Sentenza 22 giugno 2005
Massime • 1
L'inottemperanza, da parte dello straniero, all'ordine di lasciare il territorio dello Stato entro cinque giorni dalla notifica del provvedimento del Questore configura il reato di cui all'art. 14, comma quinto ter, del D.Lgs. 25.7.1998 n. 286, come modificato dalla Legge 12 novembre 2004 n. 271, che si perfeziona alla scadenza del termine fissato nel provvedimento dell'autorità amministrativa e si protrae per tutto il tempo della mancata ottemperanza. La permanenza illegale, infatti, non cessa fino a quando non sia posto in essere il comportamento prescritto, ossia l'abbandono del territorio dello Stato.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 22/06/2005, n. 34261 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 34261 |
| Data del deposito : | 22 giugno 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SOSSI Mario - Presidente - del 22/06/2005
Dott. FAZZIOLI Edoardo - Consigliere - SENTENZA
Dott. BARDOVAGNI Paolo - Consigliere - N. 2535
Dott. GIRONI Emilio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. GRANERO Francantonio - Consigliere - N. 2371/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
PUBBLICO MINISTERO PRESSO GIP TRIBUNALE di REGGIO EMILIA;
nei confronti di:
1) MI IA N. IL 04/12/1974;
avverso ORDINANZA del 14/01/2005 GIP TRIBUNALE di REGGIO EMILIA:
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. GRANERO FRANCANTONIO;
Lette le conclusioni del procuratore generale, in persona del Dr. Antonio Mura, che ha chiesto l'annullamento dell'ordinanza impugnata;
FATTO E DIRITTO
Il procuratore della repubblica di Reggio Emilia ricorre contro l'ordinanza in data 14 gennaio 2005 con la quale il Gip presso l'omonimo tribunale non ha convalidato l'arresto di IN AK avvenuto per il reato di cui all'art. 14 co. 5 bis e ter D.L.vo 25.7.1998 n. 286 (nel testo legge 12.11.2004 n. 271, che ha convertito il D.L. 14.9.2004 n. 241), ritenendo che si tratti di reato istantaneo ad effetti permanenti, commesso prima, ma accertato dopo l'entrata in vigore della novella, che ha trasformato la violazione contravvenzionale in delitto, con l'ulteriore conseguenza che all'imputato andava applicata la disciplina precedente più favorevole.
Il ricorso è fondato, avuto riguardo al fatto che:
- l'inottemperanza, da parte dello straniero, all'ordine di lasciare il territorio dello Stato entro 5 giorni dalla notificazione del provvedimento del Questore configura il reato di cui al comma 5-ter del citato art. 14, il quale - rispetto tanto alla disciplina introdotta con la legge n. 271/04, quanto a quella precedente - si perfeziona alla scadenza del termine fissato nel provvedimento dell'autorità amministrativa e si protrae per tutto il tempo della mancata ottemperanza;
- la permanenza illegale non cessa, infatti, fino a quando non sia posto in essere il comportamento prescritto, ossia l'abbandono del territorio dello Stato (cfr., nella vigenza delle modifiche che al D.L.vo 286/98 erano state apportate dalla legge 189/92, Cass., Sez. L 18.6.2003, n. 27399, Pricopi ed a., masso 225342; Sez. 1^ n. 46242,
ric. P.M. in proc. Ben Rhouma, masso 226624);
- il giorno 11 gennaio 2005 l'interessato - presente in Italia - versava quindi in condizioni di flagranza del reato come definito e sanzionato dalla menzionata legge n. 271/04 (sotto la cui vigenza, decorrente dal 14 novembre 2004, egli - già inottemperante all'ordine impartitogli dal Questore, continuava ad intrattenersi nel territorio dello Stato). L'arresto, quindi, doveva ritenersi legittimo.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione, sezione prima penale, annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Gip presso il tribunale di Reggio Emilia.
Così deciso in Roma, il 22 giugno 2005.
Depositato in Cancelleria il 23 settembre 2005