Sentenza 11 maggio 2004
Massime • 1
È inammissibile il ricorso per cassazione contro il provvedimento del giudice di pace che, rilevata la nullità del decreto di citazione a giudizio disposto dalla polizia giudiziaria, ai sensi dell'art. 20 D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274, per la mancata nomina di un difensore d'ufficio, dispone la trasmissione degli atti al pubblico ministero. (La Corte ha escluso che, in tale ipotesi, possa trattarsi di un atto abnorme, in quanto non determina alcuna stasi del procedimento e non si pone al di fuori dell'ordinamento, rientrando nei poteri del giudice di pace dichiarare la nullità della citazione).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 11/05/2004, n. 37594 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 37594 |
| Data del deposito : | 11 maggio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. COCO Giovanni Silvio - Presidente - del 11/05/2004
Dott. COSTANZO Enzo - Consigliere - SENTENZA
Dott. DE BIASE Arcangelo - Consigliere - N. 898
Dott. CHILIBERTI Alfonso - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ROMIS Vincenzo - rel. Consigliere - N. 026715/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
PUBBLICO MINISTERO PRESSO GIUDICE DI PACE di NAPOLI;
nei confronti di:
1) NI FA, N. IL 07/02/1967;
avverso ORDINANZA del 21/03/2003 GIUDICE DI PACE di NAPOLI;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ROMIS VINCENZO;
lette le conclusioni del P.G. Dr. FRATICELLI che ha chiesto declaratoria di inammissibilità.
OSSERVA
Il Giudice di Pace di Napoli, con l'ordinanza indicata in epigrafe, dichiarava la nullità del decreto che dispone il giudizio emesso nei confronti di IM LE, per la mancata nomina di un difensore di ufficio, ed ordinava la trasmissione degli atti al P.M. per quanto di competenza. Avverso detto provvedimento ha proposto ricorso per Cassazione il P.M. denunciandone l'abnormità, per l'indebita regressione del procedimento.
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in conformità della richiesta di cui alla requisitoria scritta del Procuratore Generale presso questa Corte, non ravvisandosi nel provvedimento censurato la denunciata abnormità. Ed invero l'avviso al difensore della citazione a giudizio - che comporta dunque la necessità della nomina di un difensore di ufficio all'imputato che non risulti assistito da difensore di fiducia - è un adempimento espressamente previsto dalla legge (art. 20 della legge n. 274/2000). Nè può rilevare la mancata previsione di una specifica ipotesi di nullità per l'inosservanza di tale formalità. Al riguardo appare opportuno ed esaustivo riportare letteralmente quanto sottolineato nella sua requisitoria (a pag. 3) dal Procuratore Generale: "...a voler seguite la tesi dell'accusa, nel caso di imputato non assistito da un difensore di fiducia e comparso o meno che fosse l'imputato medesimo all'udienza, il giudice del dibattimento dovrà provvedere finalmente alla nomina del difensore di ufficio e, conseguentemente, a rinotificare al primo ed a notificare al secondo il decreto di citazione: non è chi non veda l'appesantimento che ne deriverebbe all'ordinato svolgersi del giudizio".
Di abnormità, per l'indebita regressione del procedimento, può parlarsi nel caso di regressione finalizzata ad un adempimento non previsto dalla legge: nella concreta fattispecie, come detto, trattasi invece dell'adempimento di una formalità espressamente contemplata dalla legge. Giova ricordare che, come precisato nella giurisprudenza di questa Corte, anche a Sezioni Unite, l'atto abnorme è quello che, per la sua singolarità, si pone completamente al di fuori dell'ordinamento e determina la stasi del procedimento: orbene, è di tutta evidenza che, alla luce delle argomentazioni di cui sopra, nella concreta fattispecie non può certo definirsi singolare - e nemmeno causa di una stasi del procedimento - l'impugnato provvedimento atteso che rientra nei poteri del Giudice di Pace rilevare l'eventuale nullità della citazione. La insussistenza della abnormità rende dunque l'atto in questione inoppugnabile per il principio della tassatività delle impugnazioni (cfr., in proposito, Sez. 1^, n. 5646/99, P.M. in proc. Cimatti, RV. 212092); ne consegue la declaratoria di inammissibilità del proposto ricorso.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, il 11 maggio 2004.
Depositato in Cancelleria il 23 settembre 2004