Sentenza 30 marzo 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 30/03/2001, n. 4694 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4694 |
| Data del deposito : | 30 marzo 2001 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA 04694/01 COPTE IN ASSAZIONE LA per cute 3000 SEZIONE PRIMA CIVILE IL CANCELLIERE OGGETTO: Rilascio di terreno e risarcimento danni. Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Pasquale REALE PRESIDENTE R.G.N. 7319/99 Dott. AR ADAMO CONSIGLIERE Dott. Massimo BONOMO CONSIGLIERE Cron. 10 441 Dott. Sergio DI AMATO CONSIGLIERE Rep. 16 25 Dott. Paolo GIULIANI CONSIGLIERE Rel. ha pronunciato la seguente Ud. 18.1.2001 SENTENZA sul ricorso proposto da OL EL BR, ND AL e IA AL, elettivamente domiciliate in Roma, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentate e difese dall'Avv. Giovanni COni del foro di Cagliari in forza di procura speciale a margine del ricorso
- RICORRENTI -
CONTRO
COMUNE di BUGGERRU
- INTIMATO -
E VARIE DEV 137 3004 avverso la sentenza della Corte di Appello di Cagliari n.44 pubblicata il 3.2.1998. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18.1.2001 dal Consigliere Dott. Paolo Giuliani. Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Fulvio Uccella, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO EL PROCESSO Con atto di citazione notificato il 13.1.1990, AR CO, premesso che il Comune di Buggerru aveva nel 1985 occupato senza titolo ed illegittimamente un terreno di sua proprietà sito nell'agro omonimo (località "Monte Rosmarino”) adibendolo a parcheggio pubblico, conveniva davanti al Tribunale di Cagliari il suddetto Comune chiedendone, in via principale, la condanna al rilascio dell'immobile e, in via subordinata, per l'ipotesi in cui si fosse accertata una irreversibile destinazione del fondo occupato alla realizzazione di un'opera pubblica con relativa estinzione del diritto di proprietà del privato, la condanna al risarcimento dei danni. Costituitosi, il convenuto non contestava l'avvenuta occupazione del terreno dell'attore, precisando tuttavia che la stessa era avvenuta nel corso dei lavori di allargamento e sistemazione di una strada pubblica (denominata "Via dell'Autonomia") e che il tratto impegnato allo scopo indicato era di tale minima estensione da consentire di quantificare il risarcimento del danno in misura pari al valore delle migliorie che i lavori eseguiti avevano apportato alla restante parte del fondo, onde chiedeva il rigetto della domanda avversaria e, in via riconvenzionale, la compensazione tra il credito vantato dal CO per la perdita del diritto di proprietà su una porzione del terreno ed il credito vantato dal 2 Comune per le suddette migliorie. Il Tribunale adito, con sentenza del 4.10.1994, rigettava la domanda principale, accoglieva la domanda subordinata di risarcimento dei danni e condannava il Comune medesimo al pagamento della complessiva somma di lire 810.9345, oltre gli accessori. Avverso la decisione, proponeva appello il CO deducendo che il primo giudice: a) avesse ingiustamente ritenuto la sussistenza dei presupposti della c.d. appropriazione acquisitiva, posto che l'area in oggetto era stata occupata dal Comune sine titulo e senza che fosse stata previamente dichiarata la pubblica utilità dell'opera che questo intendeva realizzare;
b) avesse ingiustamente disatteso le risultanze e gli accertamenti di cui alla relazione d'ufficio; avesse ingiustamente limitato la valutazione del danno a mq.144, anziché all'intera superficie del lotto, essendo stato compromesso dall'occupazione tutto il terreno, reso inutilizzabile anche nella parte residua. Resisteva nel grado l'appellato, chiedendo il rigetto del gravame e spiegando a propria volta appello incidentale contro la determinazione del danno, superiore a quello effettivamente causato. La Corte di Appello di Cagliari, con sentenza del 5.12.1997/3.2.1998, rigettava entrambi gli appelli e, per l'effetto, confermava la sentenza impugnata, assumendo: a) che la domanda proposta in via principale dal CO non fosse suscettibile di accoglimento, in quanto l'opera realizzata dal Comune aveva provocato, nella parte occupata, una irreversibile trasformazione del fondo preesistente, tale da 3 determinare l'impossibilità giuridica della restituzione del bene al privato per non essere il bene medesimo più capace di venire utilizzato in conformità alla sua precedente destinazione, trattandosi di una porzione di suolo ormai incorporata nel sedime stradale;
b) che l'occupazione fosse in effetti avvenuta senza titolo ed, in particolare, senza una preventiva dichiarazione di pubblica utilità, onde non si era prodotto il fenomeno dell'occupazione acquisitiva;
c) che, tuttavia, ricorrendo la materiale irreversibilità della trasformazione del fondo, non potesse ordinarsi la restituzione dei mq.144 occupati per l'allargamento del sedime stradale, sicché giustamente il primo giudice aveva accolto la domanda subordinata di risarcimento dei danni;
d) che il calcolo del danno operato dal Tribunale con riferimento alla porzione occupata apparisse esatto, atteso che, per un verso, nessun pregiudizio patrimoniale era derivato al CO in relazione alla superficie non interessata dal sedime stradale, mentre, per altro verso, non poteva trovare applicazione né l'art. 5 bis della legge n.359 del 1992, operando questo nell'ipotesi di espropriazione per pubblica utilità, né la norma di cui alla legge n.662 del 1996, avendo questa esteso sì i criteri di calcolo previsti dall'indicato art.5 bis alla determinazione del risarcimento dei danni derivanti da occupazione illegittima, ma con riferimento, tuttavia, soltanto alle aree edificabili. Avverso tale sentenza, propongono ricorso per cassazione OL DE RO, ND CO e IA CO, siccome eredi di AR CO in veste, rispettivamente, di coniuge e di figlie di questo, deducendo due motivi di gravame, illustrati da memoria, ai quali non resiste il Comune di Buggerru. 4 MOTIVI ELLA DECISIONE Il ricorso è inammissibile. Colui il quale, infatti, nell'asserita veste di erede della persona che abbia partecipato al precedente grado del giudizio di merito, impugni per cassazione la sentenza emanata nei confronti del dante causa, non essendo stato parte di tale giudizio, deve provare, tramite le produzioni consentite dall'art.372 c.p.c., sia il fatto storico del decesso della parte originaria del giudizio medesimo sia la dedotta sua qualità (ad esempio, mediante produzione del certificato di morte del de cuius e della conseguente denuncia di successione, ovvero di atti notori), così dimostrando la ricorrenza dei presupposti che giustificano l'applicazione dell'art. 110 c.p.c. e, quindi, la proposizione del gravame a proprio nome, laddove, in difetto di una simile prova, si palesa l'insussistenza della legittimazione ad agire la cui mancanza è rilevabile anche d'ufficio siccome attiene alla regolare costituzione del contraddittorio, restando rimesso alla stessa Corte di cassazione, qualora l'intimato si sia costituito, valutare se l'avvenuta successione sia stata riconosciuta da quest'ultimo, espressamente o tacitamente, nonché se il ricorrente possa reputarsi dispensato da quell'onere, mentre, nel caso di apposita contestazione o di mancata costituzione dell'intimato, la quale non equivale ad implicito riconoscimento della legittimazione medesima, siffatto onere deve necessariamente essere assolto dall'interessato, pena l'inammissibilità del ricorso (Cass. 26 febbraio 1993, n.2424; Cass. 3 gennaio 1994, n.1; Cass. 9 febbraio 1994, n.1345; Cass. 24 febbraio 1995, n.2119; Cass. 7 novembre 1996, n.9718; Cass. 14 ottobre 1997, n.10022; Cass. 1° marzo 2000, n.2292; Cass. 21 marzo 2000, n.3299). Nella specie, premesso che l'impugnata sentenza risulta pronunciata nei 5 confronti di “CO AR”, si osserva che le odierne ricorrenti se ne sono espressamente dichiarate in ricorso “eredi...quali rispettivamente coniuge e figlie", laddove, tuttavia, non essendosi peraltro costituito in questa sede l'intimato Comune di Buggerru, le medesime ricorrenti non hanno fornito nessuna prova di tale asserita qualità, che, pure, poteva essere offerta fino al momento dell'inizio della relazione alla pubblica udienza di discussione e, quindi, in tempi anche successivi a quello del deposito del ricorso stesso (Cass. 1/94, cit.; Cass. 10022/97, cit.), onde quest'ultimo deve essere dichiarato inammissibile. Nulla è a pronunciare in ordine alla sorte delle spese del presente giudizio di cassazione, non avendo il suddetto intimato né resistito né svolto comunque alcuna attività difensiva.
P. Q. M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso in Roma, il 18 gennaio 2001. IL PRESIDENTE where theний CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Prima Sezione Civile L'ESTENSORE Snake of Cam Depositato in Cancelleria 11 30/03/2001 IL CANCELLIERE IL CANCELLIERE Andrea Bianchi 15 GTU 2001 300.00 29050 Trecentonite hoooo p. il Dirigate Area Murvi (D.ssa Maria Grazia DIF II Responsabile Servizio Att GE Giziani 290000 (Dr. M. RACCION 0 0 96нт 10000 300000