Cass. pen., sez. I, sentenza 27/04/2016, n. 37813
CASS
Sentenza 27 aprile 2016

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

La sussistenza del giustificato motivo per cui lo straniero si è trattenuto nel territorio dello Stato in violazione dell'ordine impartito dal questore di allontanarsene entro cinque giorni ai sensi dell'art. 14-ter D.Lgs. 25 luglio 1998 n. 286 (testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero) deve essere valutata con riguardo a situazioni ostative - l'onere della cui prova grava sull'interessato - incidenti sulla sua stessa possibilità, oggettiva o soggettiva, di ottemperarvi, escludendola ovvero rendendola difficoltosa, non anche con riferimento ad esigenze che riflettono la condizione tipica del migrante clandestino, come la mancanza di un lavoro regolare ovvero la provenienza di mezzi economici da attività non regolari o non stabili.

Commentario1

  • 1Espulso, non ottempera: è reato? (Cass. 7915/18)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 1 maggio 2018

    Il giustificato motivo che legittima la inottemperanza dell'ordine di allontanamento dal territorio dello Stato, emesso dal Questore, pur non implicando situazioni di stato di necessità, di forza maggiore o, comunque, di inesigibilità assoluta della condotta omessa, deve, tuttavia, consistere in condizioni oggettive che rendano estremamente difficoltoso l'adempimento ovvero in ostative situazioni, soggettive e personali, di grave e pressante condizionamento psicologico, senza potersi risolvere in esigenze che riflettano la condizione tipica del migrante clandestino, come la mancanza di un lavoro regolare ovvero la provenienza di mezzi economici da attività non regolari o stabili. Corte …

     Leggi di più…

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 27/04/2016, n. 37813
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 37813
Data del deposito : 27 aprile 2016

Testo completo