Sentenza 26 gennaio 2011
Massime • 1
In caso di richiesta di applicazione della pena complessivamente determinata per più imputazioni, il giudice, prosciogliendo ex art. 129 cod. proc. pen. per alcune delle imputazioni, non può procedere per le residue all'applicazione immediata di una pena da lui stesso determinata, ma deve disporre la restituzione degli atti al P.M. per la prosecuzione del giudizio con il rito ordinario.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 26/01/2011, n. 6964 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6964 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2011 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SIRENA Pietro Antonio - Presidente - del 26/01/2011
Dott. GENTILE Domenico - Consigliere - SENTENZA
Dott. CASUCCI Giuliano - Consigliere - N. 264
Dott. DAVIGO Piercamillo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CHINDEMI Domenico - Consigliere - N. 28230/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
GE CA, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza del Tribunale di Torino, in data 16.12.2009;
Sentita la relazione della causa fatta dal Consigliere Dott. Piercamillo Davigo;
Letta la requisitoria del sostituto procuratore generale, il quale ha concluso chiedendo chela sentenza impugnata sia annullata senza rinvio, con trasmissione degli atti al Tribunale di Torino per nuovo giudizio.
osserva:
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza del 16.12.2009, il Tribunale di Torino, fra l'altro, applicò, ai sensi dell'art. 444 c.p.p., a GE CA la pena di anni 3 di reclusione ed Euro 8.000,00 di multa, pena condonata, in relazione ai reati di cui ai capi b, c, d, ed e limitatamente ai fatti commessi a partire dal 16.6.2001, nonché ai capi a, l, q ed s, ritenuta la continuazione, pena condonata. Dichiarò non doversi procedere nei confronti del predetto imputato in relazione ai reati di cui ai capi b, c, d, ed e limitatamente ai fatti commessi fino al 15.6.2001, in quanto estinti per prescrizione, confisca di taluni beni.
Ricorre per cassazione il difensore dell'imputato deducendo:
1. vizio di motivazione in relazione all'applicazione della pena oggetto dell'accordo intervenuto fra le parti per i soli reati non dichiarati prescritti, pur avendo dichiarato la prescrizione per circa 700 episodi;
2. violazione di legge perché è stato ritenuto più grave il reato di cui al capo q determinando per tale reato la pena base in anni 2 di reclusione ed Euro 5.000,00 di multa, senza considerare che in tale capo la ricettazione era continuata, due essendo gli episodi, sicché la pena è stata inflitta al di sotto del minimo edittale;
3. vizio di motivazione in ordine alla confisca degli immobili senza indicare sulla base di quali elementi dovessero essere considerati provento di reato.
Con motivo nuovo chiedeva l'annullamento della sentenza impugnata per essere i reati contestati ai capi b), c), d), e) ed i) estinti per intervenuta prescrizione.
Il primo motivo di ricorso è fondato.
Questa Corte ha affermato che, nel caso in cui le parti abbiano fatto richiesta di applicazione della pena relativamente a due imputazioni, concordando l'entità della pena complessiva, il giudice che assolva l'imputato da una di tali imputazioni ex art. 129 c.p.p. non può procedere per la residua imputazione all'applicazione immediata di una pena da lui stesso determinata, diminuita ex art. 444 c.p.p. ma deve disporre la restituzione degli atti al P.M. d'udienza per la prosecuzione del giudizio con il rito ordinario in ordine a tale imputazione. (Cass. Sez. 1^, Sentenza n. 4515 del 4.11.1992 dep.
2.12.1992 rv 192407).
La sentenza impugnata deve pertanto essere annullata senza rinvio, con trasmissione degli atti al Tribunale di Torino per l'ulteriore corso.
La decisione assunta rende superfluo esaminare gli altri motivi di ricorso.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Torino per l'ulteriore corso.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 26 gennaio 2011. Depositato in Cancelleria il 23 febbraio 2011