Sentenza 12 ottobre 1999
Massime • 1
Ai sensi dell'art. 18 della l. 25 giugno 1999, n. 205, che ha espressamente abrogato il reato di oltraggio (art. 341 cod. pen.), se non siano riscontrabili gli estremi di alcun altro reato perseguibile d'ufficio, la Corte di cassazione deve annullare senza rinvio la sentenza impugnata, perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato, con eliminazione della pena inflitta.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 12/10/1999, n. 13499 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13499 |
| Data del deposito : | 12 ottobre 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. PASQUALE TROJANO Presidente del 12.10.1999
1. Dott. LUIGI SANSONE Consigliere SENTENZA
2. Dott. ORESTE CIAMPA " N. 1464
3. Dott. LUCIANO DERIU " rel. REGISTRO GENERALE
4. Dott. UGO CANDELA " N. 15726/99
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da LO RI, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza in data 4.11.1998 della Corte d'appello di MILANO;
Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso, Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCIANO DERIU
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sost. Proc. Gen. dott. GIANFRANCO IADECOLA che ha concluso per: annullamento senza rinvio per l'imputazione ex art. 341 CP ed eliminazione relativa pena;
rigetto nel resto.
Udito il difensore, avv. GIOVANNI OZZO, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso.
OSSERVA
Con sentenza in data 4.11.98 la Corte d'appello di Milano - in riforma della decisione 17.2.98 del Pretore di LE (che era stata di assoluzione "per non aver commesso il fatto", ex art. 530 c. 2 CPP) - condanna va RI LO alla pena di mesi quattro di reclusione (condizionalmente sospesa) per i reati - in continuazione fra loro - di cui al capo A dell'imputazione (artt. 81 cpv., 341 c. 1, 2, 4 CP: oltraggio con apparecchiature ricetrasmittenti in danno delle vigilesse TA MA AZ e TI MA EL e del comandante Sanfilippo Calogero - In LE fino al gennaio 1993) e di cui al capo B (artt. 81 cpv., 340 CP: interruzione o comunque turbativa della regolarità del servizio svolto dagli agenti di polizia municipale - In LE fino al gennaio 1993).
In motivazione la Corte territoriale poneva in particolare evidenza:
come le attendibili dichiarazioni della teste TA avessero consentito di individuare nell'imputato l'autore dei fatti contestati;
come il preteso alibi del prevenuto fosse da disattendere;
come le dichiarazioni rese dalla teste TI non escludessero la responsabilità del CO;
come fosse irrilevante il particolare che, tre mesi dopo i fatti in questione, fosse stata sottratta dai locali del comando VV.UU. una ricetrasmittente. Proponeva ricorso per Cassazione il LO, deducendo nell'ordine le seguenti doglianze:
1) "Violazione dell'art. 191 CPP in relazione all'acquisizione delle dichiarazioni rese avanti gli organi di P.G. dalla parte lesa TA;
dichiarazioni non confermate in sede testimoniale dibattimentale e pertanto non utilizzabili quale prova (fra l'altro decisiva). Art. 606 lett. c) CPP";
2) "Mancanza o manifesta illogicità della motivazione ex art. 606 lett. e) CPP", giacché: A) avrebbe dovuto essere ravvisata la sussistenza di motivi di rancore in capo alla TA;
B) non sarebbe provata la provenienza dall'imputato delle frasi udite dalla stessa parte lesa;
C) le deposizioni dei testi a difesa (CO, Gallucciio, ON, EL), sarebbero state immotivatamente trascurate e/o svalutate;
D) la peculiare conoscenza dell'ambiente dei vigili urbani dimostrata dal molestatore, la padronanza dei codici di accesso agli strumenti tecnici, il successivo furto di una ricetrasmittente, l'esito negativo delle perquisizioni subite dal CO e dai suoi familiari, avrebbero dovuto condurre la Corte quantomeno a dubitare della penale responsabilità dell'imputato; E) la riferibilità dei fatti a due diverse persone (teste TI) sarebbe stata a torto ritenuta compatibile con la penale responsabilità del prevenuto, ne' apparirebbe esente da critiche l'assunto sulla protervia e pervicacia di costui.
All'odierna udienza il Procuratore generale e il difensore hanno illustrato, rispettivamente, le richieste sintetizzate in epigrafe. MOTIVI DELLA DECISIONE
La pretesa violazione dell'art. 191 CPP non sussiste, risultando dagli atti (e segnatamente dal verbale d'udienza pretorile) che la parte offesa TA non solo confermò espressamente le dichiarazioni già rese alla polizia giudiziaria ma fornì anche ulteriori precisazioni e chiarimenti sui vari momenti dell'intera vicenda. Quanto al secondo motivo di doglianza, è opportuno ricordare che il vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606 lett. c) CPP, è valutabile in Cassazione solo se consiste in una mancanza o in una manifesta illogicità della motivazione stessa, purché il vizio risulti dal testo del provvedimento impugnato;
ciò significa che deve "mancare" del tutto la presa in considerazione del punto sottoposto all'analisi del giudice, e che non può costituire "vizio comportante controllo di legittimità" la mera prospettazione di una diversa (anche se - a parere del ricorrente - più esatta (valutazione delle risultanze processuali;
esula dai poteri della Cassazione, infatti, quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è riservata in via esclusiva al giudice del merito;
spetta a questa Corte, invece, stabilire se il giudice del merito abbia dato adeguatamente conto, attraverso l'iter logico seguito, delle ragioni che lo hanno condotto ad emettere la decisione (Sez. Un., sent. 930 del 29.1.96, Clarke;
Sez. Un. sent. 6402 del 2.7.97, Dessimone e altri).
Proprio alla luce dei condivisibili principi giurisprudenziali appena richiamati, pare alla Corte che le doglianze proposte dal ricorrente (ai limiti dell'ammissibilità, giacché pressoché esclusivamente risolventisi in censure di fatto, e in una "rilettura" delle risultanze processuali "diversa" da quella già operata in sede d'appello dal giudice del merito) debbano essere disattese. La Corte territoriale, invero, nel prendere in esame le argomentazioni di cui all'"atto d'appello incidentale" del CO in data 2.4.98 (argomentazioni sostanzialmente analoghe a quelle poi riproposte in questa sede di legittimità), non mancò di porre correttamente e convincentemente in rilievo: come la teste TA avesse dettagliatamente riferito in ordine ai vari momenti della vicenda (precedenti interferenze via radio con frasi oltraggiose;
episodio dell8.1.93, con rilevazione del numero di targa di una vettura il cui conducente teneva in mano "un microfono o una ricetrasmittente", vettura alla quale era stato inutilmente intimato l'ALT; identificazione del CO quale titolare dell'auto); come non potesse dubitarsi della sussistenza di entrambi i reati contestati nei rispettivi elementi oggettivi e soggetti;
come il responsabile di tali fatti dovesse individuarsi nel CO (non potendosi dubitare dell'attendibilità della TA e dovendosi escludere qualsiasi motivo di rancore da parte di costei;
dovendosi ritenere provato che il conducente dell'auto tg. CO-A-82543, il giorno 8.1.l93, tenesse in mano una ricetrasmittente;
risultando sufficientemente provato che detto conducente fosse proprio CO:
questioni tutte diffusamente affrontate nelle pagg.
6-7 Sent. imp.)o come il preteso alibi dell'imputato (alle 15,50 si sarebbe trovato nel suo negozio) non fosse affatto provato dalle deposizioni dei testi a difesa (avendo finito la teste CO, sicuramente compiacente in quanto sorella del prevenuto, col confermare anch'essa la tesi accusatoria;
dovendosi ritenere "irrilevanti" - per le ragioni esposte a pag. 7 Sent. imp. - le dichiarazioni dei testi ON, CC, EL); come le dichiarazioni della teste TI non valessero a escludere la responsabilità del prevenuto (ben potendo costui essersi avvalso di un complice;
avendo la teste precisato di non poter affermare o negare che si trattasse della medesima voce camuffata); come fossero irrilevanti sia il non provato possesso di una ricetrasmittente da parte dell'imputato sia l'avvenuta sottrazione di analogo apparecchio tre mesi dopo i fatti dell'8.1.93 (per le ragioni esposte alle pagg.
7-8 sent. imp.), e come fosse "indimostrato e indimostrabile" il mancato possesso di adeguato bagaglio tecnico da parte del CO "per utilizzare una ricetrasmittente e inserirsi nelle frequenze radio della polizia municipale" (ibidem); come il fatto di continuare a trasmettere, pur dopo la notizia dell'identificazione, non fosse univocamente sintomatico della estraneità ai fatti dello stesso CO (ben potendo essere dimostrativo di "protervia e pervicacia", per le ragioni indicate a pag. 8 sent. imp.).
Devesi conclusivamente ritenere, sul punto, che la Corte territoriale abbia fornito una motivazione congrua, esauriente, immune da vizi logico - giuridici, su ciascuno dei quesiti sottoposti al suo esame;
e che il ricorrente, per contro, si sia limitato a riproporre - in sede di legittimità - questioni e problemi che il giudice d'appello aveva già correttamente affrontato e risolto.
Devesi rilevare, piuttosto, come l'art. 18 della Legge 25.6.99 n. 205 abbia abrogato espressamente l'art. 341 CP (oltraggio a pubblico ufficiale), e come nella condotta già ascritta al CO (in riferimento alla norma appena citata) non siano ravvisabili gli estremi di alcun altro reato perseguibile d'ufficio. Nè al caso di specie sono applicabili le "disposizioni transitorie" di cui all'art.19 della citata Legge n. 205/99, giacché espressamente e specificamente riferite solo ai "reati perseguibili a querela, ai sensi delle disposizioni della presente legge o dei decreti legislativi da essa previsti", e perciò solo al delitto di furto ex art. 624 CP (come modificato dall'art. 12 Legge 205/99) e ai "reati perseguibili a querela" di cui agli emanandi decreti legislativi previsti dagli artt. 1, 9, 10 della stessa Legge 205/99. Conseguentemente, in ordine all'imputazione ascritta al CO al capo A, l'impugnata sentenza dev'essere annullata senza rinvio perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato, e deve essere eliminata la relativa pena di mesi tre e giorni venti di reclusione (v. sent. imp. a pag. 8).
Gli atti vanno, peraltro, rinviati ad altra sezione della Corte d'appello di Milano per la rideterminazione della pena in ordine al reato di cui al capo B (la responsabilità penale del CO per il delitto di cui all'art. 340 CP devesi ritenere correttamente affermata dalla Corte territoriale, sulla base delle argomentazioni già svolte in questa stessa sentenza a proposito del secondo dei motivi del ricorso in cassazione), giacché la relativa misura è stata indicata dal giudice d'appello solo in termini di "aumento ex art. 81 CP" sulla pena irrogata per il delitto di oltraggio.
P.Q.M.
annulla senza rinvio l'impugnata sentenza in ordine all'imputazione di cui al capo A perché il fatto non è previsto dalla legge come reato, ed elimina la relativa pena di mesi tre e giorni venti di reclusione.
Rigetta nel resto il ricorso e rinvia ad altra sezione della Corte d'appello di Milano per la rideterminazione della pena in ordine al reato di cui al capo B.
Così deciso in Roma, il 12 ottobre 1999.
Depositato in Cancelleria il 25 novembre 1999