Sentenza 16 marzo 2001
Massime • 1
È legittima la partecipazione del giudice delegato al collegio che decide sul reclamo ai sensi dell'art. 26 delle legge fall. avente ad oggetto il decreto emesso dallo stesso giudice delegato, trovando giustificazione detta partecipazione nel principio di concentrazione processuale di ogni controversia presso gli organi fallimentari e nella particolare posizione del giudice delegato (vedi Corte Cost. n. 363/1998).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 16/03/2001, n. 3831 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3831 |
| Data del deposito : | 16 marzo 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PASQUALE REALE - Presidente -
Dott. UGO RICCARDO PANEBIANCO - rel. Consigliere -
Dott. FRANCESCO FELICETTI - Consigliere -
Dott. GIUSEPPE SALMÈ - Consigliere -
Dott. PAOLO GIULIANI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
IC SU, elettivamente domiciliata in ROMA VIA FIRENZE 43, presso l'avvocato GINO PERROTTA, che la rappresenta e difende, giusta procura a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
IC IO, IC AN, IC EU, IC LO, elettivamente domiciliati in ROMA VIA BERTERO 31, presso l'avvocato ANTONELLA FLORITA, rappresentati e difesi dall'avvocato SANTO MANES, giusta procura a margine del controricorso;
- controricorrenti -
contro
LO RI, IC RT, IC NZ, IC VA, IC EU, IC BR;
- intimati -
avverso il decreto del Tribunale di PAOLA, depositato il 21/05/99;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/11/2000 dal Consigliere Dott. Ugo Riccardo PANEBIANCO;
udito per il ricorrente, l'Avvocato Perrotta, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Stefano SCHIROI che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con decreto del 20/21.5.1999 il Tribunale di Paola rigettava il reclamo proposto da SU ZI avverso il decreto con cui il giudice delegato, all'esito della procedura di concordato fallimentare omologato nell'ambito del fallimento di ZO ZI, aveva disposto la restituzione del residuo attivo agli aventi diritto, sostenendo che tale concordato non poteva essere qualificato come concordato con assuntore bensì come concordato con cessione di beni in quanto prevedeva il pagamento percentuale dei debiti mediante il ricavato della vendita di un bene compreso nell'attivo fallimentare, e che di conseguenza, assolto al pagamento della percentuale concordataria, si imponeva la restituzione, agli eredi di ZO ZI nel frattempo deceduto, dei beni e delle somme residuate.
Riteneva quindi che correttamente il giudice delegato, nell'autorizzare il curatore alla restituzione dell'attivo residuo agli aventi diritto, abbia escluso che SU ZI potesse considerarsi assuntrice e che opportunamente abbia mandato al curatore di versare le relative somme su un libretto di deposito bancario intestato congiuntamente agli aventi diritto, avendo peraltro costoro revocato (alcuni espressamente ed altri implicitamente) la procura alla coerede SU ZI, non potendo inoltre egli procedere alla divisione dell'attivo residuo per la evidente estraneità delle questioni connesse alla successione del fallito con le esigenze della procedura concorsuale ed essendo sempre consentito al titolare del diritto esercitarlo personalmente. Avverso tale decreto propone ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost. SU ZI, notificandolo ai coeredi IO, CO, EN, GL, RO, ZO, GI, LL ZI e RI LO, deducendo tre motivi di censura. Resistono con controricorso IO, CO, EN e GL ZI che eccepiscono preliminarmente l'inammissibilità del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente i controricorrenti eccepiscono l'inammissibilità del ricorso sia per mancanza di specificità della procura, non potendosi presumere che essa sia stata rilasciata per il giudizio di legittimità e sia per mancanza della data, con conseguente impossibilità di verificare la posteriorità del suo rilascio rispetto al provvedimento impugnato.
La dedotta eccezione, riguardante la nullità, sotto due profili, della procura rilasciata a margini del ricorso, è infondata.
L'asserita genericità del suo contenuto, perché privo dell'espressa indicazione che il suo rilascio è funzionale al ricorso per cassazione, non è idonea infatti ad escludere il requisito della specialità richiesto dall'art. 365 C.P.C., deducendosi inequivocabilmente tale requisito dalla stretta inerenza materiale della formula a stampa al ricorso, inerenza che consente di ritenere con certezza il riferimento della procura all'atto nel quale è incorporato (giurisprudenza consolidata).
Quanto alla mancata indicazione della data, si osserva che, se è pur vero che il mandato al difensore per proporre impugnazione deve essere conferito dopo la pubblicazione della sentenza ma prima della notifica dell'impugnazione medesima ai fini della sua ammissibilità, è anche vero che la sua corretta collocazione temporale può presumersi in mancanza di prova contraria che deve essere data da chi sostiene l'inosservanza di tale principio. Con il primo motivo di ricorso SU ZI denuncia eccesso di potere e violazione di legge, lamentando che il Tribunale abbia riconosciuto al giudice delegato il potere di procedere, accertata la completa esecuzione del concordato, alla distribuzione dei beni residui agli eredi, senza considerare che detti beni le erano stati trasferiti "ipso iure" in forza della sentenza di omologazione del concordato, quale che sia la figura in cui debba essere identificata (assuntrice, garante o rappresentante), a nulla rilevando a tal fine le intervenute revoche delle procure, peraltro avvenute solo da parte di alcuni degli eredi e dopo il passaggio in giudicato della sentenza di omologazione, quando gli effetti del trasferimento si erano già verificati.
La censura è infondata.
L'impugnato provvedimento, nell'interpretare il contenuto della sentenza di omologazione del concordato intervenuto nell'ambito del fallimento di ZO ZI, successivamente deceduto, ha ritenuto che non trattavasi di "concordato con assuntore" ma di "concordato con cessione di beni", contemplando il pagamento percentuale dei debiti mediante il ricavato della vendita di un bene compreso nell'attivo fallimentare.
Trattandosi di giudicato "esterno" rispetto al presente procedimento endofallimentare, la relativa interpretazione rientra nel libero apprezzamento del giudice di merito ed è, come tale, incensurabile in questa sede se immune da vizi logici o giuridici. Eventualità questa da escludere nel caso in esame, attesa la correttezza del l'argomentazione a sostegno del convincimento espresso, richiedendo, come è stato sostenuto, il concordato con assuntore l'accollo delle obbligazioni concordatarie da parte di un terzo, previa acquisizione delle attività fallimentari e non potendo la ricorrente considerarsi assuntrice in quanto coerede del defunto fallito e quindi parte necessaria della procedura, anche in qualità di rappresentante degli altri eredi, ai sensi dell'art. 12 comma 2 L.F..
In presenza di una tale diversa ipotesi di concordato, nessun trasferimento di beni ereditari a seguito del concordato è ravvisabile quindi a favore di SU ZI e correttamente pertanto il Tribunale, preso atto delle revoche delle procure da parte degli altri eredi in precedenza conferitele, ha ritenuto legittimo il provvedimento del giudice delegato che aveva disposto il deposito delle somme residue in un libretto bancario intestato congiuntamente agli eredi.
Con il secondo motivo la ricorrente deduce nullità del decreto e del procedimento sia perché, configurando il reclamo una vera e propria impugnazione, non poteva far parte del collegio lo stesso giudice delegato che aveva emesso il provvedimento impugnato, sia perché detto decreto è stato adottato senza il parere o l'intervento del P.M., sia perché la comparizione delle parti doveva essere disposta non già dal Tribunale ma dal Presidente del Tribunale non nella sua qualità di Presidente del Collegio e sia infine perché la data di fissazione della comparizione delle parti doveva essere comunicata solo alla ricorrente ed al curatore e non anche a tutti gli eredi, da considerarsi estranei alla procedura. Anche tale censura, con cui viene dedotta sotto vari profili la nullità del decreto del Tribunale e del relativo procedimento, è infondata.
Quanto al primo, riguardante la partecipazione del giudice delegato al collegio che decide sul reclamo ai sensi dell'art. 26 L.F., avente ad oggetto il decreto emesso dallo stesso giudice delegato, la questione è stata affrontata più volte da questa Corte che ha ritenuto legittima detta partecipazione, ravvisando la specifica ragione nel principio di concentrazione processuale di ogni controversia presso gli organi fallimentari e nella particolare posizione del giudice delegato (fra le tante Cass. 3518/99; Cass. 10788/97). La questione peraltro è stata anche sottoposta, sotto il profilo dell'art. 51 n. 4 C.P.C. e degli artt. 23, 25 n. 1 e 26 L.F. in relazione agli artt. 3 e 24 Cost., al vaglio della Corte Costituzionale che con sentenza n. 363 del 6.11.1998 l'ha dichiarata non fondata, sottolineando la rilevanza pubblicistica dell'istituto del fallimento, il principio della concentrazione di ogni controversia presso gli organi delle stesso fallimento e la natura del reclamo, da considerarsi inserito nell'ambito della stessa fase processuale.
Alla luce di tali risultanze processuali ogni ulteriore considerazione appare superflua.
Per quanto riguarda il mancato parere od il mancato intervento del P.M., la censura è palesemente infondata, non essendo ne' l'uno nè l'altro richiesti dall'art. 26 L.F..
Analogamente deve dirsi in ordine al provvedimento che ha disposto la comparizione delle parti sia per quanto riguarda il fatto che tale comparizione sia stata fissata dal Tribunale anziché dal Presidente, contenendo in ogni caso la firma del Presidente e non comportando la cosa alcun sostanziale pregiudizio alla ricorrente e sia per quanto concerne la sua comunicazione a tutti gli eredi, non potendosi dubitare del loro interesse alla partecipazione del procedimento promosso dalla ricorrente per sentirsi assegnare per intero l'importo residuo a discapito degli altri coeredi. Con il terzo motivo la ricorrente denuncia omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, lamentando che il Tribunale abbia ritenuto che non è possibile "procedere alla divisione dell'attivo residuo per la evidente estraneità delle questioni connesse alla successione del fallito con le esigenze della procedura concorsuale", senza considerare che l'intestazione del libretto bancario congiuntamente a tutti gli eredi equivale ad una divisione dell'attivo fallimentare.
La censura è inammissibile, essendo il ricorso per cassazione avverso il provvedimento in esame del Tribunale esperibile solo ai sensi dell'art. 111 Cost. per violazione di legge la quale, allorché si deduca il difetto di motivazione, è ravvisabile solo in casi di radicale carenza della stessa o di inidoneità a rivelare la "ratio decidendi" ovvero in presenza di argomentazioni fra loro inconciliabili.
Nessuna di tali ipotesi è riscontrabile infatti nel caso in esame, i cui elementi di contraddizione sono individuabili anzi nell'ambito della stessa censura in cui il deposito delle somme in un libretto bancario intestato congiuntamente agli eredi viene equiparato ad una divisione delle stesse.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento dell'onorario che liquida in L 5.000.000 oltre alle spese liquidate in L.
5.000.000 oltre alle spese liquidate in L. 120.000. Così deciso in Roma, il 20 novembre 2000.
Depositato in Cancelleria il 16 marzo 2001