Sentenza 25 marzo 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 25/03/2002, n. 4263 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4263 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2002 |
Testo completo
042 63 /02 0063029 A I 6 R 8 E 9 A IN NOM DEL POPOLO ITALIANO 1 N T / 4 O U I / 5 6 Z B . 2 I A N . LA CORTE SUPREMA di CASSAZIONE R R R - . T T P S B . I D . G L L E L SEZIONE QUINTA CIVILE E R A D . I B A A S I A D N T E R OGGETTO: S E E 1 I T 3 T A 1 N A E . S N M Indennità sostitutiva E di ferie non godute Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Michele CANTILLO PRESIDENTE R.G.N. 208/1999 Dott. Nino FICO CONSIGLIERE Dott. Paolo GIULIANI CONSIGLIERE Rel. Dott. Vittorio RAGONESI CONSIGLIERE Cron. 9930 Dott. Francesco Antonio GENOVESE CONSIGLIERE Rep. ha pronunciato la seguente Ud. 21.12.2001 C.C. SENTENZA sul ricorso proposto dal MINISTERO delle FINANZE, legalmente domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi n.12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato che lo rappresenta e difende ex lege
- RICORRENTE -
CONTRO
BE AD CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
- INTIMATO -
CAMPIONE CIVILE 5 N. 63029 2 7 2 avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale di Milano n.134/3/97 pubblicata il 28.11.1997. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21.12.2001 dal Consigliere Dott. Paolo Giuliani. Lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale Dott. Federico Sorrentino, con le quali si chiede che la Corte di Cassazione accolga il ricorso per essere lo stesso manifestamente fondato. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Il contribuente BE GA proponeva distinti ricorsi davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Milano avverso il rifiuto implicito nel silenzio serbato dall'Amministrazione Finanziaria in merito a due istanze, presentate alla locale Intendenza, aventi per oggetto il rimborso dell'IRPEF trattenuta sulle indennità sostitutive di ferie non godute negli anni 1988 e 1989. Il giudice adito accoglieva i ricorsi riuniti. Avverso la decisione, proponeva appello l'Ufficio. La Commissione Tributaria Regionale di Milano, con sentenza in data 10/28.11.1997, confermava la decisione di primo grado, assumendo che l'emolumento corrisposto dal datore di lavoro per ferie non godute non avesse carattere di retribuzione e che, pertanto, la relativa indennità non potesse qualificarsi tra i redditi imponibili. Avverso la sentenza anzidetta, propone ricorso per cassazione l'Amministrazione Finanziaria dello Stato, deducendo un solo motivo di gravame cui non resiste il contribuente. MOTIVI DELLA DECISIONE Con l'unico motivo di impugnazione, lamenta la ricorrente 2 Amministrazione violazione e falsa applicazione di legge, nonché insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia, denunziando come la speciale indennità sostitutiva delle ferie non godute non costituisca una forma di risarcimento dei danni, bensì rappresenti una forma di retribuzione straordinaria ed aggiuntiva rispetto a quella normale, come tale tassabile ai fini IRPEF. Il motivo è manifestamente fondato. Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, infatti, l'indennità sostitutiva di ferie non godute va assoggettata ad IRPEF, ai sensi degli artt.46 e 48 del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917 (e, quindi, a ritenuta d'acconto), atteso che tale indennità, abbia i connotati di retribuzione aggiuntiva, volta a remunerare la prestazione usurante svolta durante il periodo feriale, ovvero di ristoro del pregiudizio arrecato alle energie psichiche e fisiche del dipendente, presenta la natura e la funzione di compenso, nell'accezione lata adottata dalle menzionate norme (tanto da comprendervi i rimborsi e le erogazioni liberali), siccome tesa a riequilibrare sotto il profilo economico gli effetti del lavoro reso e ricevuto nel suddetto periodo, derivando inoltre dal rapporto di lavoro, in quanto trae origine dalle posizioni soggettive con esso costituite (Cass. 26 settembre 1994, n.7868; Cass. 19 maggio 1999, n.4834; Cass. 9 luglio 1999, n.7202; Cass. 19 ottobre 2000, n.13860). Pertanto, il ricorso merita accoglimento, onde l'impugnata sentenza deve essere cassata in relazione al motivo accolto, laddove, ravvisata la sussistenza delle condizioni per decidere la causa nel merito, ai sensi dell'art.384, primo comma, ultima parte, c.p.c., i ricorsi introduttivi vanno rigettati. 3 L'incertezza determinata dalle pronunce di primo e di secondo grado giustifica la compensazione delle spese dell'intero giudizio.
P. Q. M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e, pronunciando nel merito, rigetta i ricorsi introduttivi, compensando le spese dell'intero giudizio. Così deciso in Roma, il 21 dicembre 2001. IL PRESIDENTE L'ÉSTENSOREGab givecomm IL CANCELLIERE C1 CE Battista DEPOSITATO IN CANCELLERIA Oggi 25 MAR 2007 IL CANCELMERE C1 Battista CE Ө 6 8 9 1 / 4 / 6 2