Sentenza 28 luglio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 28/07/2003, n. 11614 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11614 |
| Data del deposito : | 28 luglio 2003 |
Testo completo
Ce 65393 E 6 8 N 9 1 O I / Z 5 4 A / REPUBBLICA ITALIANA . I A 6 R 2 N R T . - A S R IN NOME DEL POPOLO ITALIANO I . B T Oggetto: Tassa di concessione go- P G . . U Q vernativa sulla società E L B L R L CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 1 1614/ 03 I A E R . A D B T I D SEHONE QUINT CIVI A S A T E N I E T 1 R S 3 N composta dagli Ill.mi Sigg Magis ati: E I K.G.N. 13355/1999 1 E A T S . Presidente Cron. 25489 E A N Bruno Saccucci M Giuseppe Vito Antonio Magno Consigliere Rep. Nino Fico Consigliere Ud. 10.02.2003 Vittorio Ragonesi Consigliere Achille Meloncelli Rel. Consigliere ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto dal Ministero delle finanze, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, presso la cui sede Roma, Via dei Portoghesi 12, è domiciliato;
CC 15864
- ricorrente -
contro
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE la DI srl;
CAMPIONE CIVILE - intintata N.8 65393 avverso la sentenza della Corte d'appello di Venezia 9 luglio 1998 n 1388/98, depositata il 28 luglio 1998; udita la relazione sulla causa svolta nell'udienza pubblica del 10 febbraio 2003 dal Cons. Achille Meloncelli;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Carlo Destro, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
نال 392 Svolgimento del processo 1.1. Il 22 giugno 1999, su richiesta del Ministro delle finanze, viene notificato alla Edil velox srl presso l'avvocato Pier Vettor Grimani, procura- tore costituito nel precedente grado di giudizio, un ricorso per la cassazione della sentenza della Corte d'appello di Venezia 9 luglio 1998, n. 1388/98, depositata il 28 luglio 1998, che, rigettato l'appello principale dell'Ammini- strazione finanziaria dello Stato, ha accolto per quanto di ragione l'appello incidentale della società e, per l'effetto, in parzile rifoma della sentenza del Tribunale di Venezia 29 luglio-24 settembre 1996, n. 2215, ha determinato in £17.500.000 la sorte capitale che l'Amministrazione deve restituire alla controparte, oltre agli interessi legali decorrenti dalle date specificate in mo- tivazione e fino al saldo.
1.2. I fatti che hanno preceduto la controversia in sede di legittimità sono i seguenti: con citazione notificata il 20 dicembre 1995 la DI SR conviene in giudizio, davanti al Tribunale di Venezia, l'Amministrazione finanziaria del- lo Stato, per sentirla condannare alla restituzione delle somme percepite a titolo di tassa annuale di concessione governativa sulle società, determinata in complessive lire 17.500.000, oltre a rivalutazione e a interessi dalla data del pagamento al saldo, oltreché alle spese di causa, con sentenza 29 luglio-24 settembre 1996 il giudice adito condanna l'am- ministrazione convenuta a pagare, in favore della società attrice, la somma di lire 15.271.000, oltre agli interessi legali dalla domanda al saldo e dichia- ra interamente compensate tra le parti le spese di causa;
الله -propone appello del Ministro delle finanze, sostenendo l'incompetenza ter- ritoriale del Tribunale di Venezia, l'inammissibilità e la decadenza dall'azio- ne della società, la non contrarietà all'ordinamento comunitario della norma- tiva nazionale in base alla quale la società appellata ha pagato il tributo e,in ogni caso, l'errore del primo giudice nel ritenere, in caso di decadenza, do- vuta la restituzione dell'intero tributo;
- la società appellata, oltre a resistere al gravame, propone appello incidenta- le, con il quale impugna la riduzione della somma da restituire in proporzio- ne al costo del servizio, la fissazione del momento di decorrenza degli inte- ressi nella data della domanda giudiziale anziché dalla data dell'istanza di rimborso in via amministrativa e la compensazione delle spese di causa;
- la Corte d'appello di Venezia decide nel senso ricordato al punto 1.1 con la sentenza ora impugnata per cassazione.
1.3. La sentenza della Corte d'appello di Venezia 9 luglio-28 luglio 1998, n. 1399/98, è, limitatamente ai motivi addotti nel ricorso per cassazio- ne, così motivata: per quanto concerne la non contrarietà all'ordinamento comunitario della normativa nazionale in base alla quale la società appellata ha pagato il tributo, si concorda con la sentenza delle Sezioni unite della Corte di cassazione 1996, n. 3458, secondo la quale la tassa annuale non può non essere considerata un tributo che cade sotto il divieto di cui all'art. 10 della Direttiva CEE n. 35/69; quanto agli interessi dovuti, nella sentenza si discute del loro ammontare in relazione al momento della decorrenza e non in relazione al tasso secondo il quale devono essere determinati. M 2.1. Il Ministro delle finanze ricorre per cassazione proponendo un solo motivo di impugnazione.
2.2. Il ricorrente conclude chiedendo che la sentenza impugnata sia cassata e che sia riconosciuto il diritto a detrarre dalle somme corrisposte l'importo della tassa per la prima iscrizione e della tassa annuale per l'iscri- zione di altri atti sociali, con applicazione, sulla somma che risulterà dovuta in restituzione, degli interessi del 2,50% decorrenti dalla data della doman- da. Con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio.
3. La società intimata non si costituisce in giudizio. Motivi della decisione 4.1. Con l'unico motivo di impugnazione il Ministro delle finanze denuncia la violazione e la falsa applicazione dell'art. 11 L. 23 dicembre 1998, n. 448. 4.2. Dopo aver ricordato che l'art. 11 L. 23 dicembre 1998, n. 448, stabilisce che la tassa per l'iscrizione dell'atto costitutivo è fissata per gli an- ni 1985-1992 in lire 500.000 per ogni tipo di società e che per gli stessi anni è dovuta per l'iscrizione di altri atti sociali una tassa, variabile secondo il ti- po di società, in misura forfettaria annuale, e che, nel comma terzo dello stesso articolo, si dispone che sulle somme da rimborsare sono dovuti gli in- teressi al tasso legale vigente alla data di entrata in vigore della legge (1° gennaio 1999) e, quindi, per effetto del DM 10 dicembre 1998, al tasso del 5,50%, con decorrenza dalla data della domanda di rimborso (anche in sede amministrativa), il ricorrente Ministro delle finanze deduce lo ius superve- niens e conseguentemente chiede il riconoscimento del diritto a detrarre dal- le somme corrisposte l'importo della tassa per la prima iscrizione e della tas- ML 4 sa annuale per l'iscrizione di altri atti sociali, liquidate in rapporto agli anni di iscrizione e al tipo di società, con conseguente applicazione, sulla somma che risulterà dovuta in restituzione, degli interessi del 2,50% decorrenti dal- la data della domanda.
4.3. Il ricorso è infondato.
4.3.1. Quanto alla prima deduzione tratta dal ricorrente dalla soprav- venienza dell'art. 11 L. 23 dicembre 1998, n. 448, secondo cui dall'importo eventualmente riconosciuto a titolo di rimborso alle società andrebbero de- tratte le somme dovute per l'iscrizione dell'atto costitutivo e degli altri atti sociali nella misura prevista dalla normativa sopravvenuta, il ricorso è in- fondato per le ragioni qui di seguito esposte. L'evoluzione della normativa sul regime della tassa di concessione governativa sulle società può essere così descritta: A) l'art. 10.1.c) della Direttiva n. 69/335/CEE del Consiglio, del 17 luglio 1969, concernente le imposte indirette sulla raccolta di capitali, dispone che Oltre all'imposta sui conferimenti, gli Stati membri non applicano, per quanto concerne le società..., nessuna altra imposizione, sotto qualsiasi for- ma: c) per l'immatricolazione o per qualsiasi altra formalità preliminare all'esercizio di un'attività, alla quale una società... può esser sottoposta in ra- gione della sua forma giuridica>>; in base all'art. 12 della stessa Direttiva, peraltro, Gli Stati membri possono applicare, in deroga alle disposizioni degli art. 10 e 11: ... e) diritti di carattere remunerativo>>; B) in vigenza di questa direttiva comunitaria la legislazione tributaria italia- na si è così progressivamente modellata: Ms 5 a) il DPR 26 ottobre 1972, n. 641, Tariffa Art. 4, prevede il versamento di lire 81.000 per l'iscrizione degli imprenditori nel registro delle imprese;
b) l'art.
3.18.1 DL 19 dicembre 1984, n. 853, convertito in L.17 febbraio 1985, n. 17, dispone che La tassa di concessione governativa per l'iscri- zione nel registro delle imprese è stabilita nella misura di lire cinque milioni per le società per azioni e in accomandita per azioni, di lire un milione per le società a responsabilità limitata e di lire centomila per le società di altro ti- po>>; c) l'art.
3.19 DL 19 dicembre 1984, n. 853, convertito in L. 17 febbraio 1985, n. 17, stabilisce, poi, che La tassa di cui al precedente comma è do- vuta, oltre che per l'iscrizione dell'atto costitutivo, entro il 30 giugno di cia- scun anno solare successivo>>; d) la tassa sull'iscrizione delle società è stata, poi, variamente modificata (art. 8 DL 30 maggio 1988, n. 173, convertito in L. 26 luglio 1988, n. 291; art. 36.8 DL 30 dicembre 1988, n. 550; art. 36.8 DL 2 marzo 1989, n. 69; art. 10.4 DL 11 luglio 1992, n. 333; DM 20 agosto 1992; art. 61.1 DL 30 agosto 1993, n. 331, convertito in L. 29 ottobre 1993, n. 427), ed è stata, in- fine, soppressa con l'art. 68.1.i) DLgs 26 ottobre 1995, n. 504. Quanto alla compatibilità tra la normazione statale italiana e la nor- mazione comunitaria si sono contrapposte due tesi: 1) quella favorevole alla compatibilità, secondo la quale la normazione statale sarebbe una deroga al- l'art. 10, fondata sull'art. 12.1.e) della Direttiva n. 335/69, che prevede che Gli stati membri possono applicare, in deroga alle disposizioni degli arti- coli 10 e 11: e) diritti di carattere remunerativo...>>; 2) quella sfavorevo- 6 le, secondo cui la tassa sull'iscrizione di società non corrisponde ad alcun diritto di carattere remunerativo. La questione è stata, poi, risolta dalla Corte di giustizia con la sen- tenza 20 aprile 1993, cause riunite C, 71/91 e C, 178/91, la quale ha deciso che, in tanto si ha remunerazione di un diritto, in quanto la somma pretesa sia ragionevolmente calcolata sul costo del servizio reso, e che la ragionevo- lezza non esiste se il costo assunto a base del calcolo non è quello della sin- gola operazione, ma il costo aggregato del servizio. A definire ancor più precisamente la soluzione della questione è in- tervenuta successivamente la Corte di cassazione, la quale ha riconosciuto incompatibile con gli art. 10 e 12 della Direttiva comunitaria la previsione di una tassa annuale di importo pari a quella dovuta per la prima iscrizione, considerato che il pagamento del tributo annuale non si sostituisce (ma si aggiunge ai diritti di cancelleria dovuti per ogni singola operazione sul regi- stro (ispezione o deposito di atti diversi dall'atto istitutivo) e che, se non si effettua alcuna operazione sul registro, la somma annualmente pagata non remunera alcunché, perché, in cambio di essa, non si riceve alcun servizio (Corte di cassazione 12 aprile 1996, n. 3458). L'art. 61.1 DL 30 agosto 1993, n. 331, convertito in L. 29 ottobre 1993, n. 427, ha dettato una nuova formulazione dell'art. 4 della Tariffa del- le tasse sulle concessioni governative annessa al DPR 26 ottobre 1972, n. 641, come sostituita dal DM 20 agosto 1992, nel senso che per le iscrizioni nel registro delle imprese relative a società nazionali e a società estere aventi la sede legale o l'oggetto principale nel territorio dello Stato, prevista tra l'al- tro dall'art. 3 DL 19 dicembre 1984, n. 853, convertito in L. 17 febbraio M7 1985, n. 17, si prevede una tassa di lire 500.000 per l'atto costitutivo e una tassa di lire 250.000 per gli altri atti sociali soggetti ad iscrizioni in base al codice civile. Ne è risultata così implicitamente abrogata la tassa annuale sulle società, mentre l'abrogazione espressa stata adottata solo con l'art. 68.1.i) DLgs 26 ottobre 1995, n. 504, ed è stata confermata dall'art.
3.138 L. 28 dicembre 1995, n. 549. In un assetto di diritto vivente così modellato, è stato adottato l'art. 11 L. 23 dicembre 1998, n. 448, il cui primo comma ha interpretato autenti- camente l'art. 61.1 DL 30 agosto 1993, n. 331, convertito in L. 29 ottobre 1993, n. 427, nel senso che la tassa sulle concessioni governative per le iscrizioni nel registro delle imprese, di cui all'art. 4 della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, nel testo modificato dallo stesso art. 61, è dovuta per gli anni 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991 e 1992, nella misura di lire cinquecentomila per l'iscrizione dell'atto costitutivo e nelle seguenti misure forfettarie annuali per l'iscrizione degli altri atti sociali, per ciascuno degli anni dal 1985 al 1992: a) per le società per azioni e in accomandita per azioni, lire settecentocin- quantamila;
b) per le società a responsabilità limitata, lire quattrocentomila;
c) per le società di altro tipo, lire novantamila>>. Il comma 2 dell'art. 11 L. 23 dicembre 1998, n. 448, prevede, poi, che Le società che negli anni in- dicati al comma 1 hanno corrisposto la tassa sulle concessioni governative per l'iscrizione nel registro delle imprese e quella annuale, ai sensi dell'art. 3, commi 18 e 19, del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17, possono ottenere il rimborso della differenza fra le somme versate e quelle dovute a norma del M. 8 citato comma 1, sempre che abbiano presentato istanza di rimborso nei ter- mini previsti dall'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 26 otto- bre 1972, n. 641>>. La normativa del 1998, tuttavia, non è tale da indurre a modificare la disciplina, quale si era consolidata in precedenza, della tassa sull'iscrizione delle società, perché la previsione di una tassa annuale di mantenimento del- l'iscrizione delle società nel registro delle imprese continua ad essere priva di legittimità. Infatti, l'art. 11 L. 23 dicembre 1998, n. 448, fissa con effica- cia retroattiva una nuova quantità di pari ammontare del contenuto di due - tributi di qualità diversa - la tassa sulle concessioni governative per l'iscri- zione dell'atto costitutivo e la tassa (annuale) sulle concessioni governative per l'iscrizione degli altri atti sociali , che sono specie dello stesso genere indicato come tassa sulle concessioni governative per le iscrizioni nel re- gistro delle imprese>>. Poiché è irragionevole ritenere che la quantità del contenuto della seconda specie di tributo, dato dalla tassa annuale per l'iscrizione degli atti sociali diversi dall'atto costitutivo, sia fissata in misura forfettaria e identica a quella del contenuto della prima specie di tributo, da- to dalla tassa iniziale per l'iscrizione dell'atto costitutivo, la tassa annuale si configura come un'imposizione altra", rispetto all'imposta sui conferimen- ti, che contrasta con l'art. 10.1.c) della Direttiva n. 69/335/CEE del Consi- glio, del 17 luglio 1969, perché, in mancanza di qualsiasi commisurazione con i costi sopportati dall'amministrazione per l'erogazione del servizio di certezza, non può configurarsi nemmeno come una deroga, ex art. 12 della stessa Direttiva, per i diritti di carattere remunerativo. M9 In conclusione, poiché la tassa annuale di mantenimento dell'iscri- zione della società nel registro delle imprese non è dovuta, non ha fonda- mento la pretesa del Ministro delle finanze a compensare la somma, che es- so è stato condannato a rimborsare perché indebitamente pagata dalla socie- tà, con quelle annuali da pagare per il mantenimento dell'iscrizione.
4.3.2. Per quel che riguarda, invece, la denuncia del Ministro ricor- rente relativa alla misura degli interessi, che dovrebbe essere contenuta al 2,5% dalla data della domanda, con esclusione della rivalutazione monetaria e degli interessi anatocistici, essa è inammissibile, perché la misura degli in- teressi non è mai stata oggetto di controversia nei precedenti gradi di giudi- zio e su di essa si è, pertanto, formato il giudicato, che preclude l'applica- zione dello ius superveniens in sede di legittimità.
5. Sulla base delle precedenti considerazioni il ricorso del Ministro delle finanze dev'essere rigettato.
6. Poiché la società intimata non si è costituita in giudizio, mancano i presupposti perché ci si pronunci sulle spese processuali relative al giudi- zio di cassazione.
PQM
la Corte rigetta il ricorso. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 10 febbraio 2003. Il Presidente зимо laeлечи Il relatore ed estensore A Meloncelli, M DI CA E R E 6 VIL CANCELLIERE P 5 8 N A U 9 . I O dott. Luigi Fiano S 1 I N / R Z 4 - / A A 6 B DEPOSITATO IN CANCELLERIA R T 2 T . U L S R L I . 28 LUG 2009 B I P A G . . R E D B T R oggi L IL CANCELLIERE C1 A E A T I A D 1 R dott. Luigi Riitano D I 3 S E 1 N E T E T . S A N N I E A M S E