CASS
Sentenza 7 luglio 2023
Sentenza 7 luglio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 07/07/2023, n. 29550 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 29550 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2023 |
Testo completo
SENTENZA Sul ricorso proposto da: IR EN, nato a [...] il [...], avverso l'ordinanza del 15/12/2022 del Tribunale di Campobasso;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione della causa svolta dal consigliere GI DA;
lette le conclusioni scritte del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale Mariaemanuela Guerra, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;
RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Campobasso, in sede di riesame avverso provvedimenti impositivi di misure cautelari reali, ha confermato il decreto di sequestro preventivo emesso dal Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale in data 11 novembre 2022, avente ad oggetto cinque pv Penale Sent. Sez. 2 Num. 29550 Anno 2023 Presidente: DI PAOLA SERGIO Relatore: SGADARI GIUSEPPE Data Udienza: 11/05/2023 immobili di fatto riconducibili al ricorrente EN IR ed a suoi familiari (in quanto di proprietà, in un caso della di lui madre CO OR e negli altri di una fondazione da lui costituita insieme alla moglie RO Perrino che ne era legale rappresentante), acquistati con denaro proveniente da tre società cooperative senza fine di lucro a sua volta di fatto gestite dal IR che, secondo la tesi accusatoria avallata dal Tribunale, avevano commesso il reato di appropriazione indebita/considerato quale delitto presupposto a quelli contestati di riciclaggio ed autoriciclaggio contenuti in numerosi capi di imputazione provvisoria. Ricorre per cassazione EN IR, deducendo: 1) violazione di legge in ordine alla configurabilità dei reati presupposto di appropriazione indebita;
2) violazione di legge per mancanza di motivazione in ordine alla configurabilità del reato presupposto di trasferimento di valori di cui al capo 48, collegato al sequestro di un immobile;
3) violazione di legge per avere il Tribunale ritenuto astrattamente configurabili i reati di riciclaggio ed autoriciclaggio ed in ordine alla individuazione del profitto di tali reati. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è inammissibile per carenza di interesse. Deve, in proposito, ricordarsi il pacifico principio di diritto secondo il quale l'indagato non titolare del bene oggetto di sequestro preventivo, astrattamente legittimato a presentare richiesta di riesame del titolo cautelare ai sensi dell'art. 322 cod. proc. pen., può proporre il gravame solo se vanta un interesse concreto ed attuale all'impugnazione, che deve corrispondere al risultato tipizzato dall'ordinamento per lo specifico schema procedimentale e che va individuato in quello alla restituzione della cosa come effetto del dissequestro (da ultimo, Sez. 3, n. 16352 del 11/01/2021, Di Luca, Rv. 281098; Sez. 5, n. 52060 del 30/10/2019, Angeli, Rv. 277753). Nel caso in esame, per sua stessa dichiarazione, il ricorrente si autodefinisce come mero gestore di fatto delle società interessate dalle vicende illecite (cooperative e fondazione), come tale non potendo vantare alcun titolo legale alla restituzione dei beni immobili di proprietà di terzi nell'eventualità che essi fossero dissequestrati. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa 2 GI/ delle Ammende, commisurata all'effettivo grado di colpa dello stesso ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deliberato in Roma, udienza in camera di consiglio del 11.05.2023. Il Consigliere estensore Il Presi.dente GI DA Serg LA Pat
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione della causa svolta dal consigliere GI DA;
lette le conclusioni scritte del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale Mariaemanuela Guerra, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;
RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Campobasso, in sede di riesame avverso provvedimenti impositivi di misure cautelari reali, ha confermato il decreto di sequestro preventivo emesso dal Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale in data 11 novembre 2022, avente ad oggetto cinque pv Penale Sent. Sez. 2 Num. 29550 Anno 2023 Presidente: DI PAOLA SERGIO Relatore: SGADARI GIUSEPPE Data Udienza: 11/05/2023 immobili di fatto riconducibili al ricorrente EN IR ed a suoi familiari (in quanto di proprietà, in un caso della di lui madre CO OR e negli altri di una fondazione da lui costituita insieme alla moglie RO Perrino che ne era legale rappresentante), acquistati con denaro proveniente da tre società cooperative senza fine di lucro a sua volta di fatto gestite dal IR che, secondo la tesi accusatoria avallata dal Tribunale, avevano commesso il reato di appropriazione indebita/considerato quale delitto presupposto a quelli contestati di riciclaggio ed autoriciclaggio contenuti in numerosi capi di imputazione provvisoria. Ricorre per cassazione EN IR, deducendo: 1) violazione di legge in ordine alla configurabilità dei reati presupposto di appropriazione indebita;
2) violazione di legge per mancanza di motivazione in ordine alla configurabilità del reato presupposto di trasferimento di valori di cui al capo 48, collegato al sequestro di un immobile;
3) violazione di legge per avere il Tribunale ritenuto astrattamente configurabili i reati di riciclaggio ed autoriciclaggio ed in ordine alla individuazione del profitto di tali reati. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è inammissibile per carenza di interesse. Deve, in proposito, ricordarsi il pacifico principio di diritto secondo il quale l'indagato non titolare del bene oggetto di sequestro preventivo, astrattamente legittimato a presentare richiesta di riesame del titolo cautelare ai sensi dell'art. 322 cod. proc. pen., può proporre il gravame solo se vanta un interesse concreto ed attuale all'impugnazione, che deve corrispondere al risultato tipizzato dall'ordinamento per lo specifico schema procedimentale e che va individuato in quello alla restituzione della cosa come effetto del dissequestro (da ultimo, Sez. 3, n. 16352 del 11/01/2021, Di Luca, Rv. 281098; Sez. 5, n. 52060 del 30/10/2019, Angeli, Rv. 277753). Nel caso in esame, per sua stessa dichiarazione, il ricorrente si autodefinisce come mero gestore di fatto delle società interessate dalle vicende illecite (cooperative e fondazione), come tale non potendo vantare alcun titolo legale alla restituzione dei beni immobili di proprietà di terzi nell'eventualità che essi fossero dissequestrati. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa 2 GI/ delle Ammende, commisurata all'effettivo grado di colpa dello stesso ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deliberato in Roma, udienza in camera di consiglio del 11.05.2023. Il Consigliere estensore Il Presi.dente GI DA Serg LA Pat