Sentenza 23 giugno 2016
Massime • 1
In materia di misure cautelari reali, la proponibilità della questione relativa alla sussistenza del "fumus" del reato non è preclusa dalla circostanza che il Pubblico Ministero abbia nel frattempo disposto la citazione diretta a giudizio dell'imputato. (In motivazione, la S.C. ha osservato che l'ipotesi di instaurazione del processo di cui all'art. 550 cod. proc. pen. differisce, sotto il profilo dell'effetto preclusivo di tale questione, da quella di rinvio a giudizio a seguito di udienza preliminare, nella quale l'esistenza degli elementi costituenti il "fumus" è già stata oggetto di un positivo scrutinio da parte di un organo giurisdizionale chiamato a vagliare la sostenibilità in giudizio dell'accusa e non può pertanto essere oggetto di successiva doglianza in sede cautelare).
Commentario • 1
- 1. Art. 321 - Oggetto del sequestro preventivohttps://www.filodiritto.com/
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 23/06/2016, n. 19991 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19991 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2016 |
Testo completo
19 99 1-17 сп REPUBBLICA ITALIANA е IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA PENALE UDIENZA IN CAMERA Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: DI CONSIGLIO del 23 Dott. AMORESANO Silvio Presidente giugno 2016 Consigliere Dott. MANZON Enrico SENTENZA N.1568 Consigliere Dott. DI NICOLA Vito Consigliere Dott. ACETO Aldo Consigliere rel. Dott. GENTILI Andrea REGISTRO GENERALE n. 4007 del 2016 DEPOSITATA IN CANCELLERIA ha pronunciato la seguente: SENTENZA 27 APR 2017 sul ricorso proposto dal: IL CANCELLIERE RU SA, nato a [...] il [...] Luana Mariani avverso l'ordinanza del Tribunale di Salerno depositata il 30 dicembre 2015; letti gli atti di causa, l'ordinanza impugnata e ricorso introduttivo;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Andrea GENTILI;
letta la requisitoria scritta del PM, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Luigi BIRRITTERI, il quale ha concluso chiedendo la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. 1 RITENUTO IN FATTO Il Tribunale di Salerno, in funzione di giudice dell'appello cautelare, ha dichiarato inammissibile, con ordinanza del 4 dicembre 2015, depositata il successivo 30 dicembre, il gravame presentato da DO SA, in qualità di legale rappresentante della Immobiliare Paestum, avverso rigetto della istanza di dissequestro di un compendio immobiliare, già interessato da un provvedimento di sequestro preventivo, deliberato dal Tribunale di Salerno, in quanto giudice del dibattimento, il precedente 22 luglio 2015. In particolare il Tribunale, dopo avere puntualmente riassunto i diversi momenti procedimentali in cui si era dipanata la vicenda oggetto del giudizio, ha rilevato che la originaria istanza di dissequestro era fondata sulla pretesa insussistenza del fumus commissi delicti, dovuta alla entrata in vigore, nel corso del giudizio dibattimentale della legge n. 164 del 2014, che, ad avviso della parte ricorrente, aveva reso lecita la condotta contestata al DO in occasione del suo rinvio a giudizio;
fatta questa premessa il Tribunale ha dichiarato la propria adesione all'indirizzo giurisprudenziale secondo il quale, una volta esercitata la azione penale, la richiesta di revoca del provvedimento cautelare reale è consentita solamente nel caso in cui sia dedotta la insussistenza del periculum in mora e non anche laddove sia contestata la sussistenza del fumus, osservando che l'accoglimento di una tale richiesta equivarrebbe alla affermazione della possibilità di procedere al proscioglimento dell'imputato ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. Ha proposto ricorso per cassazione avverso la predetta ordinanza il DO, nella ricordata qualità, ribadendo la insussistenza del requisito del fumus commissi delicti a seguito delle modificazioni normative introdotte dalla legge n. 164 del 2014 e contestando la legittimità della ordinanza impugnata la quale avrebbe equiparato la richiesta di sequestro preventivo alla istanza volta alla dichiarazione di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., posto che, ove si dovesse pervenire ad un proscioglimento in base alla predetta norma, ad esso non farebbe seguito la revoca della misura cautelare ma la sua perdita di efficacia. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è fondato sulla base delle argomentazioni che saranno qui di seguito brevemente illustrate. Con la ordinanza impugnata, nella quale la parte ricognitiva delle precedenti fasi del procedimento risulta essere ampiamente più diffusa di quella in cui è esposta la motivazione del provvedimento, il Tribunale di Salerno ha, in sostanza, dichiarato inammissibile l'appello proposto dal DO sulla base dell'assunto consistente nella affermata condivisione dell'indirizzo giurisprudenziale secondo il quale, una volta esercitata l'azione penale da parte del Pm, anche nel caso della emissione della citazione diretta a giudizio, non sono più esperibili, avverso gli eventuali provvedimenti cautelari reali gli abituali mezzi di contestazione ove gli stessi siano volti a porre in discussione di fronte al giudice del dibattimento la sussistenza del fumus commissi delicti (rimanendo aperto l'adito solo alla eventuale contestazione della sussistenza del periculum in mora), essendo una siffatta istanza in realtà diretta a sollecitare da parte del medesimo giudice la emissione di una sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.; ha aggiunto il Tribunale, con ciò giustificando la inammissibilità dell'appello, che una istanza di tale genere, se non accolta, non sarebbe suscettibile di essere a sua volta impugnata di fronte ad altro giudice. L'assunto del Tribunale salernitano è, ad avviso di questo Collegio, viziato sotto più profili. Infatti, il Tribunale erra nel richiamare, quale autorevole avallo t giurisprudenziale all'orientamento da esso fatto proprio, il precedente di questa Corte costituito dalla sentenza n. 2210 del 2014. In tale decisione, infatti, questa Corte, diversamente da quanto parrebbe indicare il Tribunale di Salerno, non si era dovuta confrontare con una fattispecie nella quale all'esercizio della azione penale da parte del Pm aveva immediatamente fatto seguito, in assenza di alcun vaglio da parte di un giudice terzo, l'instaurazione del giudizio a carico dell'imputato. In quel caso, infatti, come è agevole ricavare senza ombra di dubbio dalla lettura della sentenza in questione, la Corte, la quale effettivamente affermò il principio secondo il quale, una volta instauratosi il giudizio di merito, non è più proponibile, ove si intenda avversare la legittimità di un provvedimento cautelare reale in corso di esecuzione, la questione riguardante la sussistenza dell'elemento del fumus commissi delicti, era intervenuta nel corso di un procedimento avente ad oggetto un'ipotesi di truffa aggravata ai danni di ente pubblico per la quale, considerata la pena edittale prevista per tale reato e tenuto conto di quanto previsto dall'art. 550 cod. proc. pen., l'esercizio della 3 azione penale da parte del Pm non aveva comportato immediatamente la emissione da parte di detto organo della cosiddetta "citazione diretta" a giudizio dell'imputato, dovendo la richiesta punitiva dell'organo inquirente essere stata sottoposta preventivamente, nel corso della udienza preliminare, al vaglio giurisdizionale del Gup (si veda, infatti: Corte di cassazione, Sezione II penale, 20 gennaio 2014, n. 2210). E' di tutta evidenza che la regula juris della quale il Tribunale di Salerno si è fatto erroneamente portatore trova una sua razionale giustificazione nel fatto che, proprio attraverso la verifica della "sostenibilità in giudizio" della accusa, fulcro del giudizio tenutosi in sede di udienza preliminare, la esistenza degli elementi costituenti il fumus commissi delicti già è stata positivamente scrutinata da un organo giurisdizionale in quanto, diversamente, non si sarebbe giunti alla fase dibattimentale del processo (a tale proposito si veda anche: Corte di cassazione, Sezione V penale, 19 giugno 2014, n. 26558; nonché Corte di cassazione, Sezione V penale, 19 dicembre 2014, n. 51147, ove è precisato che la valenza, potrebbe dirsi preclusiva, alla rimessa in discussione del provvedimento cautelare reale in relazione al tema del fumus commissi delicti una volta intervenuto il rinvio a giudizio si giustifica proprio in funzione della valutazione del giudice sulla idoneità e sufficienza degli elementi acquisiti per sostenere l'accusa in giudizio, sicché essa non è AV operante laddove ci si trovi ancora di fronte alla sola richiesta di rinvio a giudizio formulata dalla pubblica accusa). -Nel caso di specie diversamente da quanto verificatosi nei precedenti giurisprudenziali sopra richiamati - essendo la ipotesi accusatoria contestata all'attuale ricorrente relativa ad un reato contravvenzionale, per il quale, non essendosi tenuta la udienza preliminare ed essendo scaturito il rinvio a giudizio del prevenuto dalla immediata iniziativa del Pm secondo la previsione di cui al citato art. 550 cod. proc. pen., non vi è stata, preventivamente alla instaurazione del vero e proprio giudizio, alcuna valutazione del giudice in relazione alla idoneità e sufficienza degli elementi acquisiti per sostenere l'accusa in giudizio, la preclusione invocata sostanzialmente dal giudice dell'appello cautelare non può dirsi formata. Sotto il descritto profilo la ordinanza impugnata è, pertanto, illegittima e la stessa deve essere annullata. Vi è, d'altro canto, anche da rilevare che, rimossa la ragione formale che aveva giustificato la ritenuta inammissibilità dell'appello cautelare proposto dal DO, sussistono anche le ragioni sostanziali che avrebbero 4 dovuto indurre il Tribunale ad esprimere una sua valutazione di merito in ordine alla fondatezza o meno del gravame cautelare. Premesso il fatto che l'attuale ricorrente aveva dedotto come ragione che avrebbe giustificato il venir meno del fumus commissi delicti l'entrata in vigore della legge n. 164 del 2014, in forza della quale la tipologia di lavori edili realizzati dall'imputato ricorrente sarebbe degradata da opere di nuova costruzione a meri lavori di manutenzione straordinaria (come tali non più necessitanti del permesso a costruire, di tal che, secondo l'avviso del ricorrenti, l'intero impianto accusatorio articolato nei suoi confronti avrebbe perso buona parte della sua stabilità), osserva la Corte evidentemente salva - ed impregiudicata ogni autonoma valutazione sulla fondatezza o meno del riferito assunto del ricorrente, sul quale sarà competenza del giudice dell'appello cautelare, sinora del tutto silente sul punto stante la ritenuta inammissibilità del gravame, pronunziarsi - che, secondo la giurisprudenza di questa Corte che appare anche a questo Collegio del tutto condivisibile, fra i diversi fatti sopravvenuti che possono incidere sulle valutazioni che legittimano la revisione dei provvedimenti cautelari reali già disposti, vi è la influenza che sul fumus commissi delicti può essere esercitata dalle intervenute modificazioni normative ovvero dagli innovativi orientamenti giurisprudenziali (Corte di cassazione, Sezione, III penale, 14 aprile 2010, n. 14866). Posto che il ricorrente ha, per l'appunto, dedotto la incidenza di una tale fenomeno sulla perdurante sussistenza delle condizioni per il mantenimento della misura cautelare reale in atto, e tenuto conto del fatto che, in ragione della erroneamente ritenuta inammissibilità del ricorso, il giudice dell'appello cautelare non si è pronunziato affatto sull'argomento, all'annullamento della ordinanza impugnata segue il rinvio degli atti al Tribunale di Salerno che, in diversa composizione personale, dovrà pronunziarsi sulla fondatezza o meno delle ragioni di gravame di fronte a lui dedotte dal ricorrente in relazione alla misura cautelare reale disposta a carico del DO.
PQM
Annulla la ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Salerno. Così deciso in Roma, il 23 giugno 2016 Il Consigliere estensore Il Presidente (Silvio AMORESANO) (Andrea GENTILI), fu ndaf ite IL CANCELLERE und Mariani