ai Comuni la facoltà di ricorrere alle commissioni censuarie. Le ta- riffe e le rendite determinate in conseguenza di tali ricorsi, nonché quelle derivanti da ulteriori modifica- " zioni, recepite in apposito decreto legislativo, si sa- rebbero applicate per il 1994. S 3. Motivi della decisione Le censure svolte dall'Amministrazione finanziaria in punto di giurisdizione - alle quali le Sezioni Unite devono limitare il proprio esame, ai sensi dell'art.142 disposizioni per l' attuazione del codice di procedura civile non meritano accoglimento. Contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa del- 1'Amministrazione, il ricorso introduttivo proposto dalla ED s.r.l. dinanzi alla commissione tribu- hard taria provinciale - atto che la Corte può direttamente esaminare dovendo decidere sulla giurisdizione - non conteneva affatto l'impugnazione degli atti amministra- tivi generali contenenti la fissazione della rendita per le varie categorie d'immobili. Nel ricorso è, infatti, chiaramente enunciato che l'oggetto dell'impugnazione era la concreta attribuzio- ne di rendita all'immobile della società, in relazione alla quale venivano dedotti vizi ( derivati ) dei de- creti ministeriali relativi alla formazione della ta- riffa, dei quali si chiedeva espressamente la disappli- cazione ex art.16 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n.636. Le questioni svolte nel ricorso circa l'avvenuta 5 C legificazione della disciplina contenuta nel decreto ministeriale 20 gennaio 1990, con conseguente impossi- bilità di un diretto sindacato giurisdizionale di tale disciplina, non attengono al riparto della giurisdizio- ne, concernendo la proponibilità e/o fondatezza della domanda. delDeve, pertanto, dichiararsi la giurisdizione giudice tributario, con rimessione della causa alla Sezione tributaria, la quale dovrà decidere, pregiudi- zialmente all'esame delle altre censure, sull'applica- zione dell'art.383, comma terzo, cod.proc.civ.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione a Sezioni Unite;
dichiara la giurisdizione delle commissioni tribu- tarie e trasmette gli atti alla Sezione tributaria del- la Corte per la prosecuzione. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del- le Sezioni Unite civili, il 7 marzo 2002. Il Presidente Il Consigliére estensore Vincenzo Carbone Enrico Altieri 1. CANCELLIERE C Giovanni Giambattist They Depositata in Cancelleri oggi, 11.2.2 MAG. 2002 6 IL CANCELLIERE C Giovanni Giambattist