Sentenza 20 gennaio 2015
Massime • 1
In tema di disciplina degli arresti domiciliari, la condizione di assoluta indigenza dell'imputato, cui la legge subordina l'autorizzazione ad allontanarsi dal luogo di arresto per esercitare un'attività lavorativa, non può essere automaticamente esclusa nè a causa della nomina di un secondo difensore di fiducia, in quanto la limitazione della libertà personale può indurre l'interessato e la sua famiglia ad attivarsi (con ricorso a prestiti ecc.) in modo peculiare rispetto alle ordinarie esigenze di vita, onde garantire l'esercizio più ampio del diritto di difesa, né in ragione della astratta possibilità per il coniuge di trovare lavoro, avuto riguardo agli obblighi di assistenza materiale e di mantenimento, penalmente sanzionati, che gravano sull'imputato quale padre e marito.
Commentario • 1
- 1. Arresti domiciliariAccesso limitatoAnna Larussa · https://www.altalex.com/ · 4 giugno 2020
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 20/01/2015, n. 4876 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4876 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2015 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. PAOLONI Giacomo - Presidente - del 20/01/2015
Dott. LEO Guglielmo - Consigliere - SENTENZA
Dott. CITTERIO Carlo - rel. Consigliere - N. 97
Dott. VILLONI Orlando - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DE AMICIS Gaetano - Consigliere - N. 44740/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RA LV N. IL 30/08/1969
avverso l'ordinanza n. 1314/2014 TRIB. LIBERTÀ di CATANIA, del 01/10/2014;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CITTERIO CARLO;
sentite le conclusioni del PG Dott. BRANCATO M., per l'accoglimento. CONSIDERATO IN FATTO
1. A mezzo dei difensori, IT LV ricorre per cassazione avverso l'ordinanza con la quale il 1.10.2014 il Tribunale di Catania ha confermato il provvedimento del locale GIP in data 24.6.2014 di rigetto dell'istanza di autorizzazione allo svolgimento di attività lavorativa, enunciando motivo di "manifesta illogicità della motivazione, erronea applicazione dell'art. 284 c.p.p., comma 3" con riferimento all'argomento del Tribunale che ha tratto ragioni di capacità economica dalla nomina di un secondo difensore fiduciario e dall'assenza di giustificazioni per il mancato svolgimento di attività lavorativa da parte della coniuge.
RAGIONI DELLA DECISIONE
2. Il Tribunale ha dato atto che il GIP aveva indicato due ragioni per la propria originaria reiezione dell'istanza: la mancanza di prova dell'assoluta indigenza del IT e del nucleo familiare, l'incompatibilità dell'attività lavorativa prospettata con le esigenze di controllo proprie della misura cautelare in atto. Ha dichiaratamente evitato di prendere in esame il rilievo della compatibilità tra lavoro ed esigenze cautelari, giudicando assorbente l'insussistenza di una prova idonea della necessaria assoluta indigenza: sul punto ha argomentato facendo riferimento alla recente nomina di un codifensore fiduciario (che aveva tra l'altro determinato il venir meno dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato) e all'assenza di ragioni fisiche o di vita che impedissero lo svolgimento di lavoro da parte della coniuge dell'indagato, osservando che erano state in proposito prospettate solo affermazioni assertive.
3. Il ricorso è fondato, nei termini che seguono.
L'apprezzamento di insussistenza di una situazione economica e familiare che fondasse la richiesta di autorizzazione al lavoro esterno all'abitazione è, allo stato, retta da due argomenti che si risolvono in motivazione da un lato assertiva e dall'altro manifestamente illogica.
Quanto al primo, la nomina di un codifensore sul piano logico non può infatti, per sè, essere considerata indicativa di una situazione reddituale in atto incompatibile o anche solo incoerente con la necessità di lavorare: prescindendo dalla mancata conoscenza o indicazione delle concrete connotazioni anche economiche dei rapporti con i professionisti incaricati della difesa, la particolarità del contesto di coinvolgimento in situazione di limitazione della propria libertà personale può imporre, o spiegare, peculiari attivazioni dell'interessato, rispetto alle sue ordinarie esigenze di vita personali e familiari, per l'esercizio più ampio dei propri diritti di difesa;
tali attivazioni ben possono consistere dal ricorso a prestiti di familiari o terzi all'intaccare risparmi e, paradossalmente, fanno sorgere o integrano quelle esigenze di procacciarsi reddito lecito per fronteggiare i propri impegni.
La astratta possibilità della moglie di cercare un lavoro non esclude l'esigenza in atto di provvedere anche autonomamente agli obblighi di assistenza materiale e mantenimento, pure penalmente sanzionati, che all'imputato personalmente competono in quanto padre e marito.
Per contro il Tribunale ha pretermesso l'esame dell'aspetto della compatibilità tra la concreta modalità di lavoro richiesta dal sottoposto alle indagini e le esigenze cautelari in atto, su cui pure il GIP aveva specificamente argomentato. Essendo stato il punto contestato con i motivi d'appello, non è possibile in questa sede alcun recupero di quell'unica motivazione sul punto. Inevitabile l'annullamento come da dispositivo.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Catania.
Così deciso in Roma, il 20 gennaio 2015.
Depositato in Cancelleria il 2 febbraio 2015