Cass. pen., sez. IV, sentenza 11/05/2004, n. 37594
CASS
Sentenza 11 maggio 2004

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

È inammissibile il ricorso per cassazione contro il provvedimento del giudice di pace che, rilevata la nullità del decreto di citazione a giudizio disposto dalla polizia giudiziaria, ai sensi dell'art. 20 D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274, per la mancata nomina di un difensore d'ufficio, dispone la trasmissione degli atti al pubblico ministero. (La Corte ha escluso che, in tale ipotesi, possa trattarsi di un atto abnorme, in quanto non determina alcuna stasi del procedimento e non si pone al di fuori dell'ordinamento, rientrando nei poteri del giudice di pace dichiarare la nullità della citazione).

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. IV, sentenza 11/05/2004, n. 37594
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 37594
    Data del deposito : 11 maggio 2004

    Testo completo