Sentenza 7 ottobre 2010
Massime • 2
Integra il delitto di peculato e non quello di omessa consegna o deposito di cose del fallimento la condotta del curatore che, prima di consegnarle a seguito di un ordine del giudice delegato e negando in precedenza di averle ricevute, abbia trattenuto per lungo tempo dopo la loro acquisizione somme di pertinenza del fallimento.
L'appropriazione degli interessi maturati sulle somme di cui il pubblico ufficiale si sia appropriato non integra un autonomo fatto di peculato, posto che il reato si perfeziona con l'appropriazione del bene e non rilevando dunque, se non ai fini della valutazione del disvalore del fatto e della quantificazione del danno, i frutti prodotti "medio tempore" dallo stesso.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 07/10/2010, n. 670 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 670 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2010 |
Testo completo
☐ 670 111 M
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SESTA SEZIONE PENALE
Composta da Ud. 07/10/2010
- Presidente - R.G.N. 19182/2008 Giovanni de Roberto
Nicola Milo Sentenza n. sez.ez.1669 Francesco Ippolito
Luigi Lanza
Giovanni Conti Relatore -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NI DI, nato a [...] il [...]
avverso la sentenza del 26/11/2007 della Corte di appello di Catanzaro
visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Giovanni Conti;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale
Vito D'Ambrosio, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
udito il difensore, avv. Nicola Carratelli, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di appello di Catanzaro, con sentenza del 26 novembre
2007, confermava la sentenza del Tribunale di Cosenza in data 27 marzo
2007, appellata dall'imputato DI NI, condannato, con le
да
80 s.r.l.
2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo dei difensori avvocati Giuseppe Carratelli e Nicola
Carratelli, i quali denunciano:
2.1. Erronea configurazione della fattispecie di cui all'art. 314 cod. pen. in luogo di quella di cui all'art. 230 legge fall. (Omessa consegna o deposito di cose del fallimento), norma speciale rispetto alla prima, non essendo stata accertata alcuna condotta di utilizzazione delle somme incompatibile con il riconoscimento della loro appartenenza alla procedura fallimentare, ma solo un ritardo nel deposito delle somme incassate, nulla rilevando che tale deposito sia avvenuto solo molto tempo dopo l'ordine dato dal giudice delegato, posto che comunque dette somme non erano mai entrate a far parte del patrimonio del curatore.
2.2. Erronea applicazione dell'art. 314 cod. pen. e mancanza di motivazione con riferimento alla contestazione di cui al capo C, relativa alla appropriazione degli interessi legali maturati tra la data dell'incasso delle somme di cui ai capi A e B e quella del loro versamento sul libretto intestato alla procedura fallimentare, stante la natura istantanea del reato di peculato, con conseguente irrilevanza della percezione dei relativi frutti civili;
punto sul quale la Corte di appello non aveva speso parola.
2.3. Erronea applicazione dell'art. 479 cod. pen. e mancanza di motivazione con riferimento alla contestazione di cui al capo D, per innocultà del falso, dovuto a un errore causato da superficialità o leggerezza. Anche su tale punto la Corte di appello ha omesso ogni risposta.
3. Successivamente l'avv. Nicola Carratelli ha depositato memoria difensiva e motivi aggiunti, insistendo nelle censure già proposte e ulteriormente illustrandole anche alla luce della giurisprudenza più recente della Corte di cassazione.
Con riferimento al capo D osserva inoltre che l'atto di cui alla contestazione (relazione diretta al giudice delegato) era in realtà una comunicazione di natura privata, volta unicamente a giustificare le carenze professionali dello scrivente. rr Deduce inoltre la intervenuta prescrizione dei reati di cui ai capi A, B,
E ed F.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato solo con riferimento alla contestazione di cui al capo C.
L'imputato, secondo la ineccepibile ricostruzione dei giudici di merito, si è appropriato le somme a lui versate quale curatore nell'ambito di varie procedure fallimentari, trattenendole nel suo portafoglio e versandole, solo a distanza di molti anni e solo a seguito di sollecitazione del giudice delegato, nel libretto intestato alle procedure.
Tale condotta giustamente è stata considerare integrare la fattispecie di peculato e non quella di cui all'art. 230 legge fall., la quale ultima si verifica nella ipotesi di inottemperanza all'ordine del giudice di versare somme o altre cose pertinenti al fallimento, mentre nel caso in esame il lunghissimo tempo trascorso dall'acquisizione da parte del NI delle somme versate alla procedura è stato ineccepibilmente ritenuto, considerate anche l'entità delle somme, le negazioni da parte dell'imputato di averle ricevute e la reiterazione delle condotte antigiuridiche, elemento inequivocabilmente sintomatico di una volontà di appropriazione delle stesse (V., per analoga fattispecie, Cass., sez. VI, n. 40673, 30/10/2006, dep. 13/12/2006, Lorusso).
Va invece esclusa la configurabilità di un distinto peculato con riferimento agli interessi maturati sulle somme indebitamente trattenute
(capo C), posto che il reato in esame si perfeziona con l'appropriazione di cosa altrui, restando irrilevanti, se non ai fini della valutazione del disvalore del fatto e del danno subito dalla persona offesa, i frutti che la cosa abbia medio tempore prodotto.
Consegue l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente a tale contestazione, perché il fatto non sussiste.
2. La doglianza afferente alla configurabilità del delitto di falso ideologico in atto pubblico (capo D), dedotta soltanto con i motivi aggiunti,
e non collegata al punto toccato con il ricorso principale, è, per tale considerazione, inammissibile, a prescindere dalla sua manifesta
infondatezza.
3. Va peraltro dichiarata la estinzione dei reati sub E e F, perché estinti per prescrizione, trattandosi di fatti consumati rispettivamente il 7 dicembre 1996 e il 14 luglio 1997, dato che il termine di cui all'art. 157 cod. pen., pari a dieci anni, in considerazione della pena massima edittale, aumentato di un quarto per gli atti interruttivi a norma dell'art. 161, comma secondo, cod. pen., e quindi complessivamente pari a dodici anni e sei mesi, viene a cadere, rispettivamente, il 7 giugno 2008 e il 14 gennaio
2010; il tutto secondo la nuova disciplina recata dalla legge 15 dicembre
2005, n. 251, entrata in vigore prima della sentenza di condanna in primo grado.
4. Altra sezione della Corte di appello di Catanzaro dovrà conseguentemente procedere alla rideterminazione della pena, in relazione all'assoluzione dell'imputato dal delitto sub C e alla declaratoria di prescrizione per i delitti sub E e F.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla imputazione di cui al capo C, perché il fatto non sussiste, nonché in ordine ✓ alle imputazioni di cui ai capi E e F perché i reati sono estinti per prescrizione.
Rinvia per la determinazione della pena ad altra sezione della Corte di appello di Catanzaro.
Rigetta nel resto il ricorso.
Così deciso il 07/10/2010.
Il Presidente Il Consigliere estensore
Giovanni de Roberto Giovanni Conti
Teem gemuti
DEPOSITATO IN CANCELLERIA]
13 GEN. 2011 oggi
IL CANCELLIERE C1 SUPER
LI IA
Se le