Sentenza 27 aprile 2016
Massime • 1
La sussistenza del giustificato motivo per cui lo straniero si è trattenuto nel territorio dello Stato in violazione dell'ordine impartito dal questore di allontanarsene entro cinque giorni ai sensi dell'art. 14-ter D.Lgs. 25 luglio 1998 n. 286 (testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero) deve essere valutata con riguardo a situazioni ostative - l'onere della cui prova grava sull'interessato - incidenti sulla sua stessa possibilità, oggettiva o soggettiva, di ottemperarvi, escludendola ovvero rendendola difficoltosa, non anche con riferimento ad esigenze che riflettono la condizione tipica del migrante clandestino, come la mancanza di un lavoro regolare ovvero la provenienza di mezzi economici da attività non regolari o non stabili.
Commentario • 1
- 1. Espulso, non ottempera: è reato? (Cass. 7915/18)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 1 maggio 2018
Il giustificato motivo che legittima la inottemperanza dell'ordine di allontanamento dal territorio dello Stato, emesso dal Questore, pur non implicando situazioni di stato di necessità, di forza maggiore o, comunque, di inesigibilità assoluta della condotta omessa, deve, tuttavia, consistere in condizioni oggettive che rendano estremamente difficoltoso l'adempimento ovvero in ostative situazioni, soggettive e personali, di grave e pressante condizionamento psicologico, senza potersi risolvere in esigenze che riflettano la condizione tipica del migrante clandestino, come la mancanza di un lavoro regolare ovvero la provenienza di mezzi economici da attività non regolari o stabili. Corte …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 27/04/2016, n. 37813 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 37813 |
| Data del deposito : | 27 aprile 2016 |
Testo completo
37 8 1 3 / 1 6 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE UDIENZA PUBBLICA DEL 27/04/2016 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SENTENZA 565/2016- Dott. MASSIMO VECCHIO - Presidente - N. Dott. ANGELA TARDIO - Consigliere - REGISTRO GENERALE N. 5371/2015 Dott. FRANCESCO MARIA SILVIO BONITO - Consigliere - Dott. ALDO ESPOSITO - Consigliere - Dott. GAETANO DI GIURO - Rel. Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI VENEZIA nei confronti di: EL AD HO N. IL 05/04/1987 avverso la sentenza n. 911/2013 GIUDICE DI PACE di VERONA, del 14/11/2014 visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 27/04/2016 la relazione fatta dal Consigliere Dott. GAETANO DI GIURO Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Francesco menzo Jecoviello, che ha concluso per l'anninceamento con rinvio della sentenze imponguere. Udito, per la parte civile, l'Avv Udit difensor Avv. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 14/11/14 il Giudice di pace di Verona ha assolto El AD OK perché il fatto non costituisce reato dal reato di cui all'art. 14, co. 5 ter d. lgs. n. 286/98, contestato al suddetto "in quanto, non avendo ottemperato al precedente provvedimento del Questore a lasciare il territorio e destinatario di nuovo ordine del Questore di Verona in data 21.08.2012 notificato il 21.08.2012, continuava a trattenirvisi senza giustificato motivo".
1.1 Il Giudice a quo, dopo avere premesso che il summenzionato fatto sotto il profilo oggettivo era accertato dai carabinieri di Bussolengo, che in data 29.10.2012 sottoponevano ad un controllo l'imputato, evidenzia come i più recenti orientamenti in materia di immigrazione clandestina abbiano comportato "significativi mutamenti in ordine alla considerazione dei fatti di tal genere", come il provvedimento espulsivo nel caso di specie sia stato "emesso nello stesso giorno in cui risulta notificato il provvedimento del Questore, di lasciare il territorio nazionale" e come pertanto nessuna indagine sia stata "compiuta per accertare le reali condizioni dello straniero e, in particolare, se egli permanesse sul territorio italiano in presenza di un giustificato motivo". Proscioglie, quindi, l'imputato non essendo fornita in giudizio alcuna prova circa "la presenza del dolo di tale reato".
2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione la Procura Generale presso la Corte di appello di Venezia, lamentando la mancanza e/o manifesta illogicità della motivazione, avendo il Giudice a quo affermato apoditticamente l'assenza della prova del dolo senza indicare gli elementi da cui avrebbe tratto dette conclusioni e da cui desumere che l'imputato non abbia ottemperato all'ordine in quanto non consapevole di esservi obbligato e che abbia dedotto alcunché per giustificare la sua indebita permanenza nel territorio dello Stato. Lo stesso Giudicante, secondo il ricorrente, non dubita del fatto che l'imputato fosse consapevole del contenuto dell'ordine a lui rivolto, apparendo, pertanto, irragionevole ipotizzare che la condotta contestata non fosse cosciente e volontaria. Il ricorrente insiste per l'annullamento della sentenza impugnata con ogni consequenziale provvedimento di legge. 1 3. Il difensore di El AD OK ha depositato, nei termini, memoria -difensiva, con cui ha chiesto lamentando che l'impugnazione nulla deduca in ordine alla parte iniziale e principale della motivazione, ove si rileva la coincidenza temporale tra il provvedimento del Questore ed il decreto di espulsione del Prefetto e quindi la mancata verifica dei presupposti normativi per la legittimità dell'allontanamento coatto e si pone in dubbio la legittimità dei provvedimenti amministrativi per la cui pretesa violazione l'imputato era tratto a giudizio di dichiararsi - l'inammissibilità del ricorso del Procuratore Generale presso la Corte di appello di Roma o, in subordine, di rigettarlo. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è fondato. La sentenza impugnata va annullata in quanto affetta da vizio di motivazione. क Invero il Giudicante riteneva desumibile la prova della mancanza del dolo previsto per la fattispecie criminosa di cui all'art. 14, comma 5-ter, d. lgs. n. 286 del 1998 dall'assenza di accertamenti in ordine alla sussistenza di valide ragioni dell' El AD OK di rimanere in Italia. In realtà, gli elementi prospettati dal Giudice non indicano la sussistenza di un giustificato motivo di inottemperanza, da parte del predetto, a prescindere dalla circostanza che, in base alla lettura della sentenza, egli non avrebbe neanche dedotto l'esistenza di valide ragioni per la permanenza in Italia (v., per riferimenti, Sez. 1, 06/10/2010 n. 43467, Obanor, non massimata;
Sez. 1, 15/04/2009 n. 18537, Moumjid, non massimata). In proposito, va rilevato che la sussistenza del giustificato motivo, per cui lo straniero si è trattenuto nel territorio dello Stato in violazione dell'ordine impartito dal Questore di allontanarsene, deve essere valutata con riguardo a situazioni ostative l'onere della cui prova grava - incidenti sulla sua stessa possibilità, oggettiva o sull'interessato - soggettiva, di ottemperarvi, escludendola ovvero rendendola difficoltosa, non anche con riferimento ad esigenze che riflettono la condizione tipica del migrante clandestino, come la mancanza di un lavoro regolare ovvero la provenienza di mezzi economici da attività non regolari o non stabili (in termini, Sez. 1, 28/02/2008 n. 11683, Serdaru, non massimata). 2 Si impone pertanto annullamento con rinvio per nuovo giudizio al Giudice di pace di Verona.
P. Q. M.
Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Giudice di pace di Verona. Così deciso in Roma il 27 aprile 2016. Il Consigliere estensore Il Presidente Assa mes Vecchio Gaetano Di Giuro Massimo Vecchio собоюдет DEPOSITATA IN CANCELLERIA 12 SET 2016 IL CANCELLIERE TE FA 3