Cass. pen., sez. III, sentenza 23/06/2016, n. 19991
CASS
Sentenza 23 giugno 2016

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In materia di misure cautelari reali, la proponibilità della questione relativa alla sussistenza del "fumus" del reato non è preclusa dalla circostanza che il Pubblico Ministero abbia nel frattempo disposto la citazione diretta a giudizio dell'imputato. (In motivazione, la S.C. ha osservato che l'ipotesi di instaurazione del processo di cui all'art. 550 cod. proc. pen. differisce, sotto il profilo dell'effetto preclusivo di tale questione, da quella di rinvio a giudizio a seguito di udienza preliminare, nella quale l'esistenza degli elementi costituenti il "fumus" è già stata oggetto di un positivo scrutinio da parte di un organo giurisdizionale chiamato a vagliare la sostenibilità in giudizio dell'accusa e non può pertanto essere oggetto di successiva doglianza in sede cautelare).

Commentario1

  • 1Art. 321 - Oggetto del sequestro preventivo
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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 23/06/2016, n. 19991
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 19991
Data del deposito : 23 giugno 2016

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