Sentenza 20 marzo 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 20/03/2001, n. 3950 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3950 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2001 |
Testo completo
0395 0/0 1 7 Aula 'B' POP LO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Marino Donato SANTOJANNI Presidente - R.G.N. 10314/98 Dott. Vincenzo MILEO Consigliere - Cr on.8415 Dott. Alberto SPANO' Consigliere Rep. Dott. Luciano VIGOLO Rel. Consigliere - Ud. 24/01/01 Dott. Federico ROSELLI Consigliere ha pronunciato la seguente S EN TENZA sul ricorso proposto da: TI OL, elettivamente domiciliato in ROMA presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato LABATE ANTONIO MARIO, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
INPS ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE;
intimato - avverso la sentenza n. 759/97 del Tribunale di LOCRI, depositata il 19/11/97 R.G.N. 1635/95; 2001 udita la relazione della causa svolta nella pubblica 404 udienza del 24/01/01 dal Consigliere Dott. Luciano -1- VIGOLO;
udito il P.M. Generale Dott. l'accoglimento in persona del Sostituto Procuratore Massimo FEDELI che ha concluso per del ricorso per quanto di ragione. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO. Con atto depositato il 3 luglio 1993, il sig. RO IT ricorreva al Pretore-giudice del lavoro di Locri, nei confronti dell'INPS, chiedendo gli fosse riconosciuto il diritto all'assegno ordinario di invalidità. Con sentenza in data 7 aprile 1995, il Pretore, alla stregua di consulenza tecnica di ufficio e di chiarimenti ulteriori forniti dall'ausiliare, accoglieva la domanda con decorrenza dell'assegno dal 1° febbraio 1994. Su appello dell'INPS, il Tribunale disponeva nuova consulenza tecnica di ufficio e con sentenza 11 /19 novembre 1997 determinava la decorrenza dell'assegno dal 1° giugno 1997. Ha accertato il giudice di appello, alla luce della nuova consulenza tecnica di ufficio, alle cui argomentazioni dichiarava di aderire, e considerate altresì le prove documentali, che il complesso delle patologie riscontrate in capo all'appellato (angina di TA, spondiloartrosi con impegno funzionale) coesistenti e/o concorrenti, sono di una gravità tale da ridurre la capacità di lavoro o di guadagno a meno di un terzo, avuto riguardo alle occupazioni. Tali infernità dovevano considerarsi esistenti sin dal maggio 1997, onde l'assegno avrebbe dovuto decorrere dal giugno successivo. Per la cassazione di questa sentenza ricorre l'assicurato con unico motivo. L'INPS non si è costituito. und MOTIVI DELLA DECISIONE. 1031498.doc eL'annullamento della sentenza impugnata è chiesto per omessa insufficiente motivazione circa punti decisivi della controversia prospettati dalle parti ex art.360, n.5 c.p.c.. Sostiene il ricorrente che la sentenza del Tribunale manca di una reale motivazione circa la diversa decorrenza dell'assegno, non essendo sufficiente la acritica adesione del giudice alle conclusioni del proprio ausiliare tecnico, quale, a sua volta, non aveva motivato le conclusioni cui era giunto e ciò tanto più sarebbe stato necessario in quanto il consulente nominato in prime cure aveva ampiamente motivato, anche con un supplemento di indagini e di accertamenti diagnostici strumentali, le proprie, diverse conclusioni. La sola ed insufficiente considerazione che aveva indotto il secondo consulente a determinare al maggio 1997 il superamento della soglia di pensionabilità era che le condizioni dell'assicurato si erano attualmente aggravate essendo egli stato ricoverato per cardiopatia ischemica nel maggio 97. Trattandosi di malattie notoriamente evolutive, esse non avrebbero potuto raggiungere la soglia pensionabile all'epoca delle operazioni peritali di secondo grado, ma preesistevano;
invero, il ricovero per cardiopatia ischemica del 9 maggio 1997 era sintomatico non già di un aggravamento attuale dello stato clinico del ricorrente ma di una gravità del complesso morboso anche antecedente al maggio 1997, incidente sulla capacità lavorativa. L'appello dell'Istituto inoltre aveva riguardato solo la sussistenza dell'angina di TA, mentre incontestate erano le altre patologie. Il motivo è fondato. Il consulente nominato in secondo grado ed il Tribunale hanno ritenuto che l il superamento della soglia richiesta dalla legge per il trattamento richiesto p m i 1031498.doc V dovesse temporalmente collocarsi alla data di un ricovero ospedaliero del maggio 1997, indice di un notevole aggravamento delle condizioni del soggetto. Peraltro, tale convincimento non sembra adeguatamente motivato, in presenza, infatti, di patologie a carattere progressivo e di un loro notevole aggravamento reso evidente da un ricovero ospedaliero;
non appare adeguatamente motivata sul piano logico e giuridico l'affermazione che prima del ricovero le patologie stesse non avessero già inciso sulla capacità lavorativa tanto da determinare il superamento della soglia predetta. Tanto meno il ragionamento del Tribunale appare soddisfacente ed idoneo a sorreggere la decisione impugnata ove si consideri non solo che esso contrasta con accertamenti svolti da altro consulente officiato in prime cure, ma anche con specifici chiarimenti dallo stesso consulente forniti al Pretore a seguito di ulteriori indagini anche strumentali dai quali erano risultate rilevanti patologie cardiache consentivano l'espletamento dell'attività di bracciale agricolo,che non particolarmente pesante, propria del IT. Orbene di un tale quadro cardiaco, che non sembra possa ritenersi limitato alla sola angina di TA diagnosticata dal secondo consulente (che ha dato atto anche di affezioni artrosiche con impegno funzionale e di bronchite cronica) non hanno tenuto minimamente conto il consulente officiato dal Tribunale e lo stesso giudice di appello, cui certamente era consentito di disattendere le risultanze della prima consulenza e di aderire alle considerazioni ed alle conclusioni di un secondo consulente di ufficio, ma solo se del proprio convincimento avesse dato adeguata motivazione, non ravvisabile certo nella mera enunciazione che la seconda consulenza era condivisibile per il suo rigore Vingel logico e scientifico (Cass. 16 giugno 1995, n.6822; 21 gennaio 1998, n.517). 1031498.doc Conclusivamente, assorbito ogni altro profilo di censura, il ricorso deve essere accolto;
la sentenza impugnata deve essere annullata e la causa deve essere rinviata per nuovo esame ad altro giudice di eguale grado, indicato in dispositivo, al quale è opportuno altresì demandare il regolamento delle spese del giudizio di legittimità. P. T. M. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa per le spesealla Corte di appello di Reggio Calabria. anche Così deciso in Roma, addì 24 gennaio 2001. IL PRESIDENTEМожно (анторомий i IL CONSIGLIERE ESTĘ ORE. Shillie I D , A O S IL CANCELLIERE L S L 0 A 1 O T . Depositato in Cancelleria B 3 , T V 3 A R T 5 ES 'A A . SP L ST N L I ogg 2.0 MOR 2001... E O N 3 D P G -7 I IM O S -6 N IL CANCELLIERE A A E 1 D S D 1 E I E , A T S O N TR G O E G T S IS IT E E G L IR E R A D L O L E D 1031498.doc 6