Sentenza 19 marzo 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 19/03/2002, n. 3952 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3952 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2002 |
Testo completo
E N 6 O 8 I 9 Z ее 7107г 1 5 / A . 4 R / N T 6 . S 2 I B . G PUBBLICA ITALIANA .R E L P 03 9 5 2 02 . R L O A IA A L R E B D A D A T T I S T 1 E N R N 3 E T 1 G E T S A N LA C I CASSAZIONE Oggetto SEZIONE TRIBUTARIA Tributaria Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Pasquale REALE Presidente R.G.N. 15604/00 Consigliere Cron.8237 Dott. Giulio GRAZIADEI Consigliere Dott. Vincenzo DI NUBILA Rep. Dott. Giuseppe FALCONE Consigliere Ud. 12/12/01 Dott. Aldo CECCHERINI Rel. Consigliere CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente CAMPIONE CIVILE S ENT ENZA N. 71072 sul ricorso proposto da: domiciliato in ROMA ZANETTIN CLAUDIO, elettivamente CLOTILDE 7, presso lo studio VIA PRINCIPESSA dell'avvocato PIETRO ADONNINO, che lo difende, giusta procura Notaio CASTELLI EUGENIO di OLBIA, rep. 140761 del 20.07.2000; ricorrente
contro
MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
2001 controricorrente 2575 -1- avverso la sentenza n. 101/99 della Commissione tributaria regionale di VENEZIA, depositata il 13/01/00; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12/12/01 dal Consigliere Dott. Aldo CECCHERINI;
udito per il ricorrente, l'Avvocato ADONNINO, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo GAMBARDELLA che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Su ricorso proposto da Claudio TT, agente di vendita di preziosi e antiquariato, nonché com- merciante in proprio degli stessi beni, la Commis- sione tributaria provinciale di Belluno, con sen- tenza n. 23/02/97, annullò la rettifica dell'impo- nibile indicato nella dichiarazione Iva presentata dal contribuente per il 1991, notificata dall'Uffi- cio Iva di Belluno e portante la richiesta di paga- mento della somma di £ 646.856.000, comprensiva di maggiore imposta accertata (£ 114.020.000), pene pecuniarie ed interessi. La Commissione ritenne che l'eccezione di nul- lità dell'avviso per difetto di motivazione fosse infondata;
B che tuttavia i movimenti bancari accer- tati ed utilizzati dall'Ufficio Iva avessero natura finanziaria (evidenziando incassi ricevuti da clienti in nome e per conto i altri clienti); che dovesse qualificarsi compravendita la cessione di beni operata a favore del contribuente da certo EF verso il pagamento della somma di £ 146.000.000, ma che il debito verso l'erario conse- guente а tale operazione fosse stato assolto me- diante il versamento dell'imposta da parte dello EF a titolo di ravvedimento operoso, e infi- ne che fosse legittima la detrazioni dell'Iva rela- tiva ai canoni di locazione del magazzino. Nel giudizio di appello, promosso dall'Ufficio la Commissione tributaria regionale di Vene- Iva, zia, con sentenza depositata il 13 gennaio 2000, in parziale riforma della sentenza di primo grado, de- terminò in £ 3.050.123.000 l'importo dei corrispet- tivi non registrati, e ritenne legittima la sanzio- ne per la mancata regolarizzazione dell'acquisto di beni per £ 146.000.000 senza emissione di fattura, dovendosi peraltro applicare i sopravvenuti decreti legislativi nn. 471 e 472 del 18 dicembre 1997. La Commissione regionale ribadì che l'avviso di rettifica era adeguatamente motivato, e osservò che l'amministrazione si era legittimamente avvalsa dei poteri di accertamento conferitile dalla legge in materia di conti correnti bancarie, e di presunzio- ni parimenti stabilite dalla legge;
nella fattispe- cie le presunzioni erano avvalorate da molteplici altri elementi, analiticamente indicati, mentre la difesa del contribuente, che sosteneva di aver in- cassato le somme accertate solo quale agente, non era convalidata dall'apposito registro giornale, da tenersi in base alla licenza rilasciata e da con- servarsi per un quinquennio, con l'indicazione del- le generalità ed il domicilio del committente, non- constel.est.Il dr. Aldo Ceccherini ché della persona cui l'oggetto era stato alienato per commissione ed il prezzo, pattuito, esatto e dovuto. Per la cassazione della sentenza di appello il contribuente ricorre per cassazione con atto noti- ficato il 21 luglio 2000, con tre motivi. Il Mini- stero delle finanze, in persona del ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvo- catura generale dello Stato, resiste con controri- corso. Il ricorrente ha poi depositato memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo si denunzia l'omessa moti- vazione della sentenza impugnata su un punto deci- sivo della controversia;
si deduce che era stata omessa ogni indagine sulla natura dell'attività del contribuente, e quest'ultima non era stata qualifi- cata giuridicamente. Con il secondo motivo si denunzia l'illogica e contraddittoria motivazione della sentenza impugna- ta su un punto decisivo della controversia e la violazione dell'art. 51 d. P.R. n. 633/1972; si de- duce che l'utilizzazione della norma appena citata presupponeva che fosse preventivamente accertato da parte dei verificatori che l'attività svolta dal contribuente fosse quella di compravendita, e non già di intermediazione: in quest'ultimo ca so, si argomenta nella memoria depositata, non sarebbe possibile considerare gli elementi acquisiti come corrispettivi di operazioni imponibili per il loro intero ammontare, ma solo per la differenza rispet- to alle somme restituite agli effettivi venditori. I due motivi debbono essere esaminati congiun- tamente, dipendendo la prima censura, di omessa mo- tivazione, dalla corretta interpretazione della norma di legge, della quale con secondo mezzo si denuncia la violazione. L'art. 51, cpv. n. 2 d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633 dispone, per la parte che qui interessa, che i singoli dati ed elementi risultanti dai conti ban- cari sono posti a base delle rettifiche e degli ac- certamenti previsti dall'articolo 54, se il contri- buente non dimostra che ne ha tenuto conto nelle dichiarazioni o che non si riferiscono ad operazio- ni imponibili. essaLa presunzione ha un contenuto complesso: consente di riferire i movimenti bancari all'atti- vità svolta in regime Iva, eventualmente dalla per- sona fisica (come nel caso in esame), e di qualifi- care gli accrediti come ricavi e gli addebiti come corrispettivi degli acquisti. In ordine al primo Il cons. rel. est. dr.Alda Peccherini punto, concernente il riferimento delle operazioni di banca all'attività svolta in regime Iva, il giu- dice di merito ha ritenuto che la presunzione fosse giustificata da una serie di elementi concreti, a- naliticamente indicati nella motivazione della sen- tenza impugnata, che per questa parte non è fatta oggetto di censure. Queste ultime riguardano invece l'utilizzazione della presunzione sotto il secondo profilo. Il contribuente, titolare di un'agenzia di affari per l'intermediazione di preziosi e d'anti- quariato, e al tempo stesso autorizzato all'eserci- zio del commercio al minuto per tali beni, si ri- chiama alla circostanza che in base allo stesso ac- certamento la sua attività prevalente era quella di intermediazione, per la quale deteneva beni di ter- zi in conto vendita per un periodo determinato, in forza di contratti estimatori. Egli non contesta che l'Amministrazione potesse legittimamente presu- mere l'inerenza dei movimenti bancari alla sua at- tività di soggetto Iva, ma sostiene che, poiché questa attività era in prevalenza di intermediazio- ne e solo per il resto di acquisto da rivenditori o anche diretto, sull'Amministrazione gravava l'onere di accertare e provare che i movimenti bancari uti- lizzati si riferivano all'una o all'altra di queste due attività: in difetto ciò, essa non avrebbe po- tuto imputare i movimenti medesimi interamente ed esclusivamente alla sua attività di compravendita. L'assunto è contraddetto dalla formulazione te- stuale della norma in esame. Quest'ultima pone in- fatti a carico del contribuente la prova liberato- ria che dei movimenti bancari egli ha tenuto conto nelle dichiarazioni, o che essi non si riferiscono ad operazioni imponibili. A maggior ragione, dun- que, grava sul contribuente l'onere della prova li- beratoria che quei movimenti si riferiscono ad ope- razioni rientranti in una delle sue attività com- merciali, e precisamente in quella (di agente che riscuote per conto del preponente, al quale riversa il prezzo al netto della provvigione) che esclude la possibilità di qualificare per la loro interezza gli accrediti come ricavi e gli addebiti come cor- rispettivi di acquisti, invece che nell'altra (com- pravendita al minuto), che giustifica tale qualifi- cazione. E si tratta di una prova che, proprio nel caso in cui la riferibilità dei movimenti bancari all'attività d'impresa sia certa, e solo la natura finanziaria o commerciale di quei movimenti sia in discussione, può essere data agevolmente sulla base della documentazione contabile tenuta dal soggetto Iva, dovendosi per converso escludere che egli pos- sa trarre illecito profitto dall'irregolare tenuta Il cons. rel. est. dr. Aldo Ceccherini della contabilità medesima, nella quale non abbia diligentemente annotato le diverse operazioni, di compravendita o di intermediazione, da lui compiu- te. Non vale richiamarsi, come vorrebbe il ricor- rente, alla sentenza di questa Corte 4 febbraio 2000 n. 1209, al fine di sostenere che la presun- zione in parola sarebbe giustificata solo quando sia stato accertato che i versamenti in conto cor- rente non potevano non derivare dall'unica ed e- sclusiva attività lavorativa svolta dal contribuen- te. Si tratta di un elemento che attiene alla fat- tispecie concreta in quel caso giudicata;
esso non autorizza tuttavia la massima che se ne vorrebbe desumere, perché l'uso che di quell'elemento è sta- to fatto riguardava la legittimità della presunzio- ne che, in quel caso, le operazioni bancarie accer- tate si riferissero all'attività d'impresa del sog- getto Iva: e la legittimità della presunzione è stata argomentata dalla circostanza che l'attività sottoposta ad imposizione Iva era l'unica, produt- tiva di reddito, svolta dal contribuente. Nel caso sottoposto oggi all'esame della Corte, questo pro- blema, come si è già detto, non si pone, perché l'assunto sostenuto dal ricorrente non comportereb- be l'estraneità dell'operazione bancaria all'atti- vità del soggetto Iva, ma solo un diverso modo di calcolare la base imponibile;
e ciò, nel sistema dell'accertamento dell'imposta, può e deve essere fatto sulla base della contabilità tenuta dal con- tribuente, la cui negligenza al riguardo non può avere l'effetto di porlo al riparo della presunzio- ne. La Commissione regionale del Veneto, ritenendo valida la presunzione di riferibilità dei movimenti bancari all'attività di compravendita svolta dal contribuente, soggetto Iva che svolgeva contempora- neamente attività di compravendita al minuto ed un'attività definita di "intermediazione" nella compravendita, non è incorsa dunque in violazione della norma invocata, perché l'onere della prova che i movimenti medesimi si riferissero piuttosto all'attività di intermediazione (agenzia), ed a maggior ragione che le somme fossero state incassa- te in nome e per conto di altri e fossero dei cor- rispettivi imponibili Iva solo per la differenza tra quanto incassato e quanto restituito agli ef- fettivi venditori, era a carico del contribuente. Per ciò stesso non è neppure ravvisabile insuf- ficienza della motivazione su punti decisivi della decisione, per la mancata enunciazione delle ragio- ni della attribuzione dei movimenti bancari in que- Il cons. rel. est. dr. Aldo tcheriniCatche stione all'attività di compravendita al minuto e- sercitata dal contribuente, invece che a quella pa- rimenti commerciale di intermediazione nella vendi- ta, in mancanza di prova contraria offerta dal con- tribuente.
3. Con il terzo motivo si denuncia l'omessa pronuncia su un punto decisivo della controversia;
si deduce che la Commissione regionale, dopo aver ricordato che il contribuente aveva riproposto in appello, tra le eccezioni non esaminate dal primo giudice, quella di nullità dell'avviso di rettifica per non aver l'Ufficio tenuto conto della dichiara- zione integrativa presentata nel 1992, con la quale erano stati dichiarati ricavi non contabilizzati per £ 397.500.000, non si era poi pronunciata su questo punto, rilevante ai fini della corretta quantificazione del tributo dovuto. A questo riguardo, nel controricorso l'Ammini- strazione ricorda che la richiesta non risulta ri- prodotta nelle conclusioni dell'appello incidenta- le, dove si chiedeva di rettificare i valori in ra- gione del tipo di attività esercitata, delle moda- lità e della struttura dell'impresa, ma senza rife- rimento alla dichiarazione integrativa. Il motivo, così come prospettato, è generico. L'apprezzamento della asserita decisività di esso richiedeva che la parte enunciasse compiutamente gli elementi del fatto, con l'indicazione degli e- stremi della dichiarazione integrativa, e delle norme in forza delle quali la stessa era stata pre- sentata. Detti elementi costituivano la premessa necessaria per la valutazione degli effetti che po- tevano derivare dalla dichiarazione integrativa, e della rilevanza dell'eccezione riproposta, vale a dire, del modo in cui avrebbe potuto influenzare la decisione malgrado l'assenza di conclusioni coeren- ti con essa nel giudizio di appello, nonché, corre- lativamente, della possibilità o meno di ravvisare l'assorbimento del motivo nell'esame degli altri da parte del giudice del gravame: premesse, queste, indispensabili per valutare la rilevanza sull'esito della causa della denunciata omessa pronuncia. In conclusione il ricorso deve essere respinto. Le spese del presente grado sono a carico della parte soccombente e si liquidano come in dispositi- VO.
P. q. m.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricor- rente al pagamento delle spese liquidate in com- plessive £ 8.200.000, di cui £ 8.000.000 per onora- ri, oltre a quelle prenotate a debito. 11cons fel, est. dr. Aldo Ceccherini Così deciso a Roma, in giorno 12 dicembre 2001. Il Cons. est. На сли (Aldo Ceccherini) camera di consiglio, il Il Presidente. Parquee Tule (Pasquale Reale) DEPOSITATO IN CANCELLERIA 19 MAR. 2002 IL CANCELLIERE C1 Oggi Innocenzo Battista E ISTRAZION D.P.R. 26/4/1986 5 REG . IA N . R A B TA D LL. DEL TE RIBU A ESEN SENSI B TA T 131 AI IA R № E T A M