Sentenza 25 settembre 2014
Massime • 1
In tema di stupefacenti, la disciplina di maggior favore per la fattispecie di lieve entità di cui all'art. 73, comma quinto, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 è da individuarsi, sia per le "droghe leggere" sia per le "droghe pesanti", in quella introdotta dal D.L. 20 marzo 2014, n. 36, convertito con modificazioni dalla legge 16 maggio 2014, n. 79, in considerazione del trattamento sanzionatorio applicabile, avuto riguardo anche alla sostituibilità della pena principale con il lavoro di pubblica utilità. (In applicazione del principio la Corte ha annullato con rinvio la sentenza impugnata, rimettendo al giudice di merito la rideterminazione della pena, fermo restando il giudizio di responsabilità dell'imputato; conf. nn. 44112 e 44136 del 2014, non mass.).
Commentario • 1
- 1. Il difficile percorso del TU 309/90Andrea Baiguera Altieri · https://www.filodiritto.com/ · 14 luglio 2020
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 25/09/2014, n. 44115 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 44115 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. BRUSCO Carlo Giuseppe - Presidente - del 25/09/2014
Dott. PICCIALLI Patrizia - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. ZOSO Liana Maria T. - Consigliere - N. 1693
Dott. GRASSO Giuseppe - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. IANNELLO Emilio - Consigliere - N. 5623/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ZI IS N. IL 12/05/1971;
avverso la sentenza n. 2634/2009 CORTE APPELLO di ANCONA, del 19/02/2013;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 25/09/2014 la relazione fatta dal Consigliere Dott. PATRIZIA PICCIALLI;
Udito il Procuratore Generale in perdona del Dott. SALZANO Francesco che ha concluso per l'annullamento con rinvio limitatamente al trattamento sanzionatorio.
RITENUTO IN FATTO
ZI IS ricorre avverso la sentenza di cui in epigrafe, che, parzialmente riformando in melius quella di primo grado, resa in esito a giudizio abbreviato l'ipotesi di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5, già riconosciuta in primo grado, è stata ritenuta prevalente sulla recidiva, con conseguente riduzione della pena, pur tuttavia l'ha riconosciuto colpevole delle plurime violazioni del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, contestategli detenzione a fini di spaccio di quantità imprecisate di cocaina e detenzione e cessione di cocaina, unificate ex art. 81 c.p., comma 2. Con il ricorso articola tre motivi.
Censura l'affermazione di responsabilità relativamente alla contestazione di detenzione ai fini di spaccio di quantità indeterminate di cocaina, sostenendo la carenza di prova, e conseguentemente chiede che venga eliminato l'aumento per la continuazione stabilito rispetto all'episodio di detenzione e cessione di cocaina.
Sostiene rispetto a tale ultimo episodio la carenza di prova della natura stupefacente della sostanza, sostenendo la carenza di accertamento tecnico e l'insufficienza della confessione. CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato, giacché a fronte di doppia conforme decisione di condanna, vuole introdurre una inammissibile censura di merito sull'apprezzamento del compendio probatorio, adeguatamente analizzato non solo ponendo in evidenza le parziali ammissioni dell'imputato, ma anche gli esiti delle intercettazioni, dal contenuto ritenuto inequivoco. Del resto, come è noto, per dimostrare il reato di cessione di droga non è necessario il sequestro della sostanza, con la conseguente sottoposizione della stessa ad analisi tecnica, potendosi pervenire a condanna allorquando emergano diversi ed in equivoci elementi della condotta incriminata. In tal senso, vale ricordare allora quella giurisprudenza secondo la quale, per provare appunto il delitto di spaccio di droga, non sono indispensabili il sequestro o il rinvenimento di sostanze stupefacenti, poiché la consumazione di tale reato può essere dimostrata attraverso le risultanze di altre fonti probatorie, quali le ammissioni dello stesso imputato, le deposizioni dei testimoni, gli accertamenti di polizia, le risultanze delle intercettazioni o qualsiasi altro elemento di significato univoco (Sezione 6, 14 ottobre 1986, Manara;
Sezione 4, 20 novembre 2003, De Lorenzo ed altri;
Sezione 4, 30 novembre 2005, Garuccio;
nonché, Sezione 4, 28 ottobre 2005, Secchi, che, nella specie, ha dedotto la prova del reato dal contenuto delle intercettazioni).
Nonostante ciò, si impone l'annullamento con rinvio, quanto al trattamento sanzionatorio. Risulta che il fatto è stato ritenuto di lieve entità.
La relativa disciplina sanzionatoria è rinvenibile ora nel disposto del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5 come da ultimo modificato dal D.L. n. 36 del 2014, convertito dalla L. n. 79 del 2014. La sanzione è stata ulteriormente ridotta, rispetto al precedente intervento realizzato con il D.L. n. 146 del 2013, convertito dalla legge n. 10 del 2014 intervento con cui, peraltro, l'ipotesi attenuata era stata trasformata in un reato autonomo: dalle pene della reclusione da uno a cinque anni e della multa da Euro 3.000 a Euro 26.000, si passa alle pene della reclusione da sei mesi a quattro anni e della multa da Euro 1032 a Euro 10.329. Si tratta, a ben vedere, della stessa pena prevista per i fatti lievi riguardanti droghe leggere tabelle 2^ e 4^ già prevista nell'art. 73, comma 5 prima delle modifiche introdotte dalla Legge Fini-Giovanardi. È il novum normativo più favorevole che deve trovare applicazione, ai sensi dell'art. 2 c.p., comma 4, onde evitare l'applicazione di una sanzione divenuta "illegale", anche per i fatti commessi sotto il vigore della previgente disciplina, laddove non definiti con sentenza irrevocabile.
In questa prospettiva, non è dubbio che sia il testo attuale quello più favorevole rispetto alle discipline previgenti. Ciò vuoi perché la natura di reato autonomo sottrae oggi la norma al bilanciamento con eventuali circostanze aggravanti, vuoi per il computo dei termini di custodia cautelare, vuoi per il computo della prescrizione, vuoi, soprattutto, sotto il profilo sanzionatorio le pene, già ridotte, con il D.L. n. 146 del 2013, convertito nella L. n. 10 del 2014, sono state ulteriormente abbassate e sono decisamente più favorevoli a quelle previste dalla Fini-Giovanardi e dallo stesso D.P.R. n. 309 del 1990, nel testo originario, relativamente alle pene ivi previste per le droghe "pesanti".
Tra l'altro, l'avvenuta reintroduzione della sostituibilità della pena principale con quella del lavoro di pubblica utilità prevista dalla L. n. 49 del 2006, ma inopinatamente dimenticata nel D.L. n. 146 del 2013, convertito nella L. n. 10 del 2014 è ulteriore argomento a supporto del fatto che la normativa più favorevole in concreto è quella ora introdotta.
In definitiva, è da ritenere che norma più favorevole non possa che essere, sia per i fatti lievi riguardanti droghe pesanti, che per i fatti lievi riguardanti droghe leggere, quella introdotta con la normativa di cui al D.L. n. 36 del 2014, convertito dalla L. n. 79 del 2014, sensibilmente più contenuta rispetto a quelle che nel tempo si sono susseguite.
Si impone quindi l'annullamento con rinvio: il giudice di appello, fermo il giudizio di responsabilità, per quanto detto, dovrà provvedere a rideterminare la pena.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio e rinvia sul punto alla Corte d' Appello di Perugia. Rigetta il ricorso nel resto.
Così deciso in Roma, il 25 settembre 2014.
Depositato in Cancelleria il 23 ottobre 2014