Sentenza 5 marzo 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 05/03/2001, n. 3169 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3169 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2001 |
Testo completo
. E N 031 69 /01 4 W NOME DEL POPOLO ITALIANO / - 6 R UBBLICA ITALIANA B 2 T S . . I L R . L G P U . E A B D R I . L R E A T D T E D Oggetto I 1 S E Ric.inav er A 3 N I 1 T E R ZIO E TAULUT DIA N S . E E I T N S A A E M Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 6940/97 - Presidente - Dott. Michele CANTILLO Consigliere Dott. Giulio GRAZIADEI Consigliere Cron. 6575 Dott. Giuseppe MARZIALE - Rep. Dott. Giuseppe FALCONE Consigliere Ud. 21/12/00 Dott. Salvatore DI PALMA - Re. Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE sul ricorso proposto da: UFFICIO COPIE Richiesta copia studio in persona del legale MORO COOP EDIL SRL, dal Sig. IL SOLE 24 ORE 1500 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata per diritti L.
1.5. MAR. 2001 in ROMA VIALE DELLE PROVINCIE 25, presso lo studio IL CANCELLIERE dell'avvocato AURELI ANGELO, che la difende, giusta procura in calce;
- ricorrente -
contro
II UFF DISTRETTUALE II DD ROMA;
intimato avverso la decisione n. 11/97 della Commissione tributaria regionale di ROMA, depositata il 27/02/97; 2000 2149 udita la relazione della causa svolta nella pubblica 1 udienza del 21/12/00 dal Consigliere Dott. Salvatore DI PALMA;
udito il P.M. in persona del Sost tuto Procuratore Generale Dott. Vincenzo NARDI che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. - letto il ricorso n.6940 del 1997, proposto dalla Moro Società Cooperativa edilizia a r.
1. avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale di Roma n.11 del 27 febbraio 1997 nei confronti dell'Ufficio distrettuale delle imposte dirette di Roma;
rilevato che l'Ufficio intimato non si è costi- tuito;
lette le conformi conclusioni del Procuratore Ge- nerale;
ritenuto che
il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, ai sensi del combinato disposto degli artt.62 comma 2 d.lgs. n.564 del 1992, 366 commal n.1 cod. proc. civ. e 11 r.d. n.1611 del 1933, in quanto pro- posto e notificato, anziché nei confronti del Ministro delle Finanze rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura generale dello Stato, in quelli del predetto Ufficio tributario periferico, privo di legit- timazione processuale nel presente grado di giudizio;
- ritenuto, altresì, che non sussistono i presuppo- sti per pronunciare sulle spese. 2
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del- la Sezione Tributaria, il 21 dicembre 2000 Il Presidente Il relatore ed estensore Salvatore Di Palmatelveentes Michele Cantill CORTE E N O I Z IL CANCELLIERĘ C1 R P E U M A S NA AS Ta маю DEPOSITATO IN CANCELLERIA -5 MAR. 2001 E CANCELLIERE C1 N Oggi O NA AS I Z 6 A A 8 5 R 9 . 1 T / A S N 4 I I - / G R 6 B 2 E A . . R T L R . L U P A . A B D D . I B L E R E A T T A T D I N I 1 E S R 3 S N 1 E E E T S . I N A A M 3