Sentenza 19 maggio 2009
Massime • 1
È nullo il decreto di citazione a giudizio, per omessa enunciazione del fatto in forma chiara e precisa, nel caso in cui il P.M., nel contestare la condotta oggetto dell'imputazione, si limiti a rinviare "per relationem" ad un verbale di polizia giudiziaria contenente i risultati dell'attività d'indagine. (Fattispecie nella quale la contestazione, relativa a reato edilizio, si limitava ad affermare genericamente che gli interventi edilizi erano stati eseguiti in assenza di titolo abilitativo "come da verbale di violazioni edilizie ed urbanistiche del...", redatto dalla P.G.).
Commentario • 1
- 1. Legittimo l’utilizzo dei dati contenuti nella lista FalcianiIolanda Pansardi · https://www.filodiritto.com/ · 26 maggio 2015
“I dati della lista Falciani sono utilizzabili nell'accertamento tributario in quanto l'amministrazione finanziaria nel contrasto all'evasione fiscale può avvalersi di qualsiasi elemento con valore indiziario, con la sola esclusione di quelli la cui inutilizzabilità discenda da una disposizione di legge o siano stati acquisiti in violazione di un diritto del contribuente”. È quanto ha affermato la Suprema Corte, con le Ordinanze n. 8605 e 8606 del 28 aprile 2015, secondo cui il documento contenente nomi di contribuenti presunti evasori (tra cui circa 7mila contribuenti italiani), sottratto alla banca svizzera Hsbc da un ex dipendente della stessa (l'informativo Hervè Falciani) è …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 19/05/2009, n. 28047 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 28047 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. DE MAIO Guido - Presidente - del 19/05/2009
Dott. PETTI Ciro - Consigliere - SENTENZA
Dott. FRANCO Amedeo - est. Consigliere - N. 1070
Dott. MARMO Margherita - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. AMORESANO Silvio - Consigliere - N. 1047/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NI SE, nato a [...] il [...], e da CI IA PI, nata a [...]ò il 19.4.1951;
avverso la sentenza emessa 24 giugno 2008 dalla corte d'appello di Messina;
udita nella Pubblica udienza del 19 maggio 2009 la relazione fatta dal Consigliere Dott. Amedeo Franco;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. LO VOI Francesco, che ha concluso per l'accoglimento del primo motivo e conseguentemente per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata e di quella di primo grado con rinvio degli atti al pubblico ministero;
udito il difensore avv. CIOTTI Simon Pietro.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza in epigrafe la corte d'appello di Messina confermò la sentenza 12.4.2007 del giudice del tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, sezione distaccata di Milazzo, che aveva dichiarato TI SE e IG IA PI colpevoli del reato di cui al D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art. 44, lett. c), nonché dei reati di cui al D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, artt. 85, 86, 93, 94 e 95, per avere eseguito senza permesso di costruire lavori di risanamento conservativo con modifiche interne ed esterne dell'immobile come da verbale dei vigili urbani, condannandoli alla pena ritenuta di giustizia, mentre li aveva assolti dal reato di cui al D.Lgs. n. 24 del 2004, art. 181 perché il fatto non è previsto dalla legge come reato in quanto non erano stati realizzati nuovi volumi e quindi era valido il giudizio di compatibilità ambientale rilasciato dalla sovrintendenza e di conseguenza non erano applicabili le sanzioni di cui citato art. 181, comma 1.
Osservò la corte d'appello che si era trattato di una totale demolizione e ricostruzione per la quale non era sufficiente una semplice DIA perché la ricostruzione non era avvenuta in maniera del tutto conforme all'originale, e cioè non era stata fedele. Gli imputati propongo ricorso per cassazione deducendo:
1) nullità relativa ai sensi dell'art. 552 c.p.p., comma 2, mancanza o insufficienza dell'enunciazione del fatto in forma chiara e precisa. Osservano che non è sufficiente il richiamo al verbale dei vigili urbani, sia perché questo contiene una valutazione e non una descrizione, sia perché il verbale non è allegato al decreto di citazione e non poteva esserlo, sia perché è irrilevante la possibilità di visione del fascicolo del pubblico ministero non essendo compito della difesa configurare l'imputazione. 2) violazione di legge e mancanza e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla mancata qualificazione dei lavori come opera di restauro e risanamento conservativo. Lamentano che la sentenza impugnata non ha fatto altro che riprodurre quella di primo grado, senza alcun esame dell'atto di appello, dove era stato proposto il tema del restauro e del risanamento conservativo, sostenendo che l'intervento aveva avuto tale natura perché era stato attuato nel rispetto degli elementi essenziali tipologici, formali e strutturali. Nella specie infatti la soprintendenza aveva stabilito che la scelta dei materiali di finiture esterne e le variazioni ai prospetti non modificavano l'impianto architettonico originale. Nemmeno vi era stata creazione di superfici utili o volumi ovvero aumento di quelli esistenti, come risulta dall'esito positivo della procedura di cui all'art. 181 ter. Tali provvedimenti non sono stati assolutamente considerati dalla corte d'appello. Quanto alla totale demolizione e ricostruzione, è apodittica l'affermazione della totale demolizione, che era stata smentita anche dal tecnico comunale. In ogni caso, se demolizione e ricostruzione rientrano fra gli interventi di ristrutturazione edilizia, ciò non significa che debbano essere escluse come possibili casi di restauro e risanamento. 3) violazione di legge e mancanza e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla nozione di fedele ricostruzione nella ristrutturazione edilizia ed in ordine alla necessità nella specie di chiedere il permesso di costruire. Osservano che il criterio della fedele ricostruzione, seguito dalla corte d'appello, è stato superato dalla nuova normativa e che sagoma e prospetti non possono dirsi modificati dalla inversione delle bucature. Nella specie di trattava di ristrutturazione perché il risultato finale coincideva nella volumetria, nella sagoma e nella destinazione d'uso con il preesistente edificio.
4) assoluta mancanza di motivazione sui reati di cui al D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, artt. 83, 86, 93. 94 e 95, in riferimento al relativo motivo di appello.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Conformemente alla richiesta del Procuratore generale, ritiene il Collegio che il primo motivo sia fondato, essendo effettivamente carente ed insufficiente l'enunciazione del fatto contestato contenuta nel capo di imputazione.
L'art. 552 cod. proc. pen. stabilisce invero che il decreto di citazione a giudizio deve contenere, tra l'altro, "l'enunciazione del fatto, informa chiara e precisa", precisando al comma 2 che il decreto è nullo qualora tale indicazione manchi o sia insufficiente. Questa Corte ha già affermato che "è nullo il decreto di citazione a giudizio, quando il pubblico ministero non rispetti l'obbligo di formulare la contestazione in modo chiaro, preciso e completo sotto il profilo materiale e soggettivo... non è più sufficiente la mera ripetizione della formulazione legislativa, senza alcun riferimento alla condotta concretamente ascrivibile all'imputato. La genericità o la semplice indeterminatezza dell'imputazione incidono infatti sul diritto di difesa, poiché non pongono l'interessato in grado di effettuare una scelta meditata sulla linea da assumere" (Sez. 3^, 9.1.1992, n. 1077, Giorgietta, m. 189594). Nella specie, con il capo di imputazione è stato contestato agli imputati di avere, quali proprietari del fabbricato indicato, "eseguito i lavori di risanamento conservativo con modifiche interne ed esterne dell'immobile, come da verbale di violazioni edilizie ed urbanistiche del 18.10.2005 della Polizia Municipale di Milazzo, in assenza di c.e.". È facile osservare che non sono state in alcun modo indicate quali sarebbero le singole modifiche esterne ed interne, i singoli lavori e le singole opere che si assumono abusivamente compiute, limitandosi la contestazione a rinviare in proposito al verbale della polizia giudiziaria. Insomma, il capo di imputazione si limita solo ad affermare genericamente che sarebbero stati fatti dei lavori in assenza di concessione edilizia, ma non specifica di che lavori si tratta e quali sarebbero le modifiche non consentite. L'enunciazione del fatto non è pertanto chiara e precisa e dunque la contestazione è generica ed indeterminata e perciò non idonea ad assicurare il diritto di difesa, non ponendo l'interessato in grado di effettuare una scelta meditata sulla linea da assumere. Il giudice di primo grado e la corte d'appello hanno al contrario rigettato l'eccezione - tempestivamente e regolarmente sollevata dalla difesa - ritenendo che l'enunciazione del fatto sarebbe stata resa chiara ed esauriente mediante il riferimento fatto al verbale di accertamento della polizia municipale, il quale si era sempre trovato nel fascicolo del pubblico ministero, con facoltà della difesa di visionarlo e di farne copia, e che era minuziosamente descrittivo dell'intervento. Sennonché, come esattamente eccepisce il ricorrente, il verbale dei vigili urbani non era allegato al decreto di citazione e comunque se è vero che alla difesa compete la visione e la copia del fascicolo del PM, è anche vero che non è compito della difesa configurare l'imputazione. D'altra parte, è pacificamente ritenuto che l'enunciazione del fatto nel decreto di citazione a giudizio mediante l'indicazione per relationem sia consentita nel caso in cui l'enunciazione stessa sia contenuta in un altro provvedimento giudiziario (cfr. Sez. 1, 25.9.2002, n. 35616, Bellotto, m. 222329), ma non anche in un verbale della polizia giudiziaria, dove sono stati trasfusi i risultati dell'attività di indagine. Ed infatti la funzione della polizia giudiziaria è quella di prendere notizia dei reati informando il pubblico ministero, al quale poi spetta l'esercizio dell'azione penale con l'obbligo di descrivere il fatto in forma chiara e precisa nel decreto di citazione a giudizio.
Del resto, il Procuratore generale ha esattamente rilevato nella sua requisitoria che se fosse accettabile l'assunto della corte d'appello secondo cui sarebbe sufficiente il rinvio per relationem al verbale di accertamento della polizia giudiziaria, dovrebbe ritenersi legittima una contestazione che si limiti ad imputare ad un soggetto un qualsiasi delitto rinviando per l'indicazione della concreta condotta contestata al verbale di accertamento o alla notizia di reato della polizia giudiziaria.
Va dunque dichiarata la nullità del decreto di citazione a giudizio in primo grado per insufficienza del fatto ivi contestato. Deve di conseguenza essere annullata sia la sentenza impugnata sia anche quella di primo grado emessa il 12 aprile 2007 dal giudice del tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, sezione distaccata di Milazzo, con trasmissione degli atti al pubblico ministero presso il tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto.
Gli altri motivi restano ovviamente assorbiti.
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE annulla senza rinvio la sentenza impugnata nonché quella di primo grado e dispone trasmettersi gli atti al pubblico ministero presso il tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte Suprema di Cassazione, il 19 maggio 2009. Depositato in Cancelleria il 9 luglio 2009