Cass. pen., sez. II, sentenza 18/02/2026, n. 6704
CASS
Sentenza 18 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Vizio della motivazione sulla riduzione di pena

    La Corte di appello ha giustificato la riduzione di pena per la ritenuta prevalenza dell'attenuante del risarcimento del danno e delle attenuanti generiche, in ragione della gravità delle condotte, commesse con dolo particolarmente intenso nei confronti di soggetto che svolgeva attività imprenditoriale, richiamando parametri dell'art. 133 c.p.

  • Rigettato
    Vizio della motivazione sulla riduzione di pena

    La Corte di appello ha giustificato la riduzione di pena per la ritenuta prevalenza dell'attenuante del risarcimento del danno e delle attenuanti generiche, in ragione della gravità delle condotte, commesse con dolo particolarmente intenso nei confronti di soggetto che svolgeva attività imprenditoriale, richiamando parametri dell'art. 133 c.p.

  • Rigettato
    Vizio della motivazione sulla riduzione di pena

    La Corte di appello ha giustificato la riduzione di pena per la ritenuta prevalenza dell'attenuante del risarcimento del danno e delle attenuanti generiche, in ragione della gravità delle condotte, commesse con dolo particolarmente intenso nei confronti di soggetto che svolgeva attività imprenditoriale, richiamando parametri dell'art. 133 c.p.

  • Rigettato
    Vizio della motivazione sulla riduzione della pena base e dell'aumento per continuazione

    L'unico motivo di appello al quale il ricorrente non aveva rinunciato era inerente al giudizio di bilanciamento tra circostanze eterogenee. La pena detentiva base è stata determinata nel minimo edittale e non è stato calcolato alcun aumento per la continuazione interna al reato.

  • Rigettato
    Vizio della motivazione sulla riduzione di pena

    La Corte di appello ha giustificato la riduzione di pena per la ritenuta prevalenza dell'attenuante del risarcimento del danno e delle attenuanti generiche, in ragione della gravità delle condotte, commesse con dolo particolarmente intenso nei confronti di soggetto che svolgeva attività imprenditoriale, richiamando parametri dell'art. 133 c.p.

  • Rigettato
    Vizio della motivazione sulla riduzione di pena

    La Corte di appello ha giustificato la riduzione di pena per la ritenuta prevalenza dell'attenuante del risarcimento del danno e delle attenuanti generiche, in ragione della gravità delle condotte, commesse con dolo particolarmente intenso nei confronti di soggetto che svolgeva attività imprenditoriale, richiamando parametri dell'art. 133 c.p.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. II, sentenza 18/02/2026, n. 6704
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 6704
    Data del deposito : 18 febbraio 2026

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