Sentenza 24 marzo 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 24/03/2003, n. 4253 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4253 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2003 |
Testo completo
C.C.76066 ESENTE DA REGISTRAZIONE REPUBBLICA ITALIANA Dises;
art 13 quinquie (26/5184m. 158 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE042-5-3 Oggetto EZIONE GRIBUTARIA Tributaria Magi cra53 /03 Composta dagli Ill.mi ŝig Preside Dott. Bruno SACCUCCI R.G.N. 9103/01 Cron. 9801Dott. Vincenzo DI NUBILA Consigliere Consigliere Rep. Dott. Antonio MERONE Rel. Consigliere Dott. Giuseppe FALCONE Ud.08/07/02 - Consigliere Dott. Antonino DI BLASI ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE CAMPIONE CIVILE SENTENZA N. 76066 sul ricorso proposto da: MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che 10presso rappresenta e difende ope legis;
B ricorrente e da UFFICIO DELLE ENTRATE DI PERUGIA, AGENZIA FISCALE DELLE ENTRATE DI PERUGIA, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
2002 3153 ricorrente 1 -1-
contro
RO IO;
intimato avverso la sentenza n. 62/00 della Commissione tributaria regionale di PERUGIA, depositata il 19/02/00; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 08/07/02 dal Consigliere Dott. Giuseppe FALCONE;
udito per il ricorrente 1'Avvocato dello Stato GIORDANO, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Federico SORRENTINO che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- ESENTE DA REGISTRAZIONE Svolgimento del processo ET SI IO, residente in un Comune colpito dal sisma del 1984, ha impugnato l'iscrizione a ruolo effettuata dall'Ufficio IIDD, che ha ritenuto che l'ammontare dell'imposta sospesa in base al d.l. n.159/84, conv. in l.n.363/84, non poteva essere detratto dall'imponibile. La Commissione di primo grado ha accolto il ricorso e la decisione è stata confermata dalla Commissione Regionale. Ha proposto ricorso il Ministero delle Finanze deducendo un unico motivo. II contribuente non si è costituito in questa fase del giudizio. Motivi della decisione Il ricorrente ha dedotto violazione e falsa applicazione dell'art. 28 1.n.133/1999, dell'art. 13 quinquies d.l.n.159/84, conv. in l.n.363/84, dell'art. 3,comma 2 bis d.l.n.791/85, dell'art. 13,comma 1 1.n.449/97, dell'art. 10 Ln.46/86, dell'art. 2 d.p.r. n.597/73, del d.l. 1.202/89, conv.in l.n.263/89 (in relazione all'art. 360, n.3, c.p.c.) sul presupposto che l'art. 28 citato ha chiarito, in via di interpretazione autentica, che le somme dovute a titolo di imposte sospese non costituiscono un onere deducibile ai fini della determinazione del reddito, per cui andavano inserite e conteggiate nella base imponibile. La Corte ha affrontato e risolto il problema di che trattasi in più occasioni, ed ha deciso con un orientamento ormai consolidato, che qui si condivide, che questa doglianza è infondata (cfr. Cass. sentenze nn.4945/00,13189/00, 8659/01, 10237/01 e 11248/01). In particolare, è stato ritenuto che l'art. 3, comma 2 bis citato, in virtù dell'interpretazione autentica di cui all'art. 28 l.n.133/1999, posto in relazione all'art. 11 1.n.28/1999, deve essere considerato quale norma introduttiva di un'ulteriore agevolazione, consistente nella rideterminazione dell'imponibile, dopo la scadenza della sospensione, al netto dei versamenti sospesi. Poiché non sono stati addotti nuovi e validi elementi, questo orientamento va confermato. Non vi è da provvedere sulle spese di questa fase processuale poiché il contribuente non si è costituito.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Così deciso in Roma il giorno 8 luglio 2002 nella camera di consiglio della Sezione Tributaria. Il cons. rel. Il Presidente E Dr. Bruno $accucci Dr. Giuseppe Falcone зимо ассист U Q I T блоц A IL CANCELLIER) Ашовв Oggi 2.4 MAR. 2003 DEPOSITATO NO GR