Sentenza 8 luglio 1998
Massime • 1
Nella ipotesi in cui la dichiarazione annuale per l'I.V.A. relativa al 1990, ed eventualmente le dichiarazioni annuali immediatamente precedenti, evidenzino un credito di imposta integralmente riportato in detrazione nell'anno successivo, esse possono essere definite attraverso la presentazione di apposita dichiarazione integrativa, a condizione che il contribuente, contestualmente alla dichiarazione integrativa, rinunzi all'eventuale credito che risulti dopo lo scomputo delle imposte integrative dovute sulla base della stessa dichiarazione. In altri termini il contribuente può utilizzare l'intero credito per compensare l'ammontare complessivo dell'imposta integrativa dovuta, ma deve rinunciare al credito residuo risultante dalla differenza tra il credito per l'anno 1990 e l'integrazione di imposta dovuta per tutti i periodi di imposta.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 08/07/1998, n. 10378 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10378 |
| Data del deposito : | 8 luglio 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Signori Udienza pubblica
Dott. Pietro GIAMMANCO Presidente del 8.7.1998
Dott. Guido DE MAIO Consigliere SENTENZA
Dott. Pierluigi ONORATO (est.) Consigliere N. 2508
Dott. Claudia SQUASSONI Consigliere REGISTRO GENERALE
Dott. Salvatore SALVAGO Consigliere N. 09686/98
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto dal procuratore generale presso la corte di appello di Campobasso, nel procedimento penale
contro
RA TO, nato a [...] il [...],
avverso la sentenza resa il 22.1.1998 dalla corte di appello di Campobasso. Vista la sentenza denunciata e il ricorso,
Udita la relazione svolta in udienza dal consigliere dr. Pierluigi Onorato,
Udito il pubblico ministero in persona del sostituto procuratore generale dr. Mario Fraticelli, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata, Osserva:
Svolgimento del processo
1 - Con sentenza del 13.4.1994 il tribunale di Larino dichiarava TO IC colpevole del reato di cui all'art. 1, comma 2, legge 516/1982, per aver omesso l'annotazione nelle scritture contabili obbligatorie ai fini i.v.a. di corrispettivi per l'anno 1990 ammontanti a lire 300.935.000. Per l'effetto lo condannava alla pena di quattro mesi di arresto e lire 12.000.000 di ammenda, oltre alle pene accessorie di legge, col beneficio della sospensione condizionale.
Osservava il tribunale che il IC aveva sì presentato dichiarazione integrativa ai sensi dell'art. 49 della legge 413/1991 per i periodi di imposta dal 1986 al 1990 (c.d. condono tombale), ma che non poteva beneficiarne perché la sua dichiarazione originaria i.v.a. per il 1990 era risultata a credito, con richiesta di computazione della eccedenza in detrazione per gli anni successivi e perché rinunciando a detto credito ai sensi del secondo comma dell'art. 49 avrebbe dovuto versare per il 1990 una imposta pari al credito rinunciato.
2 - Su gravame dell'imputato, la corte di appello di Campobasso, con sentenza del 22.1.1998, riformando quella di primo grado, dichiarava non doversi procedere
contro
TO IC perché il reato ascrittogli era estinto per amnistia.
Secondo la corte, in sostanza, il citato secondo comma dell'art. 49 era da interpretare nel senso che il contribuente che abbia presentato dichiarazione annuale per il 1990 con credito di imposta da computare in detrazione nell'anno successivo, può ugualmente presentare validamente dichiarazione integrativa per la definizione di tutti i periodi di imposta di cui al primo comma dello stesso art. 49, qualora rinunzi all'eventuale intero credito residuo, e cioè al credito risultante dalla compensazione tra la dichiarazione integrativa a debito e la dichiarazione originaria Campobasso ha proposto ricorso, deducendo erronea applicazione dell'art. 1 D.P.R. 23/1992, con riferimento agli artt. 32, comma 4, e 49, comma 2, della legge, 413/1991. 3 - Con memoria -ritualmente depositata in cancelleria, il difensore del IC, argomentando contro la tesi del p.m. ricorrente, ha chiesto il rigetto del ricorso e la conferma della sentenza impugnata.
Motivi della decisione
4 - il ricorso è privo di fondamento giuridico e va respinto. Com'è noto, nell'ambito delle disposizioni per agevolare la definizioni di situazioni e pendenze tributarie in materia di imposte indirette, l'art. 49, comma 1 della legge 30.12.1991 n. 413, stabilisce che per ciascuno dei periodi di imposta relativamente ai quali il termine per la presentazione delle dichiarazioni è scaduto entro il 5.3.1991 e, alla data di entrata in vigore della stessa legge (1. 1. 1992), non sono stati notificati avvisi di rettifica o accertamento, l'imposta sul valore aggiunto può essere definita, su richiesta dei contribuente, mediante la presentazione di apposita dichiarazione integrativa" (c.d. condono tombale). Considerato che il termine del 5.3.1991 include la dichiarazione per il 1990 ed esclude quella per il 1991, e tenuto conto dei termini di decadenza per gli accertamenti (art. 57 D.P.R. 633/1972) e della relativa proroga stabilita dal secondo comma dell'art. 57 della stessa legge 413/1991, se ne conclude che la definizione automatica di cui trattasi deve riguardare obbligatoriamente tutti gli anni dal 1986 al 1990.
Peraltro, a norma del secondo comma dell'art. 49, "restano escluse dalla definizione le dichiarazioni annuali a credito relative all'anno 1990 con richiesta di computazione dell'intera eccedenza di imposta in detrazione nell'anno successivo e in tal caso anche i periodi di imposta immediatamente precedenti per i quali è stata analogamente presentata la dichiarazione annuale a credito con richiesta di computazione dell'intera eccedenza." In sostanza, come ha precisato la circolare ministeriale 12/7/1033 del 9.5.1992, la definizione automatica delle situazioni tributarie compete per le dichiarazioni annuali a debito, per quelle a credito con richiesta di rimborso parziale o totale nonché per quelle a credito con richiesta di computazione dell'eccedenza in detrazione nell'anno successivo, ad eccezione, per queste ultime, di quelle relative all'anno 1990 con richiesta di computazione dell'intera eccedenza in detrazione nell'anno 1991, per le quali è prevista una particolare disciplina di definizione automatica. Infatti, per effetto dell'ultimo periodo del citato secondo comma, "è, comunque, ammessa la definizione qualora in sede di dichiarazione integrativa si rinunzi all'eventuale residuo credito". Ciò significa che nella ipotesi in cui la dichiarazione annuale per l'i.v.a. relativa al 1990, ed eventualmente le dichiarazioni annuali immediatamente precedenti, evidenzino un credito di imposta integralmente riportato in detrazione nell'anno successivo, esse possono essere definite attraverso la presentazione di apposita dichiarazione integrativa, a condizione che il contribuente, contestualmente alla dichiarazione integrativa, rinunzi all'eventuale residuo credito che risulti dopo lo scomputo delle imposte integrative dovute sulla base della stessa dichiarazione. In altri termini - come precisa ancora la suddetta circolare ministeriale - il contribuente può utilizzare l'intero credito per compensare l'ammontare complessivo dell'imposta integrativa dovuta (che pertanto non va versata), ma deve rinunciare al credito residuo risultante dalla differenza tra il credito per l'anno 1990 e l'integrazione di imposta dovuta per tutti i periodi di imposta.
Ogni opposta interpretazione, come quelle sostenute dal tribunale di Larino e dal procuratore generale ricorrente, è in evidente contrasto col significato letterale e logico della norma in questione. Sostenere infatti che il contribuente deve rinunziare a tutto il credito significa vanificare indebitamente la portata normativa dell'aggettivo "residuo", il quale non può avere altro senso che quello risultante dalla compensazione tra il credito totale d'imposta portato nella dichiarazione annuale e i debiti di imposta portati nella dichiarazione integrativa. Sostenere addirittura che condizione per beneficiare della definizione automatica è il versamento di una somma pari a quella del credito, significa ignorare o ribaltare la portata normativa del verbo "rinunziare" che equivale a desistere da una propria pretesa giuridica, ma non già a riconoscere in aggiunta una diversa pretesa giuridica di controparte. Ne simili aberranti interpretazioni possono giustificarsi con l'argomento sostanzialistico che il credito di imposta sarebbe il risultato proprio delle violazioni e irregolarità fiscali commesse dal contribuente. A parte la considerazione che questo risultato non è necessariamente sempre rispondente alla realtà (e nel caso di specie non è provato), l'argomento ignora la chiara disciplina particolare disposta per la definizione automatica nel secondo comma dell'art. 49, la quale prevede come unica condizione la rinunzia al credito del 1990 (comunque determinato) purché riportato in detrazione al 1991, depurato delle imposte integrative dovute. Se questi sono i principi applicabili nella soggetta materia, non c'è dubbio che la corte territoriale ha legittimamente applicato al IC l'amnistia di cui al D.P.R. 20.1.1992 n. 23, giacché gli stessi giudici di merito hanno accertato il IC aveva regolarmente presentato dichiarazione integrativa per gli anni 1986- 1990, indicando come imposta integrativa da versare complessivamente quella di lire 3.032.000; che il suo credito di imposta risultante dalla dichiarazione per il 1990, riportato in detrazione per il 1991, ammontava a lire 50.416.000; che il credito residuo era pertanto di lire 47.384.000; che il contribuente aveva espressamente rinunziato al credito residuo (v. soprattutto sentenza del tribunale di Larino).
P.Q.M.
la corte rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 8 luglio 1998.
Depositato in Cancelleria il 1 ottobre 1998