Sentenza 25 maggio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 25/05/2001, n. 7138 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7138 |
| Data del deposito : | 25 maggio 2001 |
Testo completo
IN NOME DEL POP LO I LIANO7138 /0 1 REPUBBLICA ITALIANA 5 1 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto комбери гиб SEZIONE SECONDA CIVILE Jossess Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Presidente Dott. Gaetano GAROFALO R.G. N. 19575/98 Cron. 16499 ConsigliereDott. Ugo RIGGIO Rep. 2636 Dott. Giandonato NAPOLETANO Consigliere IACUBINO Rel. Consigliere Dott. Matteo Ud. 24/01/01 Dott. Olindo SCHETTINO Consigliere CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente UFFICIO COPIE Richiesta copia studio SENTENZA dai Sig: IL-SOLE-24 ORE per diritti L. 3000.sul ricorso proposto da: 25 MAG. 2001 PIAZZA ILARIO, BEZZEGATO PP, elettivamente IL CANCELLIERE 35, presso lo domiciliati in ROMA VIALE ANGELICO CANCELLERIA studio dell'avvocato AGNESE G, che li difende unitamente all'avvocato GIACOMAZZO PAOLO, giusta delega in atti;
- ricorrenti
contro
AL PP, elettivamente domiciliato in ROMA VIA PREMUDA 6, presso lo studio dell'avvocato MELIADO' G, che lo difende unitamente all'avvocato SAGUATTI -2001 GIANCARLO, giusta delega in atti;
--- - -128 controricorrente -1- avversO la sentenza n. 1708/98 del Tribunale di VENEZIA, depositata il 25/06/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 24/01/01 dal Consigliere Dott. Matteo IACUBINO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Stefano SCHIRO' che ha concluso per il rigetto del ricorso. ully -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato in data 11.9.1992 -G DA adiva il pretore di Venezia Dolo esponendo di essere stato immesso nel possesso di un fondo agricolo con relativo fabbricato sito in Mellaredo di Pianigia, а seguito di contratto preliminare concluso con tali PE EZ e RI ZA, procuratori speciali dei proprietari OG, RT, RL ed US, in data 1.12.1982; che era quindi insorta controversia quanto al perfezionamento del contratto;
che il suo pacifico possesso era stato comunque riconosciuto nella missiva 21.2.1992 (inviata subito dopo la pubblicazione della sentenza pronunciata dalla Corte d'Appello di Venezia nella controversia instaurata contro venditori) dei predetti EZ e ZA, i quali tuttavia di recente si erano introdotti nel fondo ed avevano iniziato a coltivarlo autonomamente;
tutto ciò premesso chiedeva 1'immediata reintegra nel possesso dei. Beni. I convenuti si costituivano opponendosi alla domanda, negando sostanzialmente l'esistenza del preteso possesso in capo al DA. Assunti informatori, il pretore, con sentenza 3 16.5.94 n. 60, rigettava la domanda, condannando il DA alla rifusione delle spese: Osserva invero che il ricorrente non aveva dato prova dei requisiti del possesso richiesti dall'art. 1140 C.C.. Avverso detta pronuncia il soccombente interponeva appello con citazione notificata il 5.1.1995, chiedendone la totale riforma. Il ZE ed il EZ chiedevano la conferma della sentenza, riportandosi alle difese già avanzate in prime cure. Con unico articolato motivo di gravame il DA aveva dedotto l'illogicità della motivazione della sentenza impugnata;
sosteneva che, contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice, egli aveva avuto il pacifico possesso del fondo, in forza del trasferimento a suo favore attuato con il contratto preliminare di compravendita, possesso Mo mai venuto meno (come riconosciuto nella sent. n. 146/92 della Corte d'Appello di Venezia, ormai giudicato, come del resto già passata in apertamente riconosciuto nelle prospettazioni difensive dei resistenti). La censura è stata ritenuta fondata dal Tribunale sul riflesso che la situazione di pacifico possesso in capo al ricorrente era stata ammessa dagli appellati già nella loro lettera 21.2.1992 con la quale 10 avevano sollecitato, presa visione del dispositivo della su Citata sentenza (che aveva definitivamente rigettato la domanda di risoluzione del preliminare per colpa dei venditori, nonché la domanda riconvenzionale di adempimento svolta dai predetti contro il DA), all'immediato rilascio dei fondi, minacciando in caso contrario il ricorso a procedura d'urgenza per far valere i loro diritti quanto alla riconsegna. come ritenuta inLa situazione processual capo al DA (animo et corpore) era stata consapevolmente sovvertita dai resistenti per attuare di fatto il loro preteso diritto alla riconsegna del fondo. Da ultimo il Tribunale ha Osservato che erano irrilevanti, oltre che generiche, le argomentazioni fondate sulle incerte conseguenze della lite petitoria, dovendosi il giudizio arrestare di Fronte ai fatti di arbitraria lesione del possesso accertati a carico del ZA e del EZ. In riforma della impugnata e il Tribunale;
perciò, con sentenza depositata il 25 giugno 1998, ha ordinato a PE EZ e RI ZA la 5 integra del DA "nel godimento del fondo di cui al ricorso" introduttivo della lite. Spese del doppio grado facendo soccombenza. Par la cassazione di tale decisione ricorrono dette parti soccombenti con atto fondato su due motivi. Resiste con controricorso il DA. MOTIVI DELLA DECISIONE 1 -Denunciando il vizio ex art. 360 n. 3 c.p.c. in relazione agli artt. 1140 e 1168 c. civ., nonché insufficiente e contraddittoria motivazione sullo stesso punto, ricorrenti (non contestando l'originario acquisto del possesso in саро al DA a seguito del preliminare del 1° dicembre della 1981) sostengono che all'atto dell'inizio causa di risoluzione di quel contratto il predetto non era più in possesso di beni, se vero che con quell'azione giudiziaria si duoleva proprio del mancato conseguimento del pieno possesso. La sentenza che aveva definito quel giudizio non si era affatto pronunciata sul perdurare del possesso, pur inizialmente conseguito. 1 ricorrenti, che Vero è, proseguono risoluzione per quel _troducendo la causa di motivo il DA fornì con ciò stesso la prova di 6 aver dismesso>> il possesso, sicché legittimamente essi ricorrenti lo acquisirono ex novo "corpore et animo" (pag. 4 5 ricorso).
1.1.Il motivo è infondato. Pur Ma denunciando violazione degli artt. 1140 e in 1168 C. civ., non sono esplicitati i motivi diritto di tale violazione e/o falsa applicazione, si dà rendere possibile a questa Corte il controllo di legittimità che le è proprio. Si ipotizza invece una diversa ricostruzione dei fatti sulla base di una diversa -I e più consona alla tesi dei - che invece competa al giudice di ricorrenti merito. Nemmeno si ravvisa il vizio motivazionale denunciat::CHECK_MB) ma non rapportato all'iter logico seguito dal Tribunale di Venezia, che è partito come dato concreto dal possesso attestato dagli promittenti venditoristessi in capo al promissario, oltre che con il contratto preliminare, da ultimo con la lettera del 21.02.1992 (di appena 6 7 mesi anteriore all'azione per la reintegra de qua e di qualche mese allo spoglio posto in essere da ZA a EZ). invece, il Intrinsecamente illogica 7 presupposto stesso da cui muovono questi ultimi, che pretendono di individuare una "dimissione del possesso>> in un'azione di risoluzione - peraltro su un "non pieno" conseguimento rigettata - basata -del possesso;
il tutto poi di data anteriore alla confessione di cui alla lettera citata. E contraddittorio ritenere che dismetta il possesso che lo vuole "più pieno" o si duole - peraltro per non averlo conseguito in toto. infondatamente 2 -Con il secondo mezzo di ricorso viene denunciata violazione e falsa applicazione dell'art. 1356 c. civ., nonché vizio di motivazione sul punto. Si deduce che la lettera del 21 febbraio 1992 infuperate non stata, dal giudice di appello, integrata nel contesto in cui era stata scritta, tenendo cioè conto dell'anzianita del comportamento del DA, che dopo aver agito per la risoluzione del così mostrando di non avervi piùcontratto interesse poi si indusse ad agire per la reintegra nel possesso degli stessi beni. 2.1 -Il motivo è palesemente infondato perché intrinsecamente illogico. Altro è agire per la risoluzione di un -contratto e altro per di più dopo il rigetto di quella domanda difendere il - 8 possesso dei beni a suo tempo conseguito. Certo il rigetto della istanza di risoluzione possessuale lasciava inalterato lo stato processuale, sicché il EZ ed il ZA non potevano peritarsi di alterarlo con azione di forza (cioè contro la quale da essi stessi volontà del possessore, riconosciuto prima).
3 -Per le svolte considerazioni il ricorso va 310000 rigettato e i soccombenti condannati alla rifusione delle spese anticipate dal resistente per questo giudizio (n. 385 c.p.c.).
P.Q.M.
CORTE RIGETTA il ricorso е condanna i due La m ricorrenti, in solido tra loro, al pagamento in favore del DA delle spese di questo giudizio, che si liquidano in L.
1.200.000 per onorari ed in 183500 ..per esborsi. Così deciso in Roma il T₁. e 24 gennaio 2001. I Adde: interperasione olille frave offrovano due postille astrattarense II ii рніли よ дроколо H Ска йчано Сличае IL CANCELLIERE C1 RadioTalarico DEPOSITATO IN CANCELLERIA Roma 25 MAG. 2001 IL CANCELLIERE C1 9