Sentenza 6 maggio 2004
Massime • 1
Non è configurabile il reato di molestia o disturbo alle persone di cui all'art. 660 cod. pen. allorché vi sia reciprocità o ritorsione delle molestie, in quanto in tal caso non ricorre la condotta tipica descritta dalla norma, e cioè la sua connotazione "per petulanza o altro biasimevole motivo", alla quale è subordinata l'illiceità penale del fatto. (Fattispecie relativa a reciproci messaggi e comunicazioni scambiati per mezzo di apparecchio di telefonia mobile).
Commentari • 7
- 1. Art. 660 - Molestia o disturbo alle personehttps://www.filodiritto.com/
Rassegna di giurisprudenza La previsione della norma incriminatrice, circa la molestia o il disturbo recati “col mezzo del telefono”, va intesa comprendendo nella tipicità del fatto anche la condotta posta in essere attraverso il mezzo del citofono (per le condotte di disturbo poste in essere attraverso la corrispondenza elettronica sgradita, che provochi turbamento o, quanto meno, fastidio, Sez. 1, 24510/2010; per quella posta in essere con sms: Sez. 1, 30294/2011; precedentemente: Sez. 6, 8759/1978, che ha ritenuto che nella ampia dizione di cui all'art. 660 del disturbo recato col mezzo del telefono fossero compresi anche le condotte di molestia recate con altri analoghi mezzi di …
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Articolo a cura di: Redazione - Studio Legale Calvello Molestie in condominio: la Cassazione conferma che il reato sussiste anche se le condotte offensive provengono da un'abitazione privata, purché la persona offesa percepisca le molestie in uno spazio condominiale aperto al pubblico La Corte di Cassazione conferma la condanna per il reato di molestia o disturbo alle persone ex art. 660 c.p., chiarendo che le dichiarazioni della persona offesa possono fondare, anche da sole, l'affermazione di responsabilità penale, purché ritenute credibili e attendibili. La Corte ribadisce che la reciprocità delle molestie esclude il reato solo se concretamente provata e caratterizzata da un nesso di …
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Molestia o disturbo alle persone: cos'è e come è disciplinato? In questo contributo cerchiamo di approfondire al massimo il tema introdotto dall'art. 660 del codice penale, ovvero la molestia o disturbo alle persone, attraverso una disamina giurisprudenziale, dottrinale e pratica compiuta dal dottor Vincenzo Giuseppe Giglio. Molestia o disturbo alle persone: - l'art. 660 del codice penale tra dottrina e giurisprudenza 1. Chiunque, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, ovvero col mezzo del telefono, per petulanza o per altro biasimevole motivo, reca a taluno molestia o disturbo è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda fino a euro 516 (1). (1) Ammenda così aumentata ai …
Leggi di più… - 5. Molestie telefoniche? Nessun reato se reciproche (Cass. 7067/19)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 17 febbraio 2019
Non è configurabile il reato di molestia o disturbo alle persone previsto dall'art. 660 cod. pen. allorché vi sia reciprocità o ritorsione delle molestie. Corte di Cassazione sez. I Penale, sentenza 27 novembre 2018 – 14 febbraio 2019, n. 7067 Presidente Iasillo – Relatore Cairo Ritenuto in fatto e in diritto 1. Con sentenza in data 23/11/2017, il Tribunale di Cagliari dichiarava Ba. No. An. Ma. colpevole del reato di cui all'art. 660 cod. pen. perché, per petulanza attraverso reiterati messaggi telefonici di contenuto ingiurioso e minaccioso recava molestia a Mi. Ro. e la condannava alla pena di 200 Euro di ammenda e al risarcimento del danno che liquidava in via equitativa nella somma …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 06/05/2004, n. 26303 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 26303 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SOSSI Mario - Presidente - del 06/05/2004
Dott. MOCALI Piero - Consigliere - SENTENZA
Dott. SANTACROCE Giorgio - Consigliere - N. 578
Dott. SILVESTRI Giovanni - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DUBOLINO Pietro - Consigliere - N. 001477/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) IR AN, N. IL 13/09/1958;
avverso SENTENZA del 22/09/2003 TRIBUNALE di CAGLIARI;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. SILVESTRI GIOVANNI;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Vittorio Martuscelli che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza;
Udito il difensore. Avv. Cacco Ortu.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 22.9.2003, il Tribunale di Cagliari condannava RU NA alla pena di quaranta euro di ammenda ritenendola responsabile del reato di cui agli artt. 81 cpv., 660 c.p., per avere arrecato molestia e disturbo, per petulanza, a CA Jenni, inviandole vari messaggi telefonici, con la condanna al risarcimento dei danni in favore della parte civile, liquidati in un euro. Il difensore dell'imputata ha proposto ricorso per Cassazione chiedendo l'annullamento della sentenza per violazione dell'art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p., sull'assunto che il tribunale non aveva tenuto conto della sua richiesta di acquisizione dei tabulati, volta a dimostrare che l'imputata era vittima di una ritorsione da parte della compagna del marito e che mancava la motivazione sul contenuto dei messaggi telefonici: aggiungeva che non erano stati presi in esame i tabulati, dai quali emergeva che era stata la CA ad eseguire molteplici telefonate alla RU, e che non erano state indicate le ragioni per le quali erano state addebitate a quest'ultima le telefonate eseguite dai figli, concludendo nel senso che non era giustificata la condanna al risarcimento dei danni a favore della parte civile.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e merita accoglimento per le ragioni di seguito indicate.
Il giudice di merito ha ritenuto che la configurabilità del reato previsto dall'art. 660 c.p. non è esclusa dalla reciprocità, ne' dalla ritorsione, le quali costituiscono circostanze di non punibilità esclusivamente nei casi indicati dalla legge. L'opinione non può essere condivisa. Invero, considerato che il reato di molestia ha come elemento costitutivo il particolare motivo che connota la condotta del reo, che deve essere realizzata "per petulanza o per altro biasimevole motivo", va sottolineato che nell'ipotesi di reciprocità e di ritorsione delle molestie manca quest'ultima condizione alla quale è subordinata l'illiceità penale del fatto.
Pertanto, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio con la formula "perché il fatto non sussiste".
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, Sezione Prima Penale, annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste. Così deciso in Roma, il 6 maggio 2004.
Depositato in Cancelleria il 10 giugno 2004