Sentenza 5 gennaio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 05/01/2001, n. 132 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 132 |
| Data del deposito : | 5 gennaio 2001 |
Testo completo
Aula 'B' LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRI A C VILE0132701 Composta dagli Ill.mr Sig . Oggetto REALE Presidente Dott. Pasquale CAPPUCCIO Consigliere Dott. Giammarco R.G.N. 2624/98 Dott. Giovanni VERUCCI Consigliere Dott. Giuseppe Maria BERRUTI Consigliere SALVAGO Rel. Consigliere 4943 Cron. Dott. Salvatore Rep. ha pronunciato la seguente Ud. 19/12/2000 ORD INANZA sul ricorso proposto da: FE TI, elettivamente domiciliato in ROMA VIA G. G. BELLI 36, presso l'avvocato SAVINO MARIA TERESA, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato CORABI MANLIO, giusta delega a margine del ricorso;
- ricorrente
contro
PREFETTO DI COMO, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- controricorrente avverso la sentenza n. 162/97 del Pretore di COMO, 2000 depositata il 19/05/97; 158 udita la relazione della causa svolta nella pubblica 1 udienza del 19/12/2000 dal Consigliere Dott. Salvatore SALVAGO;
udito l'aw. Maria Tereza SAVINO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore concluso per Generale Dott. Francesco MELE che ha l'estinzione del procedimento per intervenuta rinuncia. Fatto e motivi Ritenuto che IN ER con ricorso dell'11 aprile 1996, ha proposto opposizione al Pretore di Como contro l'ordinanza-ingiunzione del Prefetto di Como con cui gli era stata inflitta la sanzione di £.100.000 per violazione della norma dell'art.145 cod.str. per non avere dato la precedenza ad un veicolo proveniente dal- la propria destra, allorchè percorrendo in data 22 marzo 1995 la via Giotto del comune di Montalcino con la propria autovettura Suzuki, aveva impegnato il crocevia con la locale via Michelangelo. Che l'adito Pretore, con sentenza del 19 maggio 1997, ha respinto l'opposizione osservando: a) che le due strade al momento della collisione erano classificate come vicinali e, pertanto, avevano gli stessi obblighi di precedenza con la conseguenza che il ER doveva cederla al veicolo proveniente dalla propria destra che percorreva la via Michelangelo;
b) che neppure poteva applicarsi il principio relativo alla precedenza di fatto al veicolo dell'opponente pervenuto con anticipo 2 al crocevia, in quanto detta precedenza viene esercitata a rischio e pericolo di chi se ne avvale per cui lo stesso verificarsi dell'incidente costitusce in colpa il conducente che la invoca. Ritenuto il ER ha proposto ricorso per 5 mo- tivi;
cui resiste la Prefettura di Como con controricor- so.
Considerato che
il ER nell'udienza odierna ha depositato atto di rinuncia al sudetto ricor- so, sottoscritto da lui stesso e dal proprio difensore;
Rilevato che l'atto di rinuncia non risulta sotto- scritto né accettato dal Prefetto di Como e neppure dall'Avvocatura dello Stato;
Considerato, pertanto, che deve essere dichiarata l'estinzione del processo per rinuncia al ricorso del ER;
mentre in ordine alle spese processuali si ritiene che sussistono giusti motivi per dichiarale in- teramente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio ed interamente compen- sate tra le parti le spese processuali. Così deciso in Roma il 19 dicembre 2000. Pa. Healeprop er Il Presidente Locmark Marka Cyp 0/a CORTES! P Deposit 17 FEB. 2001 4