CASS
Sentenza 11 luglio 2023
Sentenza 11 luglio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 11/07/2023, n. 30002 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 30002 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: AH AM nato a [...]( TUNISIA) il 25/01/1986 avverso l'ordinanza del 17/01/2023 del GIP TRIBUNALE di PALERMO udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE BIANCHI;
lette le conclusioni del PG dott. Simone Perelli che ha chiesto il rigetto del ricorso. Penale Sent. Sez. 1 Num. 30002 Anno 2023 Presidente: CASA FILIPPO Relatore: BIANCHI MICHELE Data Udienza: 09/06/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza depositata in data 17 gennaio 2023 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Palermo, quale giudice dell'esecuzione, ha respinto la richiesta presentata da DI EB avente ad oggetto il riconoscimento della continuazione fra i reati di cui alle sentenze pronunciate, in data 24 novembre 2020 e 22 settembre 2021, dalla Corte di appello di Palermo. I reati, pur tra loro omogenei, erano stati commessi in data 31 agosto 2014 e 4 gennaio 2015, e dunque ad una significativa distanza temporale, ritenuta univoco indicatore dell'assenza di un comune momento deliberativo. Le condotte criminose risultavano, piuttosto, frutto di una generale scelta di vita delinquenziale. 2. Il difensore di DI EB ha presentato ricorso per cassazione, chiedendo l'annullamento dell'ordinanza impugnata. Con il primo motivo viene denunciata violazione di legge in ordine alla considerazione del dato cronologico, limitato a soli quattro mesi. Con il secondo motivo viene denunciata violazione di legge in relazione al giudizio in ordine alla ritenuta generale scelta di vita delinquenziale. 3. Il Procuratore generale ha chiesto il rigetto del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO Va pronunciato annullamento, con rinvio, dell'ordinanza impugnata. I due motivi di ricorsi, pur rubricati come denuncia di violazione di legge, si risolvono nella doglianza di motivazione apparente del giudizio sulla continuazione, e vanno, perciò, esaminati congiuntamente. L'ordinanza impugnata ha motivato la decisione sul rilievo della distanza cronologica tra i fatti (quattro mesi), ritenuta "notevole" e dunque significativa di distinte deliberazioni criminose, pur relative alla medesima fattispecie di reato. La censura proposta è fondata. La parte aveva, con l'istanza, dedotto la particolarità della fattispecie penale in relazione alla quale il ricorrente era stato condannato (contrabbando dalla Tunisia di tabacchi), fattispecie che richiedeva, nel caso particolare, il trasporto dallo stato estero verso l'Italia, circostanza che doveva essere apprezzata nella valutazione del dato cronologico, che, tanto più ove si tratti di un lasso temporale di alcuni mesi, non può essere di per sé considerato come ostativo in via assoluta al riconoscimento della continuazione. 2 Il giudice dell'esecuzione ha omesso di confrontarsi con il dato costituito dalla particolare modalità delle condotte criminose - condotte costituite dall'aver il ricorrente portato con sé i tabacchi rientrando in Italia dalla Tunisia -, compatibili con una preordinazione anticipata attuata nel tempo. Va, dunque, pronunciato annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Palermo, diversa persona fisica. Il giudice del rinvio, senza vincoli nel merito, è tenuto a riesaminare l'istanza della parte senza ripetere la riscontrata carenza motivazionale.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al GIP del Tribunale di Palermo. Così deciso, il 9 giugno 2023.
lette le conclusioni del PG dott. Simone Perelli che ha chiesto il rigetto del ricorso. Penale Sent. Sez. 1 Num. 30002 Anno 2023 Presidente: CASA FILIPPO Relatore: BIANCHI MICHELE Data Udienza: 09/06/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza depositata in data 17 gennaio 2023 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Palermo, quale giudice dell'esecuzione, ha respinto la richiesta presentata da DI EB avente ad oggetto il riconoscimento della continuazione fra i reati di cui alle sentenze pronunciate, in data 24 novembre 2020 e 22 settembre 2021, dalla Corte di appello di Palermo. I reati, pur tra loro omogenei, erano stati commessi in data 31 agosto 2014 e 4 gennaio 2015, e dunque ad una significativa distanza temporale, ritenuta univoco indicatore dell'assenza di un comune momento deliberativo. Le condotte criminose risultavano, piuttosto, frutto di una generale scelta di vita delinquenziale. 2. Il difensore di DI EB ha presentato ricorso per cassazione, chiedendo l'annullamento dell'ordinanza impugnata. Con il primo motivo viene denunciata violazione di legge in ordine alla considerazione del dato cronologico, limitato a soli quattro mesi. Con il secondo motivo viene denunciata violazione di legge in relazione al giudizio in ordine alla ritenuta generale scelta di vita delinquenziale. 3. Il Procuratore generale ha chiesto il rigetto del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO Va pronunciato annullamento, con rinvio, dell'ordinanza impugnata. I due motivi di ricorsi, pur rubricati come denuncia di violazione di legge, si risolvono nella doglianza di motivazione apparente del giudizio sulla continuazione, e vanno, perciò, esaminati congiuntamente. L'ordinanza impugnata ha motivato la decisione sul rilievo della distanza cronologica tra i fatti (quattro mesi), ritenuta "notevole" e dunque significativa di distinte deliberazioni criminose, pur relative alla medesima fattispecie di reato. La censura proposta è fondata. La parte aveva, con l'istanza, dedotto la particolarità della fattispecie penale in relazione alla quale il ricorrente era stato condannato (contrabbando dalla Tunisia di tabacchi), fattispecie che richiedeva, nel caso particolare, il trasporto dallo stato estero verso l'Italia, circostanza che doveva essere apprezzata nella valutazione del dato cronologico, che, tanto più ove si tratti di un lasso temporale di alcuni mesi, non può essere di per sé considerato come ostativo in via assoluta al riconoscimento della continuazione. 2 Il giudice dell'esecuzione ha omesso di confrontarsi con il dato costituito dalla particolare modalità delle condotte criminose - condotte costituite dall'aver il ricorrente portato con sé i tabacchi rientrando in Italia dalla Tunisia -, compatibili con una preordinazione anticipata attuata nel tempo. Va, dunque, pronunciato annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Palermo, diversa persona fisica. Il giudice del rinvio, senza vincoli nel merito, è tenuto a riesaminare l'istanza della parte senza ripetere la riscontrata carenza motivazionale.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al GIP del Tribunale di Palermo. Così deciso, il 9 giugno 2023.