Cass. pen., sez. III, sentenza 08/07/1998, n. 10378
CASS
Sentenza 8 luglio 1998

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Nella ipotesi in cui la dichiarazione annuale per l'I.V.A. relativa al 1990, ed eventualmente le dichiarazioni annuali immediatamente precedenti, evidenzino un credito di imposta integralmente riportato in detrazione nell'anno successivo, esse possono essere definite attraverso la presentazione di apposita dichiarazione integrativa, a condizione che il contribuente, contestualmente alla dichiarazione integrativa, rinunzi all'eventuale credito che risulti dopo lo scomputo delle imposte integrative dovute sulla base della stessa dichiarazione. In altri termini il contribuente può utilizzare l'intero credito per compensare l'ammontare complessivo dell'imposta integrativa dovuta, ma deve rinunciare al credito residuo risultante dalla differenza tra il credito per l'anno 1990 e l'integrazione di imposta dovuta per tutti i periodi di imposta.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 08/07/1998, n. 10378
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 10378
    Data del deposito : 8 luglio 1998

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