Sentenza 19 dicembre 2000
Massime • 1
La trasformazione di un sottotetto in mansarda costituisce mutamento della destinazione d'uso dell'immobile per il quale è necessario il rilascio della concessione edilizia, in assenza della quale il fatto integra l'ipotesi di reato di cui all'art. 20 lett. b) della legge 28 febbraio 1985 n. 47.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 19/12/2000, n. 6581 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6581 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. ALFONSO MALINCONICO - Presidente - del 19/12/2000
1. Dott. PIERLUIGI ONORATO - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. SAVERIO F. MANNINO - Consigliere - N. 4421
3. Dott. ALDO FIALE - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. FRANCESCO NOVARESE - Consigliere - N. 17510/2000
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
IA BA n. a Castelpoto (BN) in data 11 settembre 1930 avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli del 22 febbraio Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso,
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. F. Novarese
Udito il Pubblico Ministero in persona del Dott. W. DE NUNZIO che ha concluso per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso Svolgimento del processo
CC OM ha proposto ricorso per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli, emessa in data 22 febbraio 2000, con la quale veniva condannata per il reato di costruzione, abusiva, deducendo quali motivi l'erronea applicazione dell'art.20 lett. b) L. n. 47 del 1985, poiché il cambio d'uso senza imprimergli una destinazione irreversibile o comunque incompatibile con l'uso precedente non è soggetto al controllo preventivo dell'autorità comunale, soprattutto se effettuato con opere interne, la carenza di motivazione al riguardo e la prescrizione dei reati, poiché potrebbero farsi risalire al dicembre 1995, secondo quanto affermato dal primo giudice, sicché occorre applicare il principio "in dubbio pro reo".
Motivi della decisione
I motivi addotti non appaiono fondati, sicché il ricorso deve essere rigettato con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Ed invero in ordine al primo motivo, secondo giurisprudenza costante di questa Corte (Cass. sez. 3^ 23 aprile 1990 n. 5891, Monaco rv. 184120 e Cass. sez. 3^ 10 gennaio 1997 n. 4021, Cozzofino rv. 207277), la trasformazione di un sottotetto in mansarda determina un mutamento di destinazione di uso urbanisticamente rilevante per cui occorre la concessione edilizia, sicché la Corte partenopea si è attenuta all'unanime orientamento del giudice di legittimità. Peraltro, sebbene non indicata in ricorso, neppure la modificazione intervenuta con la legge n. 662 del 1996, che ha introdotto la denunzia di inizio lavori, può essere richiamata, giacché presupposto indefettibile, come in tutte le normative semplificatrici della disciplina urbanistica, è la conformità allo strumento urbanistico (arg. ex art. 4 decimo comma L. n. 493 del 1993, come modificato dalla legge n. 662 del 1996), mentre la stessa legge prescrive una disciplina regionale da emanare in relazione al mutamento di destinazione di uso (art.4 L. cit. ventesimo comma, come modificato L. n. 662 del 1996), sicché, fino all'approvazione della nuova normativa regionale, la modificazione della destinazione di uso con opere è soggetta a concessione edilizia, poiché determina un aumento del carico urbanistico ed un organismo edilizio diverso per utilizzazione, indipendentemente dal prevalente indirizzo dottrinale, secondo il quale l'art. 25 ultimo comma della legge n. 47 del 1985, sostituito dall'art. 4 ventesimo comma 1^ n. 493 del 1993, come modificato dalla legge n. 662 del 1996, riguarda il c.d. mutamento di destinazione d'uso funzionale cioè senza opere e non quello strutturale vale a dire effettuato con opere.
Infatti la nozione di opere interne legislativamente posta per la d.i.a. deve essere interpretata non solo nell'ambito della stessa disposizione e del medesimo intervento, senza i limiti di un'esegesi ad litteram, al fine di enuclearne i presupposti e le condizioni (cfr. Cass. sez. 3^ ud. 19 settembre 2000, Di Corso cui si rinvia per ulteriori approfondimenti), ma anche tenendo presente tutta la disciplina urbanistica da quella concernente la modificazione della destinazione d'uso alla totale difformità, sicché sarebbe veramente irragionevole ritenere sussistente detto ultimo reato, qualora, in corso d'opera, si trasformi un sottotetto in una mansarda, ed, invece, lo stesso intervento sarebbe consentito ove effettuato, dopo l'edificazione dell'immobile, con opere interne, onde, persino un'esegesi adeguatrice conforta l'analisi ermeneutica svolta. Peraltro la predetta nozione non solo è connotata da condizioni positive e negative, stabilite dalla normativa di riferimento e relative all'applicabilità alle singole unità immobiliari, alla mancanza di modifica della sagoma e dei prospetti delle costruzioni, all'omesso pregiudizio alla statica dell'immobile, all'assenza di contrasto con gli strumenti urbanistici vigenti o adottati, con i regolamenti edilizi e con le norme di sicurezza e di quelle igienico- sanitarie, alla realizzazione su immobili non soggetti a vincoli ex legibus n. 1089 e 1497 del 1939 e n. 394 del 1991 oppure assoggettati dagli strumenti urbanistici a discipline espressamente rivolte alla tutela delle loro caratteristiche paesaggistiche, ambientali, storico archeologiche, storico-artistiche, storico-architettoniche e storico- testimoniali, ed al non contrasto con le disposizioni immediatamente operative dei piani paesistici o della legge n. 183 del 1989, ma deve essere ricavata pure in negativo, escludendo, appunto, tutti quegli interventi edilizi, che presentano una differente disciplina e devono essere valutati globalmente.
In tal modo, anche se con una serie di opere interne venga effettuata una ristrutturazione edilizia, sarà necessario che l'intervento sia assentito con concessione edilizia così nel caso in cui venga posta in essere una modificazione della destinazione di uso con opere. Al riguardo non assume rilievo l'ulteriore modifica effettuata con la legge n. 135 del 1997 di conversione del D.L. n. 67 del 1997 in base alla quale le opere interne non devono mutare la destinazione d'uso limitatamente agli immobili compresi nella zona A dello strumento urbanistico, poiché sarebbe sempre sussistente la violazione della normativa urbanistica, ove l'esecuzione dei lavori globalmente considerata conferisca all'organismo edilizio diverse caratteristiche di utilizzazione (ex. gr. trasformazione di un sottotetto in mansarda) oppure vari gli standard previsti dal D.M. 2 aprile 1968 (ex. gr. destinazione di un'abitazione ad esercizio commerciale oppure a centro direzionale, mentre tale non è quella a studio professionale).
Nè è possibile sostenere che l'asseverazione del progettista circa la conformità delle opere da realizzare agli strumenti urbanistici adottati o approvati ed ai regolamenti edilizi, nonché il rispetto delle norme di sicurezza e di quelle igienico sanitarie attengono alla denuncia di inizio lavori, sicché la loro non rispondenza al vero sarebbe punibile solo con sanzioni amministrative o disciplinari, perché l'inciso secondo cui "la mancata denuncia di inizio lavori non comporta l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 20 della legge" n. 47 del 1985 concerne opere effettuabili con detta forma semplificata e non quelle in contrasto con gli strumenti urbanistici oppure assentibili con autorizzazione, mentre queste false attestazioni sono punibili per il progettista ai sensi dell'art. 483 c.p., in eventuale concorso con il committente o altri (art. 4 comma dodicesimo L. n. 493 del 1993). Ulteriore conferma a questa esegesi deriva dal comma quindicesimo della disposizione in esame, in cui è espressamente contemplata la possibilità di presentare una richiesta di autorizzazione, ove l'opera non possa essere assentita con la procedura della d.i.a., e dal riferimento nel comma decimo della medesima norma alla disciplina definita dalle norme nazionali e regionali per le corrispondenti opere eseguite su rilascio di concessione edilizia, sicché, non potendo essere rilasciata, se non in deroga, un tale ultimo atto in contrasto con gli strumenti urbanistici ed i regolamenti edilizi e con le norme di sicurezza ed igienico-sanitarie, a maggior ragione non sarà possibile effettuare un simile intervento con la d.i.a.. Egualmente infondato è il motivo attinente alla prescrizione, giacché innanzi tutto non appare dedotta in appello la differente epoca di ultimazione dell'intervento edilizio, determina accertamenti in fatto sottratti al giudice di legittimità, argomentazioni superabili con la possibilità di applicare l'art. 129 c.p.p. in Cassazione, e, soprattutto, il giudice di primo grado indica soltanto l'epoca iniziale della modificazione ("potrebbero essere state eseguite a far data dal dicembre 1995") e non quella finale prossima a quella dell'accertamento, secondo quanto appare dalla sentenza impugnata. Ed invero la Corte di merito ha accertato in fatto che "il sottotetto... veniva utilizzato come residenza (vi era un letto con relativi comodini), previa realizzazione, per renderlo abitabile, di scala di collegamento, pavimenti, tramezzature, rifiniture, impianti e un bagno funzionante", sicché non solo è del tutto infondata la censura sul vizio motivazionale, ma anche deve dedursi la cessazione della permanenza del reato poco tempo prima dell'accertamento, perché questo è in genere effettuato mediante una denuncia. Peraltro l'entità delle opere effettuate ampiamente giustificano l'edificazione delle stesse in un tempo superiore ai sette mesi, sicché, in ogni caso, nell'ipotesi più favorevole la prescrizione si verificherà a fine gennaio 2001.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 19 dicembre 2000. Depositato in Cancelleria il 19 febbraio 2001