Sentenza 23 febbraio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 23/02/2002, n. 2672 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2672 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2002 |
Testo completo
AULA "A" IN NOMLA CORTE 02 672/ 02 477 REPUBBLICA oggetto LAVORO LA CORTE PREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO composta degli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: IANNIRUBERTO Presidente Dott. Giuseppe Consigliere R.G.N.12745/99 Dott. Giovanni Mazzarella Rel. Dott. Guido Consigliere VIDIRI Consigliere Cron.6317 Dott. Paolo STILE Consigliere BALLETTI Dott. Bruno ha pronunciato la seguente Rep. SENTENZA sul ricorso proposto UD. 04.12.2001 da MIN I S TERO 'DELL I N T ERNO in difesopersona del Ministro p.t., ex lege rapp.to e dall'Avvocatura Generale dello Stato e presso la stessa dom.to in Roma, via dei Portoghesi, n. 12,
- ricorrente -
contro
P R I AT ANTONIO intimato per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Catanzaro 4408 n. 00772/98 del 06.04/17.06.1998, R.G. n. 00667/97. 2 1 Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 04 dicembre 2001 dal Relatore Cons. dott. Giovanni Mazzarella;
Udito il P.M., in persona del Procuratore Generale Dott. Giacalone, che ha concluso per il rigetto delGiovanni ricorso. Svolgimento del processo Con sentenza in data 17 gennaio 1997 il Pretore di Lamezia Terme dichiarava NI TO invalido al 58,48%, e condannava il Ministero dell'Interno alla rifusione di tutte le spese di lite. Il Tribunale di Catanzaro, in parziale modifica della sentenza appellata, dichiarava per metà compensate le spese e le competenze del giudizio di primo grado e per intero quelle del secondo grado, ponendo a carico del Ministero la residua metà delle spese e competenze del primo grado. Osservava il Tribunale che rispetto alla domanda di accertamento del grado di invalidità, risultata superiore al 33%, il Ministero risultava soccombente, mentre risultava sostanziale vincitore rispetto a quella di condanna alla corresponsione delle relative indennità e benefici di legge, non risultando su di essa alcuna condanna, ancorché sul presupposto di espressa rinuncia dell'assistito. Ricorre per cassazione il Ministero dell'Interno con due motivi di censura. 2 TO NI non si è costituito. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo di ricorso il Ministero dell'Interno denunzia violazione e/o falsa applicazione del'art. 100 c.p.c., in relazione all'art. 360, n. 3, c.p.c., e con il omessa e/o contraddittoria secondo motivo denunzia motivazione circa un punto decisivo della controversia in relazione all'art. 360, n. 5, c.p.c.: la domanda all'accertamento del grado di invalidità civile ai fini della iscrizione alle liste speciali di collocamento, subordinata a quella di condanna dei due Ministeri al pagamento delle prestazioni assistenziali a seguito di accertamento dei relativi requisiti, era inammissibile non essendo legittimato passivo ad essa il Ministero dell'Interno, in quanto non prevedeva benefici economici;
essa comunque andava rigettata perché, essendo essa proposta nei confronti del Ministero dell'Interno sul presupposto che l'accertando grado di invalidità riscontrava benefici economici a carico del Ministero dell'Interno, era infondata, perché il grado di invalidità era risultato inferiore a quello previsto per uno qualsiasi dei benefici economici a carico dell'Amministrazione chiamata in giudizio. I motivi sono infondati. preliminarmente rilevato che, come risulta dalla Va impugnata, in grado di appello il Ministero sentenza 3 "dell'Interno aveva lamentato la violazione dell'art. 91 c.p.c. in quanto il riconoscimento della invalidità del 58,48% non aveva dato luogo a nessun beneficio con conseguente sostanziale rigetto della domanda di condanna", ed aveva così precisato in quel giudizio le proprie conclusioni con la specifica richiesta di riforma della "1 impugnata sentenza, limitatamente al capo delle spese, ponendo le stesse a carico della parte ricorrente 01 in subordine, compensandole”. Orbene, deve, conseguentemente, ritenersi che la statuizione sulla presupposta e/o implicita legittimazione passiva del Ministero dell'Interno sulla intera domanda proposta dal TO, e quindi, ma più pertinentemente, su quella relativa all'accertamento della invalidità civile in misura superiore a un terzo, non risultava impugnata in grado di appello, che invece si era svolto sulla giusta o ingiusta applicazione dell'art. 91 del c.p.c. e in particolare sulla sussistenza o meno della soccombenza del Ministero. Così ricostruita la vicenda processuale va rilevata la sussistenza del giudicato sulla dichiarata legittimazione passiva del Ministero dell'Interno sulla domanda di invalidità civile in misura superiore a un terzo, sicché le argomentazioni poste a fondamento delle censure non sono pertinenti. Il ricorso, pertanto, va rigettato. Non deve provvedersi sulle spese del giudizio di cassazione per assenza di qualsiasi attività difensiva del TO, non costituito.
P. Q. M.
la C o rt e rigetta il ricorso;
dichiara non doversi provvedere in ordine alle spese del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma il 04 dicembre 2001. Il Consigliere est. Giovanni Mazzarella Il Presidente Giovannily/affarella Giuseppe Giuseppe fill Shill 5