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Sentenza 10 gennaio 2025
Sentenza 10 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 10/01/2025, n. 671 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 671 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso 2840-2024 proposto da: BA IV, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA NI RT 31, presso lo studio dell'avvocato RA NE, che lo rappresenta e difende;
- ricorrente principale - contro KELLY SERVICES S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA OSLAVIA 14, presso lo studio dell'avvocato NICOLA MANCUSO, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati PP GULLO, VALERIO LANDI;
- controricorrente -
ricorrente incidentale - nonché contro SA - ESRIN AGENZIA SPAZIALE EUROPEA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, LUIGI PP FARAVELLI 22, presso lo studio dell'avvocato ENZO MORRICO, che la rappresenta e difende Oggetto R.G.N. 2840/2024 Cron. Rep. Ud. 27/11/2024 PU Civile Sent. Sez. L Num. 671 Anno 2025 Presidente: MANNA NI Relatore: MICHELINI GUALTIERO Data pubblicazione: 10/01/2025 2 unitamente agli avvocati PA EUGENIO BIANCO, AN MU;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 2964/2023 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 09/08/2023 R.G.N. 2783/2019; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27/11/2024 dal Consigliere Dott. GUALTIERO MICHELINI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CARMELO CELENTANO, che ha concluso per l'estinzione del ricorso;
udito l'avvocato RA NE;
udito l'avvocato NICOLA MANCUSO;
udito l'avvocato GAETANO GIANNI' per delega verbale avvocato ENZO MORRICO. FATTI DI CAUSA 1. La Corte di Appello di Roma, in parziale riforma di sentenza del Tribunale di Velletri, ha condannato SA e EL CE in solido al pagamento di somma per i titoli dedotti in giudizio in favore di AN EN. 2. Questi ha proposto ricorso per la cassazione parziale della sentenza d’appello con tre motivi, cui le intimate hanno resistito con rispettivi controricorsi;
EL CE ha proposto altresì ricorso incidentale. 3. Successivamente il ricorrente principale ha depositato dichiarazione di rinuncia agli atti, alla domanda e all’azione (sic) del giudizio pendente innanzi a questa Corte;
detta rinuncia è stata accettata da entrambe le parti controricorrenti, con richiesta di compensazione delle spese di lite;
EL CE (ora FT s.r.l.) ha altresì dichiarato di rinunziare agli atti (sic) del controricorso con contestuale ricorso incidentale;
SA - ESRIN Agenzia Spaziale Europea ha altresì preso atto della rinuncia al ricorso incidentale da parte di EL CE (ora FT s.r.l.). 3 RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Rileva il Collegio che le rinunce (reciprocamente accettate) ai ricorsi principale e incidentale (quantunque impropriamente riferite agli atti e all’azione), sono chiaramente qualificabili come rinunce ai ricorsi ex art. 390 c.p.c., con conseguente effetto estintivo di cui all’art. 391 c.p.c. 2. Sebbene rispetto alla rinuncia al ricorso incidentale SA - ESRIN Agenzia Spaziale Europea si sia limitata ad una mera presa d’atto, senza esprimere una formale sua accettazione, nondimeno non deve emettersi pronuncia sulle spese nel rapporto fra le due controricorrenti, atteso che con il ricorso incidentale EL CE (ora FT s.r.l.) non fa valere pretese nei confronti della suddetta SA - ESRIN Agenzia Spaziale Europea. 3. In conclusione, il presente giudizio di legittimità va dichiarato estinto e non vi è luogo a provvedere né sulle spese né sul pagamento di ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, atteso che per consolidata giurisprudenza (cfr., per tutte, Cass. n. 34025/23) esso si applica ai soli casi - tipici - del rigetto dell'impugnazione o della sua declaratoria d'inammissibilità o improcedibilità e che, integrando una misura eccezionale lato sensu sanzionatoria, è di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione analogica.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 27
- ricorrente principale - contro KELLY SERVICES S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA OSLAVIA 14, presso lo studio dell'avvocato NICOLA MANCUSO, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati PP GULLO, VALERIO LANDI;
- controricorrente -
ricorrente incidentale - nonché contro SA - ESRIN AGENZIA SPAZIALE EUROPEA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, LUIGI PP FARAVELLI 22, presso lo studio dell'avvocato ENZO MORRICO, che la rappresenta e difende Oggetto R.G.N. 2840/2024 Cron. Rep. Ud. 27/11/2024 PU Civile Sent. Sez. L Num. 671 Anno 2025 Presidente: MANNA NI Relatore: MICHELINI GUALTIERO Data pubblicazione: 10/01/2025 2 unitamente agli avvocati PA EUGENIO BIANCO, AN MU;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 2964/2023 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 09/08/2023 R.G.N. 2783/2019; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27/11/2024 dal Consigliere Dott. GUALTIERO MICHELINI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CARMELO CELENTANO, che ha concluso per l'estinzione del ricorso;
udito l'avvocato RA NE;
udito l'avvocato NICOLA MANCUSO;
udito l'avvocato GAETANO GIANNI' per delega verbale avvocato ENZO MORRICO. FATTI DI CAUSA 1. La Corte di Appello di Roma, in parziale riforma di sentenza del Tribunale di Velletri, ha condannato SA e EL CE in solido al pagamento di somma per i titoli dedotti in giudizio in favore di AN EN. 2. Questi ha proposto ricorso per la cassazione parziale della sentenza d’appello con tre motivi, cui le intimate hanno resistito con rispettivi controricorsi;
EL CE ha proposto altresì ricorso incidentale. 3. Successivamente il ricorrente principale ha depositato dichiarazione di rinuncia agli atti, alla domanda e all’azione (sic) del giudizio pendente innanzi a questa Corte;
detta rinuncia è stata accettata da entrambe le parti controricorrenti, con richiesta di compensazione delle spese di lite;
EL CE (ora FT s.r.l.) ha altresì dichiarato di rinunziare agli atti (sic) del controricorso con contestuale ricorso incidentale;
SA - ESRIN Agenzia Spaziale Europea ha altresì preso atto della rinuncia al ricorso incidentale da parte di EL CE (ora FT s.r.l.). 3 RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Rileva il Collegio che le rinunce (reciprocamente accettate) ai ricorsi principale e incidentale (quantunque impropriamente riferite agli atti e all’azione), sono chiaramente qualificabili come rinunce ai ricorsi ex art. 390 c.p.c., con conseguente effetto estintivo di cui all’art. 391 c.p.c. 2. Sebbene rispetto alla rinuncia al ricorso incidentale SA - ESRIN Agenzia Spaziale Europea si sia limitata ad una mera presa d’atto, senza esprimere una formale sua accettazione, nondimeno non deve emettersi pronuncia sulle spese nel rapporto fra le due controricorrenti, atteso che con il ricorso incidentale EL CE (ora FT s.r.l.) non fa valere pretese nei confronti della suddetta SA - ESRIN Agenzia Spaziale Europea. 3. In conclusione, il presente giudizio di legittimità va dichiarato estinto e non vi è luogo a provvedere né sulle spese né sul pagamento di ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, atteso che per consolidata giurisprudenza (cfr., per tutte, Cass. n. 34025/23) esso si applica ai soli casi - tipici - del rigetto dell'impugnazione o della sua declaratoria d'inammissibilità o improcedibilità e che, integrando una misura eccezionale lato sensu sanzionatoria, è di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione analogica.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 27