Sentenza 27 gennaio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 27/01/2004, n. 1454 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1454 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MILEO Vincenzo - Presidente -
Dott. PANÒ Alberto - Consigliere -
Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO Mario - Consigliere -
Dott. MAIORANO Francesco - rel. Consigliere -
Dott. PICONE Pasquale - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
SA GO ET LI PA (incorporante per fusione VIS S.P.A. con atto Notaio GUASTI di MILANO in data 21.12.98), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA via A BAFILE 5, presso lo studio dell'avvocato TINA GREGORI, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati ALCIDE VILLANI, MARCO VILLANI, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
RE ER, domiciliato in ROMA presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato ANTONIO CIVITELLI, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 3075/01 del Tribunale di MILANO, depositata il 14/03/01 - R.G.N. 1122/99;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12/06/03 dal Consigliere Dott. Francesco Antonio MAIORANO;
udito l'Avvocato VILLANI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FINOCCHI GHERSI Renato che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Pretore di Milano del 2/7/98 TO RO conveniva in giudizio la VIS Spa, precisando di essere stato avviato obbligatoriamente al lavoro, in qualità di invalido civile, presso la detta società e di essere stato adibito alle mansioni di pulizia del magazzino con l'utilizzo anche di un "muletto", nonché di fattorino di città; i suoi compiti erano stati poi limitati alla sola pulizia, senza uso del mezzo meccanico;
chiedeva quindi la condanna della società alla riassegnazione in suo favore delle mansioni in precedenza espletate, oltre al risarcimento del danno. La società contrastava la domanda ed il Pretore la rigettava. Il Tribunale di Milano, investito in grado di appello su ricorso del TO, con sentenza del 16/1100 - 14/3/01, riformava la decisione ed accoglieva l'originario ricorso, sul rilievo che prima del novembre 1997 le mansioni svolte dal dipendente erano promiscue e venivano espletate con modalità che erano varie anche se tutte marginali, ma considerate nel loro complesso costituivano una prestazione utile;
alla fine del 1997 il lavoratore era stato adibito esclusivamente alla raccolta della spazzatura, con un impegno lavorativo per circa un'ora e mezza al mattino, mentre per il resto della giornata rimaneva seduto nello spogliatoio;
tale inoperosità non poteva essere giustificata con le condizioni di salute del TO, come aveva dedotto la società. Le mansioni del lavoratore assunto obbligatoriamente dovevano essere compatibili con il suo stato di salute, ma il datore doveva anche salvaguardare la dignità del dipendente;
era quindi censurabile la scelta imprenditoriale volta a togliere al lavoratore quei compiti che gli consentivano di rendere una prestazione utile per l'azienda e tale da non essere vissuta come penosa, perché improduttiva. Sussisteva quindi la dequalificazione che comportava il risarcimento del danno derivante dalla sostanziale inoperosità e dall'isolamento cui era stato costretto il TO;
danno valutato nella misura del 20% della retribuzione mensile dal febbraio 1998 fino alla reintegra del lavoratore nelle mansioni in precedenza svolte, o altre equivalenti. Avverso questa pronuncia propone ricorso per Cassazione la Saint Gobain Vetro Italia Spa, incorporante della VIS spa, fondato su due motivi, illustrati con memoria.
Resiste il TO con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Lamentando, col primo motivo, insufficienza, contraddittorietà ed omissioni della motivazione (art. 360 n. 5 CPC), deduce la società ricorrente che il Tribunale ha omesso di considerare: che il Collegio medico ha ritenuto idonee le mansioni assegnate al lavoratore, a condizione che le stesse non comportino stazione eretta e deambulazione prolungata, sollevamento e trasporto pesi oltre i 10 kg;
che la società ha lasciato ampi spazi per il riposo del dipendente;
che Io stesso ha ammesso di non lavorare più di un'ora e mezza (su otto ore lavorative) e poi è libero di riposare;
che da quando non usa più il muletto non è tenuto alle operazioni accessorie di carico e scarico del mezzo;
che peraltro in precedenza il mezzo meccanico non era stato da lui utilizzato tutti i giorni ed in ogni caso che tale uso era sempre avvenuto in maniera marginale (10 minuti, secondo un teste, un'ora e mezzo, secondo un altro). La motivazione è quindi carente, per non avere il giudice d'appello considerato: che il lavoratore poteva fruire di tutte le pause di cui aveva bisogno, a sua discrezione;
che l'uso del muletto era saltuario e sempre nell'ambito dello stesso lavoro di addetto alle pulizie, per cui egli rimaneva inoperoso nello spogliatoio per sua scelta e non per il mancato uso del muletto.
Lamentando, col secondo motivo, violazione degli art. 2087 e 2103 c.c. (art. 360 n. 3 CPC) deduce la società ricorrente che è
pacifico in causa che le mansioni assegnate sono tali da rispettare le prescrizioni del collegio medico e che l'esonero dall'utilizzo del muletto ha diminuito i rischi connessi alla situazione d'invalidità del TO. Questa è la ragione per la quale è stato inibito l'uso del muletto, onde evitare le operazioni accessorie di carico e scarico del mezzo. Sotto altro profilo, le mansioni assegnate al lavoratore rientrano comunque nella declaratoria del 1^ livello del CCNL e sono rimaste sostanzialmente invariate dopo la modifica dei compiti assegnati, ed anzi alleggerite;
in ogni caso l'utilizzo del muletto era stato marginale. Non sussiste quindi la dedotta dequalificazione, sia perché il lavoratore non è stato assunto con la qualifica di "conducente di muletto", sia perché tale mansione di fatto non era esclusiva o preminente, ma marginale e quindi non era un elemento costitutivo della mansione medesima. Legittima quindi è riduzione quantitativa dei compiti assegnati, anche perché non ha comportato una diminuzione della retribuzione ed una compressione della professionalità del lavoratore. Il Tribunale in sostanza ha censurato lo jus variandi del datore di lavoro, che è invece perfettamente legittimo.
Il ricorso è fondato.
I due motivi vanno trattati congiuntamente perché sono aspetti della medesima censura. La Corte ha già avuto modo di affermare il principio di diritto secondo cui "l'art. 2103 cod.civ., pur nel nuovo testo, non ha eliminato lo "ius variandi" del datore di lavoro, ove giustificato da esigenze organizzative e direzionali ovvero da radicale e profonda ristrutturazione dell'azienda, ma ne ha limitato rigorosamente l'esercizio. Ne consegue che, qualora il dipendente ne contesti la legittimità per asserita dequalificazione professionale, l'indagine devoluta al giudice di merito, da effettuare per gradi, si articola in varie direzioni e afferisce;
a) all'eventuale violazione del livello retributivo raggiunto;
b) all'accertamento delle mansioni previste nell'atto dell'assunzione e concretamente poi svolte, nonché all'esatto inquadramento delle stesse nel corrispondente livello del contratto collettivo di categoria;
c) alla rigorosa individuazione delle nuove mansioni affidate al lavoratore, inquadrandole come da contrattazione collettiva;
d) all'equivalenza o meno delle nuove mansioni a quelle precedentemente espletate, rispetto all'inquadramento astratto e formalistico di categoria secondo il CCNL;
e) all'accertamento comparativo delle stesse in concreto, sotto il profilo della loro equivalenza o meno in relazione alla competenza richiesta, al livello professionale raggiunto, e all'utilizzazione del patrimonio professionale acquisito nella pregressa fase del rapporto e nella precedente attività svolta;
f) all'applicazione del principio secondo cui il lavoratore deve essere adibito a funzioni confacenti alle proprie qualità, nell'ottica di un costante loro affidamento e di una progressiva evoluzione delle stesse" (Cass. n. 2428 del 17/3/99). Nella specie, nessuno di questi accertanienti ha effettuato il Tribunale, che ha riformato la decisione pretorile sul rilievo che le mansioni precedenti al novembre 1997 erano promiscue e venivano svolte con modalità "tutte marginali", ma che considerate nel loro complesso consentivano al lavoratore "di rendere una prestazione utile per l'azienda e tale da non essere vissuta come penosa perché oggettivamente improduttiva". La motivazione quindi è assolutamente insufficiente perché basata sulla considerazione di quest'unico interesse morale del lavoratore, che indubbiamente esiste, ma che non è da solo sufficiente a fondare una sentenza di condanna del datore di lavoro per la dedotta qualificazione, per cui vanno esaminati tutti gli altri elementi indicati nel principio sopra riportato. Il ricorso va quindi accolto e la sentenza cassata con rimessione ad altro giudice che si individua nella Corte di Appello di Torino. Il giudice del rinvio provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
LA CORTE Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte di Appello di Torino.
Così deciso in Roma, il 12 giugno 2003.
Depositato in Cancelleria il 27 gennaio 2004