Sentenza 18 novembre 2004
Massime • 1
In tema di notificazione di atti, avvenuta in luogo diverso da quello del domicilio eletto, mediante consegna a persona legata da rapporto di parentela, non opera la presunzione di convivenza, ma è necessaria una esplicita attestazione nella relata di notifica dello stato di convivenza.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 18/11/2004, n. 48477 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 48477 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. CHIEFFI Severo - Presidente - del 18/11/2004
Dott. MARCHESE Antonio - Consigliere - SENTENZA
Dott. RIGGIO Gianfranco - Consigliere - N. 1280
Dott. SIOTTO Maria Cristina - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DUBOLINO Pietro - Consigliere - N. 027157/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) QU NN N. IL 05/10/1969;
avverso SENTENZA del 21/05/2004 CORTE APPELLO di POTENZA;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. DUBOLINO PIETRO;
sentito il P.G., in persona del Dott. G. Febbraro, il quale ha chiesto l'annullamento senza rincio per intervenuta prescrizione. RILEVATO IN FATTO
- che con la sentenza di cui in epigrafe, per quanto qui d'interesse, la Corte d'appello di Potenza, respinte alcune eccezioni in rito, confermò il giudizio di penale responsabilità espresso dal locale tribunale con sentenza del 12 maggio 2003 nei confronti di AC VA in ordine al reato di renitenza alla leva (artt. 135, 138 del D.P.R. 14 febbraio 1964 n. 237) commesso il 13 dicembre 1996;
- che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione la difesa dell'imputato denunciando:
1) nullità della sentenza per mancata notifica al domicilio eletto dell'avviso di conclusione della indagini preliminari, risultando all'epoca il ricorrente domiciliato in Rionero in Vulture, contrada Gaudo, mentre il suddetto avviso era stato notificato a mani della di lui madre, presso l'abitazione sita in Rionero in Vulture, via Brindisi;
2) ulteriore causa di nullità della sentenza per essere stato notificato il decreto di citazione a giudizio a mani di EV EL, sorella dell'imputato, sempre nell'abitazione di Rionero in Vulture, via Brindisi, senza attestazione dello stato di convivenza con l'interessato, sempre domiciliato, invece, in contrada Gaudo;
3) nullità, ancora, della sentenza, per mancato avviso dell'udienza di primo grado al difensore di fiducia, nominato il 29 ottobre 2002;
4) violazione ed erronea applicazione dell'art. 78, comma primo, del D.P.R. n. 237/1964, unitamente a difetto di motivazione, per non essere stata riconosciuta, senza adeguata indicazione delle relative ragioni, la denunciata illegittimità della chiamata alle armi del EV, in quanto effettuata dopo il compimento, da parte di costui, del diciannovesimo anno di età, in assenza di cause giustificatrici del rinvio;
5) violazione del principio del "ne bis in idem", unitamente a difetto di motivazione, per non essere stata riconosciuta, anche in questo caso senza adeguata indicazione delle relative ragioni, la rappresentata esistenza, relativamente allo stesso fatto, di precedente giudicato costituita da condanna a mesi quattro di reclusione militare pronunciata dalla corte militare d'appello in data 12 luglio 2001;
6) intervenuta prescrizione del reato alla data del 13 giugno 2004;
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che, delle dedotte censure, si presenta come non inammissibile quella di cui al secondo motivo, alla luce del principio già affermato da questa Corte (ed al quale il collegio ritiene doversi prestare adesione), con sentenza della sez. 4^, 22 febbraio - 6 marzo 1996 n. 2546, Rossi ed altro, RV 204172), secondo cui:
"In tema di notificazione di atti, la convivenza, in contrasto con le risultanze anagrafiche, non può presumersi in mancanza di un rapporto qualificato di parentela (come quello intercorrente tra coniugi e tra genitori e figli in cui è implicita la nozione di convivenza stabile), tale non essendo quello tra un fratello e un altro, ciascuno con autonoma situazione di famiglia, la cui presenza in casa del congiunto non è indicativa del rapporto di convivenza anche temporaneo prescritto dall'art. 157, comma primo, cod. proc. pen., in quanto può essere solo occasionale. (Nella fattispecie
è stata ritenuta l'irritualità della notificazione eseguita mediante consegna dell'atto al fratello dell'imputato che dalla certificazione anagrafica prodotta risultava abitare in luogo diverso e che la relata di notifica dell'ufficiale giudiziario non qualificava come convivente del destinatario dell'atto)", - principio, questo, cui si era, in precedenza, ispirata anche Cass. 1^, 11 giugno - 8 ottobre 1992 n. 9688, PM e Papale, con altri, RV 191872, e dal quale la corte di merito appare invece essersi discostata, laddove ha affermato, a sostegno del rigetto dell'eccezione formulata dalla difesa, che anche con riguardo alla notifica effettuata a mani della sorella dell'imputato, in luogo (come sembrerebbe darsi per pacifico) diverso da quello del domicilio del medesimo, il rapporto di convivenza sarebbe stato da presumere "senza bisogno di espressa menzione nella relata di notifica";
- che, ciò posto, non può quindi prescindersi dal sopravvenuto maturarsi della causa estintiva del reato costituita dalla prescrizione, trattandosi di delitto punibile con pena che non raggiunge i cinque anni di reclusione, per cui il termine massimo di prescrizione è quello di anni sette e mesi sei, decorrente dalla data del 13 dicembre 1996, indicata come quella di commissione del fatto, e pertanto scaduto a quella del 13 giugno 2004 (in assenza, per quanto si è potuto constatare, di cause di sospensione).
P.Q.M.
la Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione.
Così deciso in Roma, il 18 novembre 2004.
Depositato in Cancelleria il 16 dicembre 2004