Sentenza 20 marzo 2001
Massime • 1
Nei casi in cui oggetto del possesso sia stata la porzione di uno stabile interamente demolito ma poi ricostruito, non è esperibile l'azione di spoglio poiché difetta il presupposto stesso della tutela e non può esplicarsi la sua funzione recuperatoria; l'ontologica distinzione dei due immobili implica che una pronuncia di condanna alla reintegrazione darebbe luogo all'instaurazione di un potere di fatto nuovo e diverso, non al ripristino di quello che veniva svolto in precedenza.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 20/03/2001, n. 3984 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3984 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MARIO SPADONE - Presidente -
Dott. AR CIOFFI - Consigliere -
Dott. GIOVANNA SCHERILLO - Consigliere -
Dott. ETTORE BUCCIANTE - rel. Consigliere -
Dott. VINCENZO MAZZACANE - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
DE AR VI ON, elettivamente domiciliato in ROMA VIA P.L. DA PALESTRINA 47, presso lo studio dell'avvocato LATTANZI F., difeso dall'avvocato GENOVESE DONATELLO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
TI RO;
- intimata -
avverso la sentenza n. 885/97 del Tribunale di POTENZA, depositata il 12/11/97;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 04/12/00 dal Consigliere Dott. Ettore BUCCIANTE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo GAMBARDELLA che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 24 gennaio 1990 VI NI De LO chiese al Pretore di Potenza di essere reintegrato nel possesso di una servitù di passaggio esercitata per l'accesso a un suo locale ubicato in via Appia a Ruoti, attraverso un pianerottolo compreso nell'adiacente edificio di proprietà di SA LE, lamentando che costei - dopo che nel 1985/1986 il fabbricato, danneggiato dal terremoto del 1980, era stato demolito e ricostruito - nel settembre 1989 aveva ridotto lo spazio utile per il transito, delimitandolo con una ringhiera collocata in posizione diversa da quella in si trovava nel vecchio immobile.
All'esito dell'istruzione della causa, consistita nell'espletamento di una consulenza tecnica di ufficio, con sentenza del 29 aprile 1994 il Pretore respinse la domanda, alla quale la convenuta aveva resistito sostenendo che lo spostamento della ringhiera non impediva di raggiungere il locale dell'attore e si era reso necessario in seguito all'apertura, nel nuovo fabbricato, di una finestra che non esisteva nel precedente.
Impugnata da VI NI De LO, la decisione è stata confermata dal Tribunale di Potenza, che con sentenza del 12 novembre 1997, pronunciata nella contumacia di SA LE, ha rigettato il gravame, ritenendo che il possesso esercitato dall'appellante non fosse tutelabile, poiché ne era venuto meno l'oggetto in seguito alla demolizione dello stabile e non era stato dedotto lo svolgimento di un potere di fatto in epoca successiva alla ricostruzione.
Contro questa sentenza ha proposto ricorso per cassazione VI NI De LO, in base a un motivo. SA LE non ha svolto attività difensiva in questa sede.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il motivo addotto a sostegno del ricorso VI NI De LO, dolendosi di "violazione e falsa applicazione degli artt. 1140 e 1168 c.c., nonché degli artt. 703, 689 e 345, vecchio testo, c.p.c. - omessa motivazione circa un punto decisivo della controversia prospettato dall'appellante", contesta l'esattezza delle due argomentazioni su cui si basa la sentenza impugnata: che il possesso esercitato sul pianerottolo compresa nell'edificio poi demolito non fosse tutelabile, nonostante la successiva ricostruzione dell'immobile; che egli non avesse dedotto di aver ripristinato un analogo potere di fatto, sulla corrispondente area del nuovo fabbricato.
Sotto il primo profilo la censura è infondata.
Come lo stesso ricorrente riconosce, infatti, la giurisprudenza di questa Corte (v., per tutte, Cass. 3 luglio 1996 n. 6057) è sempre stata costante nell'escludere l'esperibilità dell'azione di spoglio in relazione a beni che abbiano cessato di esistere, poiché in tal caso difetta il presupposto stesso della tutela e non può, esplicarsi la sua funzione recuperatoria. Nè da questi principi è dato deflettere, come vorrebbe il De LO, nei casi in cui oggetto del possesso sia stata la porzione di uno stabile interamente demolito, ma poi ricostruito. La circostanza, come esattamente ha osservato il Tribunale, non è rilevante: l'ontologica distinzione dei due immobili implica che una pronuncia di condanna alla reintegrazione darebbe luogo all'instaurazione di un potere di fatto nuovo e diverso, non al ripristino di quello che veniva svolto in precedenza.
Va accolta, invece, l'altra doglianza del ricorrente, relativa alla ritenuta mancanza di deduzioni, da parte sua, dell'esercizio della servitù di passaggio in questione, anche dopo la ricostruzione dell'edificio.
Sul punto, il giudice di secondo grado è effettivamente incorso nel vizio di motivazione denunciato dal De LO, poiché ha escluso senz'altro che una tale deduzione fosse stata formulata, omettendo ogni riferimento agli atti di causa, e in particolare alla citazione in appello, nella quale erano contenute affermazioni e articolazioni di prove, che secondo il ricorrente prospettavano l'assunto che egli avesse utilizzato l'intero spazio del pianerottolo per accedere al suo locale, da quando l'edificio era stato ricostruito nel 1985/1986 e fino al momento in cui SA LE, nel settembre 1989, vi aveva collocato una ringhiera in posizione diversa da quella in cui si trovava nel fabbricato precedente.
Il ricorso, pertanto, deve essere accolto per quanto di ragione, con conseguente cassazione della sentenza impugnata e rinvio della causa ad altro giudice (che deve essere designato in una corte di appello: Cass. 28 settembre 2000 n. 1044/SU), cui viene anche rimessa la pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità. DISPOSITIVO
La Corte accoglie il ricorso per quanto di ragione;
cassa la sentenza impugnata;
rinvia la causa alla Corte di appello di Potenza, cui rimette anche la pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 4 dicembre 2000.
Depositato in Cancelleria il 20 marzo 2001