Sentenza 26 agosto 2003
Massime • 1
In tema di prestazioni dei medici specialisti ambulatoriali, le modalità organizzative da convenire tra il medico e la USL, previste dall'art. 19 del d.p.r. n. 316 del 1990, per l'esecuzione delle prestazioni di particolare impegno professionale, riguardano soltanto le modalità di esecuzione dell'intervento di particolare importanza, e non la scelta dello specialista di effettuare l'intervento stesso; in mancanza di uno specifico accordo tra lo specialista e la USL circa le modalità organizzative per l'esecuzione di tali interventi, la conoscenza da parte della struttura dell'avvenuta effettuazione di essi da parte dello specialista, non seguita dall'invito a convenire le modalità organizzative di esecuzione di tale tipo di interventi, fa presumere che l'USL non ritenesse necessario concordare diverse modalità organizzative.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 26/08/2003, n. 12497 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12497 |
| Data del deposito : | 26 agosto 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MATTONE Sergio - Presidente -
Dott. MAZZARELLA Giovanni - Consigliere -
Dott. STILE Paolo - Consigliere -
Dott. CATALDI Grazia - rel. Consigliere -
Dott. DI IASI Camilla - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
HI TO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CALABRIA 56, presso lo studio dell'avvocato TO D'AMATO, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato GIULIO D'ANDREA, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
GESTIONE LIQUIDATORIA USL/37 NAPOLI, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA PO 24, presso lo studio dell'avvocato VINCENZO BRUNETTI, rappresentato e difeso dagli avvocati GABRIELE LANZARA, ALBERICO SELVAGGI, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 4860/00 del Tribunale di NAPOLI, depositata il 26/10/00 R.G.N. 47650/96;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 04/03/03 dal Consigliere Dott. Grazia CATALDI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Riccardo FUZIO che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Pretore di Napoli rigettava il ricorso col quale il Dott. Antonio Richiello, medico specialista convenzionato con la USL n.37 di Napoli per la fisiocinesiterapia, chiedeva la condanna della Gestione Liquidatoria della stessa USL al pagamento del compenso relativo alle prestazioni di "particolare impegno professionale" previste dal D.P.R. 316/90 svolte negli anni 1991, 1992 e nei primi cinque mesi dell'anno 1993.
Avverso la decisione di primo grado il sanitario proponeva appello al Tribunale di Napoli che lo rigettava rilevando che l'art.19 del D.P.R./90, nel disciplinare le prestazioni di particolare impegno professionale, le inseriva nell'ambito di "modalità organizzative convenute con la stessa USL"; osservava che, se pure la norma configurava una organizzazione degli interventi concordata tra specialista e USL, non poteva trascurarsi che quest'ultima rivestiva comunque la qualità di committente delle prestazioni in oggetto, sicché nel tipico atteggiarsi delle attività parasubordinate spiegate nel quadro di una collaborazione continuativa e coordinata, sussisteva sempre il momento direttivo del committente. In tale contesto la disposizione della USL del febbraio 1991, che disponeva che il diritto a compenso per le prestazioni di particolare impegno professionale era subordinato alla preventiva comunicazione del medico specialista e alla autorizzazione del Dirigente del Poliambulatorio, era del tutto legittima in quanto si iscriveva nelle tipiche modalità di gestione della struttura aziendale, necessarie e propedeutiche alla concreta inserzione dell'opera del professionista nel proprio ambito: sicché in mancanza di preventiva autorizzazione doveva escludersi la configurabilità del diritto al compenso.
Per la Cassazione della sentenza del Tribunale il Dott. Richiello propone ricorso basato su un unico motivo.
La Gestione Liquidatoria dell'USL 37 si è costituita con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Denunciando violazione ed errata applicazione degli artt. 18, e 19 del D.P.R. 316/90, che recepisce l'accordo collettivo nazionale per la regolamentazione dei rapporti con i medici specialistici ambulatoriali del 30 giugno 1988, nonché violazione ed errata applicazione dell'art. 360 nn. 3 e 5 per insufficiente, contraddittoria ed illogica motivazione, il ricorrente censura la sentenza impugnata per avere il Tribunale ritenuto che la Direzione della Usl, che è pur sempre un ufficio amministrativo, sarebbe potuta intervenire nel giudizio dello specialista e non concedere l'autorizzazione, in violazione degli stessi principi che regolano la professione sanitaria, ribaditi nel D.P.R. 316/90, che attribuiscono al medico specialista la piena autonomia nel porre la diagnosi e nel decidere gli interventi terapeutici necessari. Anche se l'art. 19 del citato D.P.R. 316/90, nel disciplinare le prestazioni del professionista di particolare impegno professionale, specifica la necessità di organizzarsi con la USL, tale necessità organizzativa è finalizzata, a parere del ricorrente, allo scopo di migliorare la qualità e l'efficienza dei servizi e non per consentire all'Amministrazione di accordare o meno l'esecuzione dell'intervento di particolare impegno professionale, essendo rimessa al prudente apprezzamento del medico la decisione di effettuare o meno l'intervento . Sotto questo profilo il ricorrente deduce che la Usl veniva mensilmente informata degli interventi di particolare impegno professionale da lui posti in essere e non è mai intervenuta per concordare modalità diverse in ordine all'organizzazione del lavoro.
Il motivo è fondato.
L'art.19 del D.P.R. n.316 del 1990, che recepisce l'accordo collettivo nazionale per la regolamentazione dei rapporti con i medici specialistici ambulatoriali del 3 giugno 1988, stabilisce :
a) che lo specialista, salvo controindicazioni cliniche, è tenuto ad effettuare, secondo modalità organizzative convenute con le UU.SS.LL., durante il normale orario di servizio, gli atti e gli interventi di particolare impegno professionale previsti nell'allegato "C"; b) che nell'espletamento di tali interventi allo specialista è attribuito un emolumento forfettario aggiuntivo calcolato sul compenso orario dovuto ai sensi dell'art.32, rapportato al tempo di esecuzione indicato a fianco di ciascuna prestazione;
compenso da corrispondere con cadenza trimestrale e che in ogni caso, non può superare il cinquanta per cento dei compensi orari spettanti allo specialista.
L'allegato "C" elenca, poi, per ciascuna specializzazione, le diverse prestazioni ed i tempi di esecuzione delle medesime. Proprio con riferimento all'art. 19 del D.P.R. n.316 del 1990, le Sezioni Unite di questa Corte, intervenuta in sede di regolamento preventivo di giurisdizione in analoga fattispecie, non solo hanno rilevato che il rapporto libero professionale parasubordinato esistente tra medico specialista convenzionato e USL si svolge, di norma, su un piano paritetico, ma più, in particolare, che la disposizione di cui all'art. 19 del D.P.R. n.316/90 prevede espressamente che le modalità organizzative siano "convenute", con ciò escludendo l'emanazione di atti autoritativi generali da parte dell'ente pubblico, idonei ad incidere sulla consistenza delle posizioni soggettive dei medici (Cass. Sezioni Unite 8 giugno 1993 n. 6371). La decisione impugnata non si è attenuta ai principi espressi nella richiamata sentenza delle Sezioni Unite, che questa Corte condivide, circa la pariteticità tra il medico e la Usl e la necessità che "le modalità organizzative", relative agli atti e gli interventi di particolare impegno professionale, siano "concordate" , escludendo così atti autoritativi;
d'altra parte i giudici del merito hanno omesso del tutto di considerare la particolarità della professione medica che si basa sulla diagnosi e sulla scelta della terapia ritenuta opportuna dal sanitario, particolarità che la norma ha evidentemente tenuto presente allorché fa riferimento alle "modalità organizzative" e non alla scelta sull'effettuazione dell'intervento, sicché è doveroso ritenere che gli accordi previsti dalla norma riguardavano soltanto la definizione delle modalità di esecuzione della prestazione nell'ambito della struttura e dell'organizzazione aziendale. Va esclusa quindi la necessità di una autorizzazione da parte della dirigenza dell'USL circa l'effettuazione dell'intervento di particolare impegno professionale, con conseguente disapplicazione di provvedimenti della Usl che la prevedo;
in mancanza poi di un espresso accordo delle parti circa le modalità organizzative della esecuzione dell'intervento, la circostanza, non contestata, che lo specialista ha sempre mensilmente comunicato alla USL, con riepilogo controfirmato dall'infermiera e dal funzionario responsabile dell'ambulatorio, gli interventi eseguiti senza ricevere alcun invito da parte della USL a concordare modalità organizzative per l'esecuzione degli interventi di particolare importanza, fa ritenere che la USL non abbia ritenuto necessario un accordo per stabilire modalità organizzative per la esecuzione di tali interventi diverse da quelle di fatto adottate.
Il ricorso va pertanto accolto.
La sentenza impugnata va dunque cassata e la causa va rinviata ad altro giudice, individuato nella Corte di Appello di Salerno, che nel deciderla si atterrà al seguente principio: "le modalità organizzative" da convenire tra il medico e la USL, previste dall'art. 19 del D.P.R. 316 del 19%, riguardano soltanto le modalità di esecuzione dell'intervento di particolare importanza e non la scelta dello specialista di effettuare l'intervento stesso;
in mancanza di uno specifico accordo intervenuto tra lo specialista e la USL circa le modalità organizzative per l'esecuzione degli interventi di particolare importanza, la conoscenza da parte della struttura dell'avvenuta effettuazione da parte dello specialista di interventi di tale tipo, non seguita dall'invito a convenire le modalità organizzative di esecuzione degli interventi stessi, fa presumere che l'USL non ritenesse necessario concordare diverse modalità organizzative. Il giudice del rinvio provvedere anche a regolare le spese del giudizio di Cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per il regolamento delle spese del giudizio di Cassazione, alla Corte di Appello di Salerno.
Così deciso in Roma, il 4 marzo 2003.
Depositato in Cancelleria il 26 agosto 2003