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Sentenza 11 maggio 2023
Sentenza 11 maggio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 11/05/2023, n. 19965 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19965 |
| Data del deposito : | 11 maggio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: MINISTERO ECONOMIA E FINANZE avverso l'ordinanza del 07/03/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILA udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO D'ANDREA; lette/sentite le conclusioni del PG Penale Sent. Sez. 4 Num. 19965 Anno 2023 Presidente: FERRANTI DONATELLA Relatore: D'ANDREA ALESSANDRO Data Udienza: 08/03/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 7 marzo 2022 la Corte di appello di L'Aquila ha accolto l'istanza di riparazione per ingiusta detenzione presentata da RI MA, liquidando in suo favore la somma di euro 23.831,52, in relazione alla custodia cautelare in carcere sofferta dal 28 maggio al 10 agosto 2004, nonché agli arresti domiciliari subiti dall'Il agosto al 6 ottobre 2004, in applicazione di una misura cautelare emessa dal G.I.P. del Tribunale di Avezzano il 29 aprile 2004. In data 5 giugno 2013, quindi, il G.U.P. del Tribunale di Avezzano aveva emesso sentenza di non luogo a procedere per intervenuta prescrizione relativamente ad alcune imputazioni ascritte al prevenuto, invece pronunciando il Tribunale di . Avezzano in data 4 marzo 2021 sentenza di assoluzione del RI dalle restanti ipotesi per non avere commesso il fatto. 1.1. La Corte di appello di L'Aquila ha, in particolare, accolto la domanda di riparazione per ingiusta detenzione nella ritenuta sussistenza di un'ipotesi di ingiustizia formale in ordine alla restrizione cautelare sofferta, di rilievo ex art. 314 cod. proc. pen., nello specifico assumendo l'impossibilità di affermare che l'istante avesse dato o concorso a dare causa, per dolo o colpa grave, alla sua applicazione, agendo in modo tale da creare la fallace apparenza di condizioni nelle quali potesse o dovesse essere adottata una misura cautelare nei suoi confronti. Per i giudici della riparazione, infatti, il RI era stato tratto in arresto «sulla base di un quadro accusatorio che è lecito, anche alla luce della successiva assoluzione, definire quantomeno ambiguo;
l'imputato, peraltro, rese sin dal primo interrogatorio ampie dichiarazioni difensive, evidenziando la propria estraneità in relazione ai reati contestati. Non si ravvisano, pertanto, gli estremi della colpa grave che osta al richiesto indennizzo». 2. Avverso l'ordinanza del giudice della riparazione ha proposto ricorso per cassazione il Ministero dell'Economia e delle Finanze, a mezzo dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di L'Aquila, deducendo, con un unico motivo, contraddittorietà intrinseca della motivazione, per inesistenza, dagli atti di causa, dell'avvenuta applicazione della misura cautelare per i reati di cui agli artt. 216, 219 e 223 legge fallimentare;
oltre a violazione di legge, per insussistenza del presupposto per il riconoscimento della riparazione per ingiusta detenzione del proscioglimento perché il fatto non sussiste, per non aver commesso il fatto, perché il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato. La 2 Corte di appello, in particolare, avrebbe illegittimamente riconosciuto all'istante il beneficio ex art. 314 cod. proc. pen. pur in carenza di sussistenza dell'indicato presupposto, atteso che il RI rispetto al reato di cui all'art. 416 in relazione all'art. 640 cod. pen., nella cui ricorrenza aveva subito l'applicazione della misura cautelare, non era stato prosciolto con formula piena, bensì solo per intervenuta prescrizione. Risulterebbe per tabulas, infatti, come l'imputato sarebbe stato assolto nel merito solo dal reato di bancarotta fraudolenta, contestatogli ai sensi degli artt. 216, 219 e 223 legge fallimentare, rispetto al quale non era stato sottoposto a misura cautelare. 3. Il Procuratore generale ha rassegnato conclusioni scritte, con cui ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso proposto dal Ministero dell'Economia e delle Finanze è fondato, per cui deve essere disposto l'annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo esame alla Corte di appello di L'Aquila. 2. Risulta, in particolare, fondato quanto esposto dall'Avvocatura ricorrente per il Ministero dell'Economia e delle Finanze, per avere il giudice della riparazione completamente omesso di specificare, nell'ambito del provvedimento impugnato, per quali reati era stata effettivamente disposta la misura cautelare, per quali era intervenuta prescrizione e per quali il RI era stato assolto con formula piena nel merito. La precisazione assume dirimente rilievo osservato che, ove corretta l'argomentazione resa dal Ministero - per cui rispetto al reato di cui all'art. 416 in relazione all'art. 640 cod. pen., nella cui ricorrenza era stata applicata la misura cautelare, il G.U.P. del Tribunale di Avezzano aveva pronunciato sentenza definitiva di non luogo a procedere per intervenuta estinzione del reato per prescrizione - l'impugnata ordinanza risulterebbe del tutto illegittimamente emessa, per non aver rilevato come la detenzione subita dall'istante non potesse essere considerata ingiusta con riguardo al suddetto reato. In proposito, infatti, risulta troncante ribadire il principio, affermato da questa Corte di legittimità, per cui, nel caso di processo cumulativo, avente ad oggetto più imputazioni, se il provvedimento restrittivo della libertà è fondato su più contestazioni, il proscioglimento con formula non di merito anche di una sola tra queste, sempre che autonomamente sia idonea a legittimare la compressione 3 della libertà, impedisce il sorgere del diritto, irrilevante risultando il pieno proscioglimento dalle altre imputazioni (così, tra le altre, Sez. 4, n. 4071 del 08/10/2013, dep. 2014, Gatti, Rv. 258214-01). Siffatta conclusione è fondata sulla formulazione letterale del primo comma dell'art. 314 cod. proc. pen., che non prevede quale fonte del diritto alla riparazione la sentenza di proscioglimento che non sia stata pronunciata nel merito. Il primo comma dell'indicata norma, infatti, stabilisce il diritto all'equa riparazione solo per chi, sottoposto a misura cautelare, sia stato prosciolto con sentenza irrevocabile perché il fatto non sussiste, per non avere commesso il fatto, perché il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato, sempre che non vi abbia dato o concorso a darvi causa per dolo o colpa grave. 2.1. In proposito, inoltre, assume rilievo la circostanza che la Corte Costituzionale, con la sentenza del 20 giugno 2008, n. 219, pur ritenendo manifestamente irragionevole, e pertanto lesiva dell'art. 3 Cost., la scelta legislativa prevista dall'art. 314, comma 1, cod. proc. pen. di limitare il diritto di riparazione ai soli casi di assoluzione nel merito, non è, tuttavia, pervenuta ad affermare che gli epiloghi decisori diversi da quelli indicati dalla suddetta disposizione radichino, per ciò solo, tale diritto. Il Giudice delle leggi, infatti, ha espressamente precisato che l'oggetto della decisione riguarda «la sola ipotesi (...) in cui la pena definitivamente inflitta all'imputato ovvero oggetto di una preclusione processuale che la sottragga a riforma nei successivi gradi di giudizio, risulti inferiore al periodo di custodia cautelare sofferto», per cui «solo in apparenza la posizione di chi sia stato prosciolto nel merito dalla imputazione penale si distingue da quella di chi sia stato invece condannato, quanto ovviamente al solo giudizio circa l'ingiustizia della custodia cautelare che soverchi la pena inflitta;
anche in questo caso, risulta di immediata percezione che l'ordinamento giuridico, al fine di perseguire le finalità del processo e le esigenze di tutela della collettività, ha imposto al reo un sacrificio direttamente incidente sulla libertà che ne travalica il grado di responsabilità personale». Una diversa interpretazione, che ritenga indennizzabile la detenzione subita in relazione ad un reato poi dichiarato prescritto, in assenza di considerazioni di merito in ordine alla sua colpevolezza, risulta, all'evidenza, implicitamente esclusa dalla Corte Costituzionale che, ove avesse avuto tale intendimento, avrebbe dichiarato l'incostituzionalità della norma senza porre le limitazioni sopra evidenziate. D'altro canto, il proscioglimento per prescrizione richiede, pur sempre, una valutazione di merito, ancorché limitata alla verifica dell'inesistenza delle cause previste dal secondo comma dell'art. 129 cod. proc. pen., che, già di per sé, 4 Il President Il Consigliere estensore consente di escludere l'ingiustizia della detenzione (cfr., in tal senso, Sez. 4 n. 34661 del 10/06/2010, Maugeri, Rv. 248076-01). L'ordinamento giudico, inoltre, offre gli strumenti processuali idonei a consentire di perseguire l'interesse alla riparazione del periodo di restrizione cautelare sofferto, pur in presenza di un reato prescritto, avendo l'imputato la facoltà di rinunciare alla prescrizione ai sensi dell'art. 157, comma 7, cod. pen. e di chiedere ed ottenere una sentenza di assoluzione nel merito (Sez. 4, n. 5621 del 16/10/2013, dep. 2014, Colucci, Rv. 258607-01). 3. In ogni modo, a prescindere dalla considerazione degli indicati aspetti, il Collegio rileva, in termini generali, come il provvedimento impugnato risulti, altresì, carente con riguardo alla specificazione delle ragioni della mancata individuazione di una colpa grave imputabile al RI, ostativa alla concessione del beneficio riconosciutogli. Viene dato atto, infatti, solo di un quadro accusatorio ambiguo e delle dichiarazioni ampiamente giustificative rese dal rendere intellegibile a quali concrete ricorrente, senza, tuttavia, specificare o fattispecie la Corte di appello si riferisca. Necessita, pertanto, un accertamento motivazionale profilo, da effettuarsi nell'ambito di un nuovo vaglio. anche sotto l'indicato 4. Ne deriva, in conclusione, l'accoglimento del ricorso proposto dal Ministero dell'Economia e delle Finanze a mezzo dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di L'Aquila, con conseguente annullamento dell'ordinanza impugnata e rinvio per nuovo esame alla Corte di appello di L'Aquila, cui viene demandata anche la regolamentazione tra le parti delle spese di lite relative a questo giudizio di legittimità.
P. Q. M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo esame alla Corte di appello di L'Aquila cui demanda anche la regolamentazione fra le parti delle spese di questo giudizio di legittimità. Così deciso in Roma 1'8 marzo 2023
l'imputato, peraltro, rese sin dal primo interrogatorio ampie dichiarazioni difensive, evidenziando la propria estraneità in relazione ai reati contestati. Non si ravvisano, pertanto, gli estremi della colpa grave che osta al richiesto indennizzo». 2. Avverso l'ordinanza del giudice della riparazione ha proposto ricorso per cassazione il Ministero dell'Economia e delle Finanze, a mezzo dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di L'Aquila, deducendo, con un unico motivo, contraddittorietà intrinseca della motivazione, per inesistenza, dagli atti di causa, dell'avvenuta applicazione della misura cautelare per i reati di cui agli artt. 216, 219 e 223 legge fallimentare;
oltre a violazione di legge, per insussistenza del presupposto per il riconoscimento della riparazione per ingiusta detenzione del proscioglimento perché il fatto non sussiste, per non aver commesso il fatto, perché il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato. La 2 Corte di appello, in particolare, avrebbe illegittimamente riconosciuto all'istante il beneficio ex art. 314 cod. proc. pen. pur in carenza di sussistenza dell'indicato presupposto, atteso che il RI rispetto al reato di cui all'art. 416 in relazione all'art. 640 cod. pen., nella cui ricorrenza aveva subito l'applicazione della misura cautelare, non era stato prosciolto con formula piena, bensì solo per intervenuta prescrizione. Risulterebbe per tabulas, infatti, come l'imputato sarebbe stato assolto nel merito solo dal reato di bancarotta fraudolenta, contestatogli ai sensi degli artt. 216, 219 e 223 legge fallimentare, rispetto al quale non era stato sottoposto a misura cautelare. 3. Il Procuratore generale ha rassegnato conclusioni scritte, con cui ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso proposto dal Ministero dell'Economia e delle Finanze è fondato, per cui deve essere disposto l'annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo esame alla Corte di appello di L'Aquila. 2. Risulta, in particolare, fondato quanto esposto dall'Avvocatura ricorrente per il Ministero dell'Economia e delle Finanze, per avere il giudice della riparazione completamente omesso di specificare, nell'ambito del provvedimento impugnato, per quali reati era stata effettivamente disposta la misura cautelare, per quali era intervenuta prescrizione e per quali il RI era stato assolto con formula piena nel merito. La precisazione assume dirimente rilievo osservato che, ove corretta l'argomentazione resa dal Ministero - per cui rispetto al reato di cui all'art. 416 in relazione all'art. 640 cod. pen., nella cui ricorrenza era stata applicata la misura cautelare, il G.U.P. del Tribunale di Avezzano aveva pronunciato sentenza definitiva di non luogo a procedere per intervenuta estinzione del reato per prescrizione - l'impugnata ordinanza risulterebbe del tutto illegittimamente emessa, per non aver rilevato come la detenzione subita dall'istante non potesse essere considerata ingiusta con riguardo al suddetto reato. In proposito, infatti, risulta troncante ribadire il principio, affermato da questa Corte di legittimità, per cui, nel caso di processo cumulativo, avente ad oggetto più imputazioni, se il provvedimento restrittivo della libertà è fondato su più contestazioni, il proscioglimento con formula non di merito anche di una sola tra queste, sempre che autonomamente sia idonea a legittimare la compressione 3 della libertà, impedisce il sorgere del diritto, irrilevante risultando il pieno proscioglimento dalle altre imputazioni (così, tra le altre, Sez. 4, n. 4071 del 08/10/2013, dep. 2014, Gatti, Rv. 258214-01). Siffatta conclusione è fondata sulla formulazione letterale del primo comma dell'art. 314 cod. proc. pen., che non prevede quale fonte del diritto alla riparazione la sentenza di proscioglimento che non sia stata pronunciata nel merito. Il primo comma dell'indicata norma, infatti, stabilisce il diritto all'equa riparazione solo per chi, sottoposto a misura cautelare, sia stato prosciolto con sentenza irrevocabile perché il fatto non sussiste, per non avere commesso il fatto, perché il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato, sempre che non vi abbia dato o concorso a darvi causa per dolo o colpa grave. 2.1. In proposito, inoltre, assume rilievo la circostanza che la Corte Costituzionale, con la sentenza del 20 giugno 2008, n. 219, pur ritenendo manifestamente irragionevole, e pertanto lesiva dell'art. 3 Cost., la scelta legislativa prevista dall'art. 314, comma 1, cod. proc. pen. di limitare il diritto di riparazione ai soli casi di assoluzione nel merito, non è, tuttavia, pervenuta ad affermare che gli epiloghi decisori diversi da quelli indicati dalla suddetta disposizione radichino, per ciò solo, tale diritto. Il Giudice delle leggi, infatti, ha espressamente precisato che l'oggetto della decisione riguarda «la sola ipotesi (...) in cui la pena definitivamente inflitta all'imputato ovvero oggetto di una preclusione processuale che la sottragga a riforma nei successivi gradi di giudizio, risulti inferiore al periodo di custodia cautelare sofferto», per cui «solo in apparenza la posizione di chi sia stato prosciolto nel merito dalla imputazione penale si distingue da quella di chi sia stato invece condannato, quanto ovviamente al solo giudizio circa l'ingiustizia della custodia cautelare che soverchi la pena inflitta;
anche in questo caso, risulta di immediata percezione che l'ordinamento giuridico, al fine di perseguire le finalità del processo e le esigenze di tutela della collettività, ha imposto al reo un sacrificio direttamente incidente sulla libertà che ne travalica il grado di responsabilità personale». Una diversa interpretazione, che ritenga indennizzabile la detenzione subita in relazione ad un reato poi dichiarato prescritto, in assenza di considerazioni di merito in ordine alla sua colpevolezza, risulta, all'evidenza, implicitamente esclusa dalla Corte Costituzionale che, ove avesse avuto tale intendimento, avrebbe dichiarato l'incostituzionalità della norma senza porre le limitazioni sopra evidenziate. D'altro canto, il proscioglimento per prescrizione richiede, pur sempre, una valutazione di merito, ancorché limitata alla verifica dell'inesistenza delle cause previste dal secondo comma dell'art. 129 cod. proc. pen., che, già di per sé, 4 Il President Il Consigliere estensore consente di escludere l'ingiustizia della detenzione (cfr., in tal senso, Sez. 4 n. 34661 del 10/06/2010, Maugeri, Rv. 248076-01). L'ordinamento giudico, inoltre, offre gli strumenti processuali idonei a consentire di perseguire l'interesse alla riparazione del periodo di restrizione cautelare sofferto, pur in presenza di un reato prescritto, avendo l'imputato la facoltà di rinunciare alla prescrizione ai sensi dell'art. 157, comma 7, cod. pen. e di chiedere ed ottenere una sentenza di assoluzione nel merito (Sez. 4, n. 5621 del 16/10/2013, dep. 2014, Colucci, Rv. 258607-01). 3. In ogni modo, a prescindere dalla considerazione degli indicati aspetti, il Collegio rileva, in termini generali, come il provvedimento impugnato risulti, altresì, carente con riguardo alla specificazione delle ragioni della mancata individuazione di una colpa grave imputabile al RI, ostativa alla concessione del beneficio riconosciutogli. Viene dato atto, infatti, solo di un quadro accusatorio ambiguo e delle dichiarazioni ampiamente giustificative rese dal rendere intellegibile a quali concrete ricorrente, senza, tuttavia, specificare o fattispecie la Corte di appello si riferisca. Necessita, pertanto, un accertamento motivazionale profilo, da effettuarsi nell'ambito di un nuovo vaglio. anche sotto l'indicato 4. Ne deriva, in conclusione, l'accoglimento del ricorso proposto dal Ministero dell'Economia e delle Finanze a mezzo dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di L'Aquila, con conseguente annullamento dell'ordinanza impugnata e rinvio per nuovo esame alla Corte di appello di L'Aquila, cui viene demandata anche la regolamentazione tra le parti delle spese di lite relative a questo giudizio di legittimità.
P. Q. M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo esame alla Corte di appello di L'Aquila cui demanda anche la regolamentazione fra le parti delle spese di questo giudizio di legittimità. Così deciso in Roma 1'8 marzo 2023