Sentenza 30 gennaio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 30/01/2002, n. 1262 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1262 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2002 |
Testo completo
Aula 'B' IN NOME DEL POPOLO ITALIANO0 1 2 62 /02 REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMEDICASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Erminio RAVAGNANI Presidente R.G.N. 18872/99 Consigliere Cron. 3073 Dott. Bruno BATTIMIELLO Dott. Antonio LAMORGESE Consigliere - Rep. Dott. Florindo MINICHIELLO Consigliere Ud. 12/11/01 Dott. Giancarlo D'AGOSTINO Rel. Consigliere ha pronunciato la seguente S E N TENZA sul ricorso proposto da: FFSS S.P.A. - FERROVIE DELLO STATO SOCIETA' DI TRASPORTI E SERVIZI PER AZIONI, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DI RIPETTA 221 presso lo studio che lo rappresenta edell'avvocato GERARDO VESCI, difende, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
MONTINI ALDO;
- intimato 2001 avverso la sentenza n. 15293/99 del Tribunale di ROMA, 4364 depositata il 18/08/99 R.G.N. 5992/95; -1- udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12/11/01 dal Consigliere Dott. Giancarlo D'AGOSTINO; udito l'Avvocato GARLATTI per delega VESCI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giovanni GIACALONE che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. -2- 1 18872/99 Svolgimento del processo Il Tribunale di Roma, con la decisione indicata in epigrafe, ha dichiarato l'appello delle ER DEinammissibile ST s.p.a. avverso la sentenza con la quale il Pretore di questa città aveva condannato detta società al pagamento di somme di danaro in favore della parte appellata. In motivazione il Tribunale ha rilevato la carenza di poteri della società in capo al dirigente (dott.rappresentativi IN) che risulta aver conferito il mandato difensivo in nome e per conto della società appellante, in quanto la procura speciale conferita al predetto funzionario dall'Amministratore unico delle ER ( atto del 26.5.1993 rep. 9705 del notaio Falcone) non appariva idonea ad investire il rappresentante anche dei necessari poteri di rappresentanza sostanziale della società, unitamente a quelli di rappresentanza processuale, e si poneva quindi in contrasto con il noto principio secondo cui il potere di rappresentanza processuale e quindi anche la - facoltà di nominare difensori non può essere scisso dal - potere di rappresentanza sostanziale in ordine al rapporto dedotto in giudizio. Avverso detta sentenza le ER DE ST (ora Rete Ferroviaria Italiana s.p.a.) hanno proposto ricorso per cassazione con due motivi. L'intimato non si è costituito. Con Motivi della decisione Con il primo motivo la ricorrente deduce omessa ed insufficiente motivazione, nonché violazione degli articoli 75 e 77 c.p.c., e lamenta che erroneamente il Tribunale ha ritenuto non idonea la procura speciale del 26 maggio 1993 rep. 2 9705 notar Falcone a conferire la rappresentanza processuale delle ER DE ST al dott. IN (ed il conseguente difetto DE ius postulandi del difensore da questi nominato). Secondo la società, invece, la procura in questione avrebbe conferito al dirigente, oltre ai poteri processuali, anche poteri di rappresentanza sostanziale. Il motivo di ricorso è fondato. Sulla questione della validità della procura al dott. IN rep. n. 9705 nota Falcone, entrata in contestazione nel presente giudizio, questa Corte si è ripetutamente pronunciata. In particolare, con la sentenza n. 4666 del 1998 le Sezioni Unite, componendo un contrasto insorto tra le sezioni semplici, hanno posto in luce che la procura conferita, anche a fini di rappresentanza processuale, dal legale rappresentante delle Dejot ER DE ST a dirigenti preposti ad un settore aziendale, come quello degli affari legali "presuppone e conferma un assetto organizzativo interno della società ricorrente, tale da doverne desumere la sussistenza di una rappresentanza institoria dei nominati procuratori speciali ad un coacervo di rapporti costituenti un settore dell'azienda ed aventi il comune denominatore dell'essere oggetto di controversia. In buona sostanza in presenza di rapporti così caratterizzati, i relativi poteri di gestione negoziale e processuale vengono affidati ai responsabili della struttura organizzativa specificamente attrezzata per siffatte evenienze". Con la stessa sentenza è stato, inoltre, sottolineato che "l'ausiliare dipendente dell'imprenditore il quale vanti poteri dirigenziali e di gestione di un determinato settore aziendale, sì da venire in relazione con terzi per la conclusione di affari pertinenti al medesimo settore, 3 implicitamente agisce nel presupposto di una "contemplatio domini", ed impegna la responsabilità dell'impresa per gli atti che rientrano nell'esercizio delle sue funzioni, indipendentemente dallo specifico conferimento di procure, in quanto il potere di rappresentanza costituisce effetto naturale della sua collocazione nell'organizzazione dell'impresa". A questi principi si è costantemente uniformata la successiva giurisprudenza della Corte (cfr. tra le tante Cass. n. 8558 del 2000, Cass. n. 7173 del 2001). Orbene, il Collegio condivide e fa proprie queste osservazioni, dalle quali si desume non solo che la procura in contestazione conferisce al procuratore ad un tempo poteri sostanziali e processuali, ma anche che tale conferimento non è дорог indiscriminato e riguarda, per contro, un numero determinato di affari, individualmente ben identificabili in relazione alla riferibilità al settore aziendale di competenza del procuratore, sicchè non ne risulta alcun vulnus né al principio statutario della legittimazione esclusiva del Consiglio di amministrazione al conferimento del potere rappresentativo della società (del quale non vi è, nella specie, trasmigrazione a terzi nella sua integrità, ma solo relativamente al compimento di un numero definito di affari), né alla regola posta dallo stesso Consiglio della possibilità di delega della rappresentanza processuale limitatamente a singoli giudizi. con il quale si deduceIl secondo motivo di ricorso violazione degli artt. 1362 e 1372 c.c. in relazione all'art. 38 CCNL del 18.7.1990 e vizio di motivazione - è inammissibile in quanto con esso vengono prospettate questioni attinenti al merito della controversia assolutamente non prese in esame dalla sentenza impugnata, atteso che il Tribunale si è limitato a dichiarare inammissibile l'appello proposto dalle ER DE ST. In definitiva deve essere accolto il primo motivo di ricorso, mentre il secondo deve essere dichiarato inammissibile, la sentenza impugnata deve essere cassata e la causa deve essere rinviata per un nuovo esame ad altro giudice, designato in dispositivo. Sussistono giusti motivi per compensare interamente tra le parti le spese del presente giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso e dichiara cassa la sentenza impugnata e rinviainammissibile il secondo, alla Corte di Appello di Roma. Compensa tra le parti le spese del presente giudizio di cassazione. Così deciso in Roma il 12 novembre 2001 Il Cons. estensore Il Presidente Jiments Odgostins unin. ESENTE DA IMPOSTA DI BOLLO, DI REGISTRO, E DA OGINI SPESA, TASSA Phillie © DIRITTO AI SENSI DELL'ART. 10 DELLA LEGGE 11-8-73 M. 533 IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria 30 GEN. 2002 oggi, IL CANCELLIERE