Sentenza 19 giugno 2001
Massime • 1
La temerarietà della condotta del vettore e la consapevolezza della possibilità di un danno derivante dai suoi atti od omissioni - che, in tema di trasporto aereo, escludono, ai sensi dell'art. 25 della Convenzione di Varsavia del 12 ottobre 1929, nel testo di cui al Protocollo di modifica dell'Aja del 28 settembre 1955 (recepiti nell'ordinamento giuridico italiano rispettivamente con la legge 19 maggio 1932 n. 841 e la legge 3 dicembre 1962 n. 1832) le limitazioni di responsabilità per i danni cagionati alle cose trasportate previste dall'art. 22 - integrano la fattispecie della cosiddetta "colpa con previsione", caratterizzata dal fatto che l'agente prevede come probabile l'evento dannoso, ma non modifica la propria condotta, nella sicura consapevolezza di poterlo evitare, e non anche quella del dolo eventuale, per effetto del quale l'agente, oltre a rappresentarsi l'evento, agisce accettando il rischio che questo, comunque, si verifichi.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 19/06/2001, n. 8328 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8328 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ERNESTO LUPO - Presidente -
Dott. ROBERTO PREDEN - rel. Consigliere -
Dott. GIULIANO LUCENTINI - Consigliere -
Dott. GIOVANNI BATTISTA PETTI - Consigliere -
Dott. DONATO CALABRESE - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
EMPRESA CONSOLIDADA CUBANA DE AVIACION, con sede in La Habana (Cuba), in persona del legale rappresentante per l'Italia, Sig. LD OS SA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA GIOVANNI NICOTERA 29, presso lo studio dell'avvocato ROBERTO NOBILONI, che la difende anche disgiuntamente all'avvocato TO CATUCCI, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
OS IA GE, che agisce quale procuratrice delle sigg.re RT LA e RO GE, elettivamente domiciliata in ROMA VIA CICERONE 28, presso lo studio dell'avvocato GIORGIO NATOLI, che la difende anche disgiuntamente all'avvocato GIANFRANCO NASUTI, giusta delega in atti;
- controricorrente -
nonché contro
DE LI SS TI, DE LI EL M AR, FE TO in proprio e n.q. di procuratore speciale di CARTA ST - CARTA IA e LO TI NI, EL GU, FE FA, LA MA GE, MO RT, MO SS, NA IA SA, AT NO, AT EA, AT SS, AT RT, AT VI, IA NO, RT UI, LA IA RE, ST IA, PA IA, AR NN, LI NA, elettivamente domiciliati in ROMA VIA E TAZZOLI 6, presso lo studio dell'avvocato ROMANO VACCARELLA, che li difende anche disgiuntamente all'avvocato SERGIO SA, giusta delega in atti;
- controricorrenti -
contro
HI IA, DE LI AN, elettivamente domiciliati in ROMA VIA F S NITTI 11, presso lo studio dell'avvocato PAOLO NAPOLETANO, che li difende, giusta delega in atti;
- controricorrenti -
contro
EG IT elettivamente domiciliata in ROMA VIA F S NITTI 11, presso lo studio dell'avvocato PAOLO NAPOLETANO, che la difende, giusta delega in atti;
- controricorrente -
nonché contro
AR IA LA, AR MA, GL IO, FO OL, GL SA, GL NA;
- intimati -
avverso la sentenza n. 118/99 della Corte d'Appello di MILANO, Sezione II Civile, emessa il 25/11/98 e depositata il 19/01/99 (R.G. 2866/96 + 2867/96 + 3185/96 + 3186/96);
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 03/04/01 dal Consigliere Dott. Roberto PREDEN;
udito l'Avvocato Roberto NOBILONI;
uditi gli Avvocati Sergio SA e Romano VACCARELLA;
udito l'Avvocato Paolo NAPOLETANO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Guido RAIMONDI che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il 3.9.1989, in un sinistro aereo verificatosi in Habana (Cuba), perdevano la vita 113 passeggeri, cittadini italiani. L'azione di risarcimento veniva promossa da alcuni degli eredi nei confronti del vettore Empresa Consolidada Cubana de Aviacion davanti al Tribunale di Milano, e, in riassunzione, davanti al Tribunale di Busto Arsizio.
La convenuta eccepiva il limite di responsabilità di cui all'art. 22 della Convenzione di Varsavia.
Il tribunale, con sentenza non definitiva del 10.1.1996, dichiarava inapplicabile il limite di responsabilità; rigettava l'eccezione di estinzione, per omessa tempestiva riassunzione, del processo in relazione a AN OB ed EL AR, rappresentate da RI EL AN;
dichiarava inidonea a proporre la domanda di risarcimento la procura conferita ad ON FE dagli attori AN CA, NI Lo ST e IA CA. La Corte d'appello di Milano, con sentenza del 13.1.1999, dava atto della cessazione della materia del contendere nei confronti degli attori che avevano conseguito in via stragiudiziale il risarcimento;
rigettava l'appello della Empresa Consolidada Cubana de Aviaciona circa l'esclusione della limitazione di responsabilità e sulla negata estinzione del processo in relazione alla OB e alla AR;
accoglieva l'appello incidentale dei CA circa l'estensione dei poteri del procuratore.
Avverso la sentenza la Empresa Consolidada Cubana de Aviacion ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi. Hanno resistito, con controricorso, M. AN De IP, EM De IP, ON FE in proprio e quale procuratore speciale di AN CA, IA CA e NI Lo ST, UG HE, EL FE, RI RO TA, AN RI, AN RI, MA RI, BE RI, IL RI, NO MA, LU TI, NN LL, AN ZA, RI ES AN, RI PA, LI PA, EL La MA, BE ST, MA ST.
Hanno resistito, con controricorso, RI NI e GI De IP.
Ha resistito, con controricorso, IT GI.
Ha resistito, con controricorso, RI EL AN, quale procuratrice di AN OB ed EL AR.
Con memoria ex art. 378 c.p.c., la ricorrente ha dichiarato che, nelle more del giudizio, sono stati risarcite AN OB ed EL AR, rappresentate dalla procuratrice speciale RI EL AN, e che, conseguentemente, non ha più ragion d'essere il ricorso presentato nei confronti delle predette. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il primo motivo denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 25 della Convenzione di Varsavia, resa esecutiva in Italia con la legge n. 841 del 1932, come modificato dal Protocollo dell'Aja, ratificato e reso esecutivo in Italia con la legge n. 1832 del 1962. Deduce la ricorrente:
a) ai sensi della suindicata disposizione, i limiti di responsabilità del vettore aereo previsti dall'art. 22 "non si applicano se è provato che il danno risulta da un atto o da una omissione del vettore o dei suoi preposti compiuti sia con l'intenzione di provocare un danno, sia temerariamente e con la consapevolezza che un danno ne risulterà probabilmente": tale seconda ipotesi non è riconducibile alla "colpa con previsione", come ritenuto dalla sentenza impugnata, bensì al "dolo eventuale";
b) l'accertamento deve riguardare l'effettiva consapevolezza della probabilità di verificazione dell'evento dannoso (conoscenza soggettiva), e un accertamento siffatto non è stato adeguatamente compiuto dalla corte territoriale, la cui indagine è stata indirizzata esclusivamente a stabilire se le condizioni meteorologiche fossero note al pilota, e non anche a stabilire se questi avesse avuto l'esatta percezione della probabilità del danno, e, nonostante tale percezione, avesse perseverato nella propria condotta, accettando il rischio del sinistro.
2. Il motivo è infondato sotto entrambi i profili.
2.1. Nel procedere all'esegesi dell'art. 25 della Convenzione di Varsavia, come modificato dal Protocollo dell'Aia, la corte d'appello ha anzitutto osservato che la norma distingue testualmente tra fatto intenzionale ed azione temeraria compiuta con la consapevolezza della probabilità della verificazione del danno, in tal modo contrapponendo l'ipotesi del fatto doloso, espressa con il riferimento all'intenzione di provocare un danno, all'ipotesi del fatto colposo, espressa con riferimento alla temerarietà della condotta accompagnata dalla consapevolezza che un danno ne risulterà probabilmente.
Soffermandosi sulla seconda ipotesi - della cui sussistenza nella specie si controverteva - ha quindi rilevato che questa è da ricondursi nell'ambito della nota figura della "colpa con previsione", e non già nell'ambito della specifica ipotesi di dolo denominata "dolo eventuale". Ha infatti argomentato che decisivi in tal senso risultano sia il rilievo che l'utilizzo del verbo al futuro (en resulterà) ed il riferimento alla probabilità (probablement) si porrebbero tra loro in rapporto di confliggenza se tale locuzione non venisse intesa in senso ipotetico come mera consapevolezza che dalla condotta tenuta possa derivare un danno, sia la considerazione che la colpa che si caratterizza per la previsione della probabilità dell'evento lesivo, proprio perché colpa e non dolo, presuppone necessariamente che l'agente si prefigga, confidando a torto o eccessivamente nei suoi mezzi, di poter evitare l'evento che le condizioni di elevata possibilità di verificazione rendono probabile.
2.2. La decisione sul punto è corretta.
L'art. 25 della Convenzione di Varsavia del 1929, ratificata e resa esecutiva in Italia con legge n. 841 del 1932, nel testo originario, escludeva l'operatività dei limiti di responsabilità del vettore "se il danno proviene da suo dolo o da colpa che, secondo la legge del tribunale adito, è considerata equivalente al dolo". Tale formulazione è stata peraltro successivamente sostituita, con il Protocollo dell'Aja del 1955, ratificato e reso esecutivo in Italia con legge n. 1832 del 1962, e, nel testo vigente, prevede che il limite di responsabilità non opera "se è provato che il danno risulta da un atto o da una omissione del vettore o dei suoi preposti compiuti sia con l'intenzione di provocare un danno, sia temerariamente e con la consapevolezza che un danno ne risulterà probabilmente".
Questa S.C., con la sentenza n. 7977/91, dopo aver dato atto della modifica della norma, giustificata dai dubbi interpretativi ai quali aveva dato luogo il testo originario, per la difficoltà di scindere e definire i due concetti, assai vicini tra loro, del dolo e della colpa equivalente al dolo, si è soffermata sulla formulazione vigente, ed ha individuato i requisiti che deve esibire la condotta alternativa a quella dolosa. Ha in particolare statuito che i due requisiti che caratterizzano la colpa idonea ad escludere la limitazione di responsabilità sono la temerarietà della condotta del vettore e la consapevolezza di un danno derivante da suoi atti od omissioni. Essi debbono ricorrere congiuntamente e, valutati nel loro insieme, attribuiscono all'elemento soggettivo non doloso richiesto per l'esclusione della limitazione della responsabilità del vettore aereo i caratteri della colpa con previsione dell'evento. Oppone la ricorrente (che tuttavia invoca a sostegno del suo assunto proprio la suindicata pronuncia) che la colpa che connota la condotta temeraria e consapevole prevista (alternativamente alla condotta intenzionale) dalla norma di diritto uniforme è caratterizzata da elementi che la rendono molto vicina al dolo e richiede, oltre alla temerarietà, anche la consapevolezza del probabile evento dannoso, ovvero la rappresentazione chiara di tale evento nell'animo dell'agente, il quale, nonostante ciò, persevera nella propria condotta temeraria e ne accetta il rischio fino a causare il danno previsto. Si tratterebbe, in definitiva, di una figura che non può essere confusa ne' con la "colpa grave" ne' con la "colpa con previsione", ma, a volerla rapportare ad un istituto specifico del nostro ordinamento, potrebbe avere le caratteristiche del "dolo eventuale".
L'assunto non può essere condiviso. Elemento comune agli stati soggettivi qualificati come "colpa con previsione" (ipotesi prevista dall'art. 61, n. 3, c.p. come circostanza aggravante dei delitti colposi) e "dolo eventuale" (normativamente non previsto, ma ricompreso, per consolidata giurisprudenza, nell'ambito del dolo di cui all'art. 43 c.p.) è la previsione del verificarsi dell'evento;
il discrimine tra di essi è costituito dal fatto che, nell'ipotesi del "dolo eventuale", il soggetto, non solo si rappresenta l'evento, ma accetta il rischio del suo verificarsi, ed agisce quindi anche a costo di cagionarlo, mentre nell'ipotesi della "colpa cosciente" si rappresenta l'evento, ma agisce nella convinzione di poterlo evitare. Ora, dovendosi, per quanto detto, ricondurre il "dolo eventuale" nell'ambito della generale figura del dolo di cui all'art. 43 c.p., l'accoglimento della tesi della ricorrente renderebbe priva di rilevanza la contrapposizione effettuata dalla norma di diritto uniforme tra condotta posta in essere "con l'intenzione di provocare un danno" (ipotesi da ricondurre al dolo) e condotta "temeraria e consapevole" (formula che, in quanto sostituisce l'originario riferimento alla "colpa considerata equivalente al dolo", deve ritenersi volta a qualificare una condotta "colposa", avente determinate caratteristiche), poiché entrambe le ipotesi si risolverebbero nella previsione di una condotta caratterizzata da dolo. Ed un risultato siffatto appare in contrasto con la ratio legis, poiché l'intento perseguito con il Protocollo dell'Aja era quello di meglio definire l'ipotesi colposa, oggetto di divergenti qualificazioni alla stregua dei vari ordinamenti interni, e non già di assorbirla nell'ambito dell'ipotesi dolosa.
E, d'altra parte, occorre considerare che la norma richiede, per la configurazione dell'ipotesi alternativa alla condotta intenzionale, che la condotta sia stata posta in essere "con la consapevolezza che un danno ne risulterà probabilmente", sicché la pretesa di integrare lo stato soggettivo della "consapevolezza", al quale la norma attribuisce rilevanza, con l'ulteriore elemento della sussistenza nel soggetto della volontà di "accettare il rischio che l'evento si verifichi", costituisce una palese forzatura del tenore letterale della disposizione.
Può quindi conclusivamente ritenersi che l'ipotesi della condotta "temeraria e consapevole" prevista dalla norma di diritto uniforme in alternativa all'ipotesi della condotta "intenzionale" è assimilabile, nell'ordinamento italiano, non già alla figura del "dolo eventuale", ma alla figura della"colpa con previsione". Assimilazione peraltro non essenziale (anche se giustificata dall'esigenza, propria della pratica giudiziale, di far capo ad una figura già nota ed elaborata), in quanto la norma di diritto uniforme è di per sè idonea, anche senza far ricorso ad istituti dell'ordinamento interno (il riferimento al quale è stato significativamente soppresso dal Protocollo dell'Aja), a qualificare nei suoi precisi termini la colpa "temeraria e consapevole" che, unitamente all'ipotesi della condotta intenzionalmente diretta a provocare l'evento dannoso, consente la deroga ai limiti di responsabilità.
Si tratta di una condotta che deve presentare il duplice requisito della "temerarietà", che connota comportamenti contrari alle più elementari regole della prudenza, e della "consapevolezza" del probabile verificarsi di un danno, che individua uno stato soggettivo di effettiva coscienza, di concreta rappresentazione della probabilità del verificarsi di un evento dannoso.
È alla stregua dei tali requisiti che va condotta l'indagine. Ed a ciò si attenuta la corte territoriale, come ora si vedrà.
2.3. Il giudizio di "temerarietà" della condotta, risulta invero implicito nella descrizione delle modalità di svolgimento del decollo, palesemente caratterizzate da estrema avventatezza, per avere il pilota effettuato il decollo nonostante la torre di controllo gli avesse comunicato che era in atto una situazione di grave perturbazione atmosferica, segnalando la notevole intensità della perturbazione e del rapido variare di direzione delle raffiche di vento, ed invitando il pilota a desistere o a ritardare il decollo. E si tratta di giudizio di fatto incensurabile in sede di legittimità.
Quanto alla "consapevolezza" del rischio che, nella situazione atmosferica esistente, vi era la probabilità del verificarsi di fenomeni suscettivi di determinare una posizione di stallo dell'aereo in fase di decollo e la sua conseguente sua caduta, la corte ne ha desunto la prova dalla circostanza che il pilota, effettuato il decollo, per ovviare alla situazione di stallo verificatasi dopo pochi attimi, aveva compiuto una manovra di emergenza consistente nella parziale ritrazione dei flaps, che, per essere assolutamente contraria ai canoni di comportamento prescritti, non poteva essere imputata a forme di automatismo, dovute al l'addestramento ed all'esperienza, ma doveva essere stata preventivamente ideata proprio in previsione della rilevante possibilità del verificarsi di una perdita di portanza delle ali in fase di decollo. E tale operazione deduttiva risulta corretta in diritto, perché la prova avente ad oggetto uno stato soggettivo non può che essere desunta dalle circostanze obbiettive nelle quali la condotta è compiuta, mentre il suo esito non è sindacabile, perché dell'argomentare del giudice del merito non vengono denunciati vizi logici.
3. Il secondo motivo riguarda specificamente la posizione di AN OB ed EL AR, rappresentate dalla procuratrice speciale RI EL AN.
3.1. La dichiarazione resa con la memoria dal difensore della ricorrente, secondo cui, a seguito dell'avvenuto risarcimento delle controparti, il ricorso "non ha più ragion d'essere", va intesa come dichiarazione di rinuncia al motivo ed esime quindi la Corte dall'esaminarlo.
4. Con il terzo motivo, la ricorrente denuncia contraddittorietà della motivazione in relazione alla ritenuta idoneità della procura conferita ad ON FE da AN CA, NI Lo ST e IA CA.
Sostiene che la corte d'appello ha ritenuto la procura idonea a consentire la proposizione dell'azione di risarcimento per i danni spettanti iure proprio agli attori, senza considerare che l'oggetto della procura era limitato al conferimento della rappresentanza dei mandanti per tutto quanto concerneva l'eredità del loro congiunto.
4.1. Il motivo non è fondato.
La corte d'appello ha valutato il complessivo contenuto della procura, ed ha ritenuto che l'amplissima gamma dei poteri conferiti al procuratore consentiva di estenderne la portata, fino a ricomprendervi non solo le attività concernenti la successione del congiunto dei mandanti, ma anche quelle aventi ad oggetto pretese risarcitorie ad essi spettanti iure proprio in conseguenza del decesso del congiunto.
E tale interpretazione, in quanto sorretta da congrua motivazione, non è sindacabile in questa sede di legittimità.
5. In conclusione, il ricorso è rigettato.
6. Sussistono giusti motivi per compensare le spese del giudizio di cassazione nel rapporto tra la ricorrente e la AN nella qualità.
7. Negli altri rapporti le spese seguono la soccombenza e vanno distintamente liquidate nei confronti di ciascun gruppo di controricorrenti.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Compensa le spese del giudizio di cassazione nel rapporto tra la ricorrente e RI EL AN nella qualità.
Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione in favore di MA AN De IP ed altri, che liquida in L. 409.000, oltre 12.000.000 (dodici milioni) per onorari;
in favore di RI NI e GI De IP, che liquida in L. 267.500, oltre L. 4.000.000 (quattro milioni) per onorari;
ed in favore di IT GI, che liquida in L. 267.500, oltre L. 3.000.000 (tre milioni) per onorari.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione terza civile della Corte di cassazione, il 3 aprile 2001. Depositato in Cancelleria il 19 giugno 2001