Sentenza 10 maggio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 10/05/2002, n. 6700 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6700 |
| Data del deposito : | 10 maggio 2002 |
Testo completo
Ce 72611 Л 067 00 / 02 REPUBBLICA T IN NOME DEL PO ORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE TRIBUTARIA Tributaria dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Giulio GRAZIADEI Presidente R.G.N. 23487/00 Consigliere Cron. 19160 Dott. Giuseppe Vito Antonio MAGNO Dott. Antonio MERONE Rep. - Rel. Consigliere Ud. 31/01/02 FICO Consigliere Dott. Nino C.C. Consigliere Dott. Giuseppe FALCONE CORTE SUPERAN C ALONE CAMPMONE CIVILE ha pronunciato la seguente 72611 SE N TENZA sul ricorso proposto da: MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
ricorrente
contro
LA IA;
intimata avversO la sentenza n. 310/99 della Commissione 2002 tributaria regionale di PERUGIA, depositata il W 569 26/11/99; -1- udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 31/01/02 dal Consigliere Dott. Antonio MERONE;
ai sensi della legge 89/01; lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. Maurizio VELARDI che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- Svolgimento del processo Comitian Go residente in uno dei comuni colpiti dagli eventi del 1984 dopo avere beneficiato della sospensione dal sismici pagamento delle imposte dirette, previsto dall'art. 13 quinques del d.l. 26 maggio 1984, convertito in legge 24 luglio 1984, n. 363, nella dichiarazione dei redditi dell'anno successivo detraeva dall'imponibile l'ammontare dell'imposta sospesa. che in aggiunta alla sospensione non L'Ufficio, ritenendo spettasse la detrazione, rideterminava 1'ammontare del reddito e notificava alimponibile con esclusione della stessa contribuente cartella di pagamento per la maggior somma. Il ricorso del contribuente veniva accolto dalla Commissione Tributaria Provinciale. Contro la sentenza della Commissione Tributaria Regionale, di conferma della precedente, ha proposto ricorso il Ministero delle Finanze, denunciando la violazione e Falsa applicazione degli artt. 28, della legge 13 maggio 1999, n. 133; 3, comma 2 bis, del 13, comma 1, della legge 27 d.l. 30 dicembre 1985, n. 971; dicembre 1997, n. 449; 10, della legge 28 febbraio 1986, n. 46 e 2 del DPR 597/1973. La parte intimata non ha presentato difese. Motivi della decisione Il ricorso deve essere rigettato. Infatti, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, "l'art. 3, secondo comma bis, del D.L. 30 dicembre 1935, n. 791, convertito con modificazioni in legge 28 febbraio 1986, n. 46 11 - quale prevede che le somme relative a pagamenti delle imposte dirette, sospese in virtù dell'art. 13 quinques del D.L. 26 maggio 1984 n. 159, convertito con modificazioni in legge 24 luglio 1984, 363, fino al 31 dicembre 1985 per i residenti nei comuni n. dell'Italia centrale e meridionale colpiti da eventi sismici, non concorrono alla formazione dell'imponibile ai fini dell' IRPEF € dell'ILOR in virtù dell'interpretazione autentica di cui all'art. 28 della legge 13 maggio 1999, n. 133, posto in relazione all'art. 11 della legge 18 febbraio 1999, n. 28, deve essere considerato quale norma introduttiva di un'ulteriore agevolazione, consistente nella rideterminazione dell'imponibile, dopo la scadenza della sospensione, al netto dei versamenti sospesi" (Cass. N. 4945/2000, 8659/2001, 10237/2001, 11248/2001). Non venendo addotte nuove e valide ragioni per discostarsi da. tale indirizzo il ricorso deve essere giurisprudenziale, rigettato, senza che occorra provvedere sulle spese del giudizio, atteso che la parte vittoriosa non ha svolto attività di difesa.
P.Q.M.
3бре тать 2002 La Corte rigetta il ricorso. Così deciso in Roma il Il Presidente Il Cons. Estensore оле The Lowerسما Ale IL CANCELLARECT NC sta DEPOSITATIMA 2002 Oggi IL CANCELLIERE IN NI