Cass. pen., sez. VI, sentenza 27/11/2013, n. 1662
CASS
Sentenza 27 novembre 2013

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Massime1

Non integra il reato di calunnia la condotta di colui che, con ricorso al prefetto ex art. 203 T.U. delle norme sulla circolazione stradale, definisce un "sopruso" la contestazione elevata a suo carico dagli agenti rilevatori, in quanto si tratta di comportamento che, rappresentando l'unico mezzo di confutazione delle accuse, deve ritenersi rientrante nell'esercizio legittimo del diritto di difesa.

Commentario1

  • 1Calunnia: non sussiste se in un ricorso si definisce "sopruso" una multa elevata dalla polizia
    Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 18 settembre 2023

    La massima Non integra il reato di calunnia la condotta di colui che, con ricorso al prefetto ex art. 203 t.u. delle norme sulla circolazione stradale, definisce un sopruso la contestazione elevata a suo carico dagli agenti rilevatori, in quanto si tratta di comportamento che, rappresentando l'unico mezzo di confutazione delle accuse, deve ritenersi rientrante nell'esercizio legittimo del diritto di difesa (Cassazione penale , sez. VI , 27/11/2013 , n. 1662). Fonte: Ced Cassazione Penale Vuoi saperne di più sul reato di calunnia? Vuoi consultare altre sentenze in tema di calunnia? La sentenza integrale Cassazione penale , sez. VI , 27/11/2013 , n. 1662 RITENUTO IN FATTO 1. D.A.B., …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 27/11/2013, n. 1662
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 1662
Data del deposito : 27 novembre 2013

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