Sentenza 17 dicembre 1999
Massime • 1
In tema di prova, un fatto costituente reato non può ritenersi insussistente, allorquando, benché sia incerta la data della sua commissione, ne sia però sicura ed indiscussa la perpetrazione. Invero il "tempus commissi delicti", una volta che sia certa la consumazione del reato, può rilevare solo ai fini della prescrizione dello stesso. (Nella fattispecie, la Cassazione, su ricorso del PM, ha annullato con rinvio la sentenza del giudice di merito, che, in tema di false attestazioni di generalità, avendo l'imputato, in due diverse occasioni, declinato differenti generalità, lo aveva assolto con la formula della insussistenza del fatto, sul rilievo che, rimaste ignote le sue reali generalità, non era possibile stabilire quando e se ne avesse fornito di false. La Corte, nell'enunciare il principio di cui sopra, ha osservato che, indubbiamente, l'imputato, almeno una volta, aveva fornito false generalità).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 17/12/1999, n. 1074 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1074 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. Bruno Foscarini Presidente del 17.12.1999
1. Dott. Renato Luigi Calabrese Consigliere SENTENZA
2. " AN Marini " N.2230
3. " IU Ferrua " REGISTRO GENERALE
4. " Vittorio G. Ebner " N.22418/99
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto dal Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Genova nel proc. pen.
contro
IB FA, nato a [...] l'[...]
avverso la sentenza del Pretore di Genova in data 29 gennaio Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso,
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dr. Renato Calabrese;
Udito il Pubblico Ministero nella persona del Dr. Aurelio Galasso che ha chiesto l'annullamento con rinvio;
Ritenuto che l'imputato fu tratto a giudizio per rispondere del reato p. e p. dagli artt. 81 - 495 c.p. per avere reso al pubblico ufficiale, in un atto pubblico, false dichiarazioni concernenti la sua identità, affermando, una volta, di chiamarsi KI FA, nato l'[...],e,altra volta, OR Samir, nato il [...];
che con la sentenza impugnata è stato egli assolto perché il fatto non sussiste, sul rilievo che, rimasto non accertato il suo nome, non è dato conoscere se e quando abbia reso false generalità;
che col ricorso il P.G. denuncia inosservanza ed erronea applicazione di legge;
che la censura è fondata, essendo ravvisabile la dedotta violazione di legge, dal momento che non può un fatto costituente reato ritenersi insussistente allorquando, ancorché incerta la sua data di commissione (che può rilevare in tema di cause estintive del reato o della pena), ne sia però certa e indiscussa la perpetrazione (come nel caso, nel quale, aderendosi a quanto correttamente sottolineato dall'organo ricorrente, deve reputarsi - sulla base della conte stazione dell'accusa, quale riportata nel testo dell'impugnato provvedimento - che o sono false entrambe generalità, o, in via ipotetica, solo una avrebbe potuto essere vera);
P.Q.M.
annulla l'impugnata sentenza con rinvio alla Corte di Appello di Genova per il giudizio.
Così deciso in Roma, il 17 dicembre 1999.
Depositato in cancelleria il 1 febbraio 2000