CASS
Sentenza 28 maggio 2026
Sentenza 28 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 28/05/2026, n. 19634 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19634 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: UR EN nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 22/12/2025 del GIUDICE dell’UDIENZA PRELIMINARE di TRANI udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale ROBERTO PATSCOT che ha chiesto il rigetto del ricorso;
letti i motivi aggiunti della difesa del ricorrente. RITENUTO IN FATTO 1. Il Giudice dell’Udienza Preliminare di Trani, con sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. in data 22 dicembre 2025, applicava a CU EN, su richiesta delle parti, la pena di anni quattro di reclusione ed euro 10.000 di multa in ordine ai delitti di associazione a delinquere ed usura in danno di diverse persone offese allo stesso contestati. Con la stessa pronuncia il giudice sostituiva la pena detentiva con quella della detenzione domiciliare per la stessa durata di anni quattro, stabilendo la prescrizione della possibilità per l'imputato di lasciare il domicilio per due ore al giorno dalle ore 10.00 alle 12.00 dal lunedì al sabato. Penale Sent. Sez. 2 Num. 19634 Anno 2026 Presidente: PELLEGRINO ANDREA Relatore: PARDO IGNAZIO Data Udienza: 13/05/2026 2 2. Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore dell’imputato, avv.to Alvisi, deducendo con unico motivo, violazione di legge e segnatamente dell'articolo 56 nella legge 689 del 1981 e successive modifiche per avere, il giudice della sentenza di patteggiamento, imposto all'imputato la possibilità di lasciare il proprio domicilio per un numero di ore inferiore al minimo previsto dal primo comma della suddetta norma, secondo la quale il condannato, in ogni caso, può lasciare il domicilio per almeno quattro ore al giorno. 3. Con motivi aggiunti il difensore deduceva l’illegalità della pena inflitta e chiedeva annullarsi la sentenza impugnata. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso non è fondato e deve pertanto essere respinto. Ed invero, secondo l’interpretazione giurisprudenziale di questa Corte di legittimità cui il Collegio intende dare continuità, in tema di pene sostitutive di pene detentive brevi, non determina illegalità della pena, che rimane pur sempre riconducibile al paradigma normativo, la determinazione in misura inferiore al minimo previsto delle ore giornaliere per le quali è consentito l'allontanamento diurno del condannato alla detenzione domiciliare, sicché, in caso di patteggiamento, la stessa può essere rimossa, non già proponendo ricorso per cassazione, ma con richiesta al magistrato di sorveglianza, ai sensi dell'art. 678, comma 1, cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 41487 del 16/10/2024, [...], Rv. 287261- 01). Ne consegue affermarsi che il giudice dell'udienza preliminare di Trani, pur non potendo stabilire un periodo di assenza quotidiana dal domicilio inferiore alle quattro ore stabilite dalla norma, non ha irrogato una pena illegale con la sentenza di patteggiamento e tale previsione, che non determina un vizio tale da travolgere la pronuncia, andrà rettificata con istanza da proporre dinanzi al giudice della sorveglianza. 2. Il ricorso deve, pertanto, essere respinto e l’imputato condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Roma, 13 maggio 2026 3 IL CONSIGLIERE EST. NA DO IL PRESIDENTE DR RI
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale ROBERTO PATSCOT che ha chiesto il rigetto del ricorso;
letti i motivi aggiunti della difesa del ricorrente. RITENUTO IN FATTO 1. Il Giudice dell’Udienza Preliminare di Trani, con sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. in data 22 dicembre 2025, applicava a CU EN, su richiesta delle parti, la pena di anni quattro di reclusione ed euro 10.000 di multa in ordine ai delitti di associazione a delinquere ed usura in danno di diverse persone offese allo stesso contestati. Con la stessa pronuncia il giudice sostituiva la pena detentiva con quella della detenzione domiciliare per la stessa durata di anni quattro, stabilendo la prescrizione della possibilità per l'imputato di lasciare il domicilio per due ore al giorno dalle ore 10.00 alle 12.00 dal lunedì al sabato. Penale Sent. Sez. 2 Num. 19634 Anno 2026 Presidente: PELLEGRINO ANDREA Relatore: PARDO IGNAZIO Data Udienza: 13/05/2026 2 2. Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore dell’imputato, avv.to Alvisi, deducendo con unico motivo, violazione di legge e segnatamente dell'articolo 56 nella legge 689 del 1981 e successive modifiche per avere, il giudice della sentenza di patteggiamento, imposto all'imputato la possibilità di lasciare il proprio domicilio per un numero di ore inferiore al minimo previsto dal primo comma della suddetta norma, secondo la quale il condannato, in ogni caso, può lasciare il domicilio per almeno quattro ore al giorno. 3. Con motivi aggiunti il difensore deduceva l’illegalità della pena inflitta e chiedeva annullarsi la sentenza impugnata. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso non è fondato e deve pertanto essere respinto. Ed invero, secondo l’interpretazione giurisprudenziale di questa Corte di legittimità cui il Collegio intende dare continuità, in tema di pene sostitutive di pene detentive brevi, non determina illegalità della pena, che rimane pur sempre riconducibile al paradigma normativo, la determinazione in misura inferiore al minimo previsto delle ore giornaliere per le quali è consentito l'allontanamento diurno del condannato alla detenzione domiciliare, sicché, in caso di patteggiamento, la stessa può essere rimossa, non già proponendo ricorso per cassazione, ma con richiesta al magistrato di sorveglianza, ai sensi dell'art. 678, comma 1, cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 41487 del 16/10/2024, [...], Rv. 287261- 01). Ne consegue affermarsi che il giudice dell'udienza preliminare di Trani, pur non potendo stabilire un periodo di assenza quotidiana dal domicilio inferiore alle quattro ore stabilite dalla norma, non ha irrogato una pena illegale con la sentenza di patteggiamento e tale previsione, che non determina un vizio tale da travolgere la pronuncia, andrà rettificata con istanza da proporre dinanzi al giudice della sorveglianza. 2. Il ricorso deve, pertanto, essere respinto e l’imputato condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Roma, 13 maggio 2026 3 IL CONSIGLIERE EST. NA DO IL PRESIDENTE DR RI