Sentenza 12 marzo 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 12/03/2002, n. 3577 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3577 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2002 |
Testo completo
) D , O L L ti 3 0 A O 1 S 3 B R , 6 I T A . D R T t , N A A ' A T L REPUBBLICA ITALIANA e S S 3 L E ORTES3577/ 02 7 O E P - S P D 8 P I - I M IN NOME DEL POPOLO ITALIAN 1 I N S 1 G N A , O E D S E A E G I D T A Oggetto G E N E , E O L S O Locath me. T E R T SEZIONE TERZA CIVILE I T A шебстришешь R S L I I L G D ( E Gravita E Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: D O R R.G.N. 10404/00 DUVA - Presidente Dott. Vittorio Consigliere SABATINI Dott. Francesco Cron.8463 PERCONTE LICATESE Dott. Renato Rep. - Consigliere - Ud. 14/11/01 Dott. Giovanni Battista PETTI - Rel. Consigliere - Consigliere - Dott. Donato CALABRESE ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: NA TO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CASALE STROZZI 33. presso lo studio dell'avvocato GIUSEPPE DEL VECCHIO, difeso dall'avvocato ANNA MARIA POMENTI, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
AB AN, AB GI, elettivamente domiciliati in ROMA VIA V COLONNA 32, presso lo studio dell'avvocato NICOLA A DI NAPOLI, che li difende, 2001 giusta delega in atti;
1943 controricorrenti ZI TE, quali custode, in sestitusione di
contro
CC UG, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA GIULIANA 63, presso lo studio dell'avvocato GIUSEPPE FIORINO, difeso dall'avvocato GIUSEPPE PERICA, giusta delega in atti;
controricorrente avverso la sentenza n. 3228/99 della Corte d'Appello di Sur. apri ROMA, emessa il 5/11/99, depositata il 18/02/00; rg.2435/1999 udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14/11/01 dal Consigliere Dott. Giovanni Battista PETTI;
udito l'Avvocato DI NAPOLI NICOLA;
udito l'Avvocato PERICA GIUSEPPE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Umberto APICE che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato il 10 dicembre 1994 il dr. Ugo Cecconi, nella qualità di custode giudiziario del fondo sito in Nettuno località Pocacqua, oggetto di espropriazione nella procedura immobiliare n. 19/82 pendente dinanzi al tribunale di Velletri, chiedeva di- chiararsi la risoluzione del contratto per grave ina- dempimento dell'affittuario NA ER, con conse- M guente condanna al rilascio del fondo e al risarcimento dei danni. Assumeva il ricorrente che il fondo suddetto, di proprietà di ZI GI, era stato concesso in affitto dalla curatela del fallimento del ZI Giu- seppe, al predetto NA;
che il conduttore si era reso inadempiente alla propria obbligazioni mandando in progressiva rovina l'azienda agricola. Si costituiva il convenuto chiedendo il rigetto della domanda e spiegando riconvenzionale di risarci- mento dei danni. In particolare, per quanto riguardava il deteriora- mento delle serre, assumeva che ciò era dipeso dal com- portamento della custodia, la quale non aveva provvedu- to alle opere di manutenzione straordinarie e si era opposta ad ogni iniziativa progettata dal NA. Con ulteriore ricorso del 24 maggio 1995 proponeva- in separato giudizio, analoga domanda di risoluzio- no, ne i proprietari ZI AN e GL, succeduti al padre ZI GI, deceduto. Le cause erano riunite presso il tribunale di Vel- letri, Sez. Spec. Agraria. La causa era istruita documentalmente e con l'espletamento di consulenza tecnica d'ufficio. Con sentenza dell'11 gennaio 1999 detto Tribunale 3 3. dichiarava risolto il contratto per grave inadempienza del NA e lo condannava alla restituzione del fondo ed al risarcimento dei danni, liquidati in L. 1.124.000.000, rigettando la domanda riconvenzionale. La decisione era appellata dal NA, che ne chiedeva la riforma, resistevano le contro parti chie- dendo il rigetto del gravame. La Corte di appello di Roma, sezione specializzata agraria, con sentenza del 18 febbraio 2000 ha rigettato l'appello, condannando l'appellante al pagamento delle spese processuali. Contro la decisione ricorre per cassazione il Nar- doni, proponendo nove motivi di cesura;
resistono le controparti con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorso non merita accoglimento in ordine ai de- dotti motivi, per le seguenti considerazioni. Con il primo motivo si deduce il difetto di legit- timazione passiva di ZI AN e GL. La te- si è che il rapporto di affitto era stato posto in es- sere dalla custodia giudiziaria sotto il vincolo pigno- ratizio e che in relazione a ciò i proprietari non era- no legittimati ad agire per la risoluzione, la riconse- gna del fondo, ed i danni. In senso contrario si Osserva che in ordine alla 4 domanda di risoluzione e di rilascio il giudice del me- rito ha statuito la restituzione del fondo a mani del 으 custode giudiziario e nessun ha impugnato tale statui- zione;
in ordine alla domanda di risarcimento dei dan- ni, questo è stato concesso in favore degli attori qua- li proprietari danneggiati (rientrati in bonis dopo la revoca del fallimento) (ff. 3 della motivazione di ap- pello), e in relazione a tale diritto sussiste sia la legittimazione che l'interesse ad agire;
sul punto, il custode, non ha proposto gravame. Con il secondo motivo si deduce l'error in iudican- do ed il vizio della motivazione sulla risoluzione per inadempimento: la tesi è che non sono stati considerati numerosi documenti prodotti in ordine alle cause ed al- le responsabilità del degrado delle serre e dell'azienda, e si assume che la valutazione di tali documenti avrebbe escluso la colpa del conduttore. In senso contrario si osserva che, nella sostanza, il motivo investe il prudente apprezzamento delle prove compiuto dai giudici del riesame, con motivazione ana- litica ed adeguata (ff 5 a 6), che tiene conto, di tut- te le situazioni di danno e di degrado, imputandole, anche sulla base di una complessa ma corretta consulen- za tecnica, alle responsabilità dell'affittuario. Tale valutazione è in fatto, anche per la valutazione della л gravità dell'inadempimento, e si sottrae al controllo di legittimità essendo congrua e motivata. Con il terzo motivo si deduce l'error in iudicando e l'omessa pronuncia sulla riconvenzionale. In senso contrario si osserva come la motivazione amplia e cor- retta sugli inadempimenti reiterati e gravi reca di per sé le ragioni dell'esclusione della riconvenzionale. Con il quarto motivo si deduce l'error in proceden- do per la mancata ammissione delle prove in appello sulla tromba d'aria che avrebbe colpito le serre e l'azienda, danneggiandola. In senso contrario si osserva come la Corte di ap- pello ha ritenuto non decisive le prove richieste, sul rilievo che il degrado era tale che neppure eventi oc- casionali come la tromba d'aria potevano dar conto del- la devastazione e della incuria in atto (v. ff. 5 della motivazione). Con il quinto motivo si deduce l'error in iudicando e la extrapetizione sull'inclusione nella posta delle somme da corrispondere anche della morosità. Si assume che nella memoria conclusiva di appello sarebbe stata prodotta una sentenza della Corte di appello di Roma, inter partes, che avrebbe determinato il canone dal NA tra il 1983 ed il 1989. Pertanto la morosità non poteva essere considerata. In senso contrario si osserva che il NA nel primo grado non ha contestato la morosità e neppure nell'atto di appello;
conseguentemente la deduzione nelle "memorie", peraltro improponibili in sede di di- scussione orale, appare tardiva e inammissibile. Con il sesto motivo si deduce un error in iudicando ed il vizio della motivazione per non avere i giudici di appello considerato le censure all'elaborato perita- le e per aver rifiutato di svolgere una nuova consulen- za tecnica. Quanto alla prima parte della censura si osserva che, il giudice del riesame, sia pure con motivazione sintetica, ha dato conto delle ragioni del proprio con- vincimento, sulla base degli elementi di prova raccolti e confermati dalle valutazioni peritali. Tale giudizio è in fatto e si sottrae al controllo di legittimità. Quanto all'espletamento di nuove indagini tecniche si tratta di una valutazione discrezionale, non sindaca- bile in questa sede. Con il settimo motivo si deduce l'error in iudican- do ed il vizio della motivazione sull'esclusione della esistenza o della rilevanza della tromba d'aria. Sul punto la puntuale risposta è nella parte della motivazione (ff. 5) che esclude la rilevanza dell'asserito fenomeno sulla gravità del degrado accer- 7 3 tato. Con l'ottavo motivo si deduce il vizio della moti- vazione sulla valutazione del danno. La tesi è che non poteva essere concessa la posta relativa al mancato guadagno, in relazione agli effetti della risoluzione, che opera ex nunc. Il motivo è infondato, in relazione alla causa pe- tendi del risarcimento, che è extracontrattuale per i proprietari del fondo, sicchè il danno da risarcire è quello reale ed il termine decorre dal momento in cui inizia il colpevole degrado sino al tempo del rilascio e persino oltre (poiché la azienda dovrà essere restau- rata e ripristinata con ingenti spese). Non ha dunque rilevanza l'effetto della risoluzione. Con il nono motivo si deduce infine l'error in iu- dicando per la omessa considerazione del fatto colposo del creditore. Il motivo è generico, perché non specifica neppure, data la pluralità delle parti, se il creditore sia il custode о il proprietario;
in ogni caso è infondato, proprio perché dall'ingente contesto probatorio emerge inequivocabilmente che le responsabilità del dissesto del fondo e dell'azienda agricola sono da imputare all'affittuario. Il ricorso dev'essere pertanto rigettato e il ri- corrente condannato alla rifusione delle spese ed ono- rari del giudizio di cassazione in favore di entrambi i resistenti, nella misura indicata nel dispositivo.
P. Q. M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese ed onorari di questo giudizio di cassazione, che liquida, in favore delle parti resistenti: ZI AN e ZI GL, nella misura di lire 300.000 (€ 154.94 ) per spese e di lire 7 milioni (€ 3.615,20) per onorari complessivamente;
ZI AN, quale custode, nella misura di 300.000 (€ 154,94) per spese e di lire 7 mi- lire.. lioni (€ 3.615,20) per onorari. Roma 14 novembre 2001. IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE overn Bethah tehfrove Vinn's torn Depositata in Cancelleria oggi, 11 12.3.01. IL CANCELLIERE C1 IL CANCELLERE C1 NA LI NA SO ) D A , S 0 O S 1 L 3 A . L 3 T T O , 5 R B A . I 'A S E D M L P L S A E 3 I T D 7 S N - I O G 8 S - P O 1 N IM E 1 A S D A I E E D A , G E O G O T R E T T N T L S I E I S R G I E A E L D R L O E D