Sentenza 23 aprile 2001
Massime • 1
Fra gli atti soggetti a trascrizione, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 2643 e seguenti cod. civ., non possono essere ricompresi i decreti di espropriazione di beni immobili e gli atti amministrativi di imposizione coattiva di servitù(nella specie, servitù di oleodotto), con riguardo ai quali la trascrizione, prevista dall'art.53 della legge 25 giugno 1865, n.2359, assolve alla sola funzione di dare pubblicità all'atto amministrativo ablatorio o impositivo della servitù, sicché questo , già opponibile "erga omnes" per forza propria e indipendentemente dalla trascrizione, una volta trascritto deve considerarsi conosciuto da chiunque.
Commentario • 1
- 1. Risoluzione del 10/11/2025 n. 65 - Agenzia delle Entrate - Divisione ServiziAgenzia delle Entrate · 10 novembre 2025
Con riferimento agli atti di espropriazione per pubblica utilit\à - nel caso di specie effettuati per la realizzazione di strade pubbliche - \è stata portata all\'attenzione di questa Agenzia la possibilit\à che tali atti, trascritti nei registri immobiliari per il diritto di propriet\à a favore del Demanio pubblico dello Stato Ramo strade, vengano trascritti anche, per il corrispondente "uso", a favore del soggetto individuato come concessionario/gestore dei beni espropriati a beneficio del Demanio (1) . Nella fattispecie rappresentata, in particolare, il richiedente - in qualit\à di soggetto, normativamente competente per la gestione e la manutenzione delle strade di propriet\à dello …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 23/04/2001, n. 5978 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5978 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ANGELO GIULIANO - Presidente -
Dott. VINCENZO SALLUZZO - Consigliere -
Dott. ANTONIO LIMONGELLI - rel. Consigliere -
Dott. ITALO PURCARO - Consigliere -
Dott. GIULIANO LUCENTINI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
RE NO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA SABOTINO 2, presso lo studio dell'avvocato GIORGIO DE ARCANGELIS, che lo difende anche disgiuntamente all'avvocato ALDO BOSCHI, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
MINISTERO DELLA DIFESA, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso gli uffici dell'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 267/98 della Corte d'Appello di TRIESTE, SEZIONE I CIVILE, emessa il 17/04/98 e depositata il 28/05/98 (R.G. 371/95);
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22/01/01 dal Consigliere Dott. Antonio LIMONGELLI;
udito l'Avvocato Aldo BOSCHI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Aurelio GOLIA che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione del 13.10.1986 il Ministero della Difesa, premesso che ED NO, nell'eseguire lavori di escavazione in un proprio fondo, aveva provocato la rottura di un oleodotto militare, che, in esecuzione di un decreto prefettizio debitamente trascritto, era stato interrato nel fondo, convenne dinanzi al Tribunale di Trieste il ED per sentirlo condannare al risarcimento del danno. Il ED oppose di avere ignorato l'esistenza dell'oleodotto, anche perché non sufficientemente segnalato. Con sentenza del 17/02/1995 il Tribunale rigettò la domanda. Su appello del Ministero la Corte di Trieste, con sentenza del 28.5.1998, in riforma della sentenza del Tribunale, ha accolto la domanda ed ha condannato il ED al pagamento della somma di L. 14.870.820 in favore del Ministero, osservando che i lavori di escavazione erano stati eseguiti dopo la trascrizione del provvedimento amministrativo impositivo della servitù, che, quindi, avrebbe dovuto presumersi conosciuto dal ED. Ricorre il ED con due motivi., Resiste il Ministero della difesa con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Col primo motivo il ricorrente denunzia violazione dell'art. 2644 c.c. Lamenta che la Corte di merito abbia presunto che egli conoscesse l'esistenza della servitù per il solo fatto che il provvedimento amministrativo che l'aveva costituita era stato trascritto nei registri immobiliari, senza considerare che, ai sensi dell'art. 2644 c.c., la trascrizione non dà luogo ad alcuna presunzione legale di conoscenza, ma assolve soltanto alla funzione di regolare il conflitto tra i successivi acquirenti del medesimo diritto o di diritti tra loro incompatibili dallo stesso dante causa. La doglianza non ha fondamento. Il provvedimento amministrativo di esproprio o di imposizione di servitù non è compreso tra gli atti che vanno trascritti ai sensi degli artt. 2643 e segg. c.c. e non soggiace, quindi, alla relativa disciplina, ma è opponibile a qualsiasi terzo, ancorché avente causa dal proprietario del fondo espropriato o assoggettato a servitù in forza di atto anteriormente trascritto (Cass.
4.8.2000 n. 10229). Detto provvedimento è, bensi, soggetto a trascrizione ai sensi dell'art. 53 della legge 25.6.1865, n. 2359, tuttavia questa formalità (attuata nel caso di specie) non
è finalizzata a regolare il conflitto fra i più aventi causa dallo stesso proprietario, ma persegue il diverso scopo di dare pubblicità del provvedimento ablatorio o impositivo di servitù (Cass.
2.4.1969 n. 1089; Cass. 26.3.1977 n. 1190; Cass.
4.8.2000 n. 10229), sicché questo, già opponibile "erga omnes" per forza propria e indipendentemente dalla sua trascrizione (Cass. n. 10229/2000 cit.), una volta trascritto deve anche considerarsi da chiunque conosciuto. Non a torto, quindi, la Corte territoriale ha ritenuto che nel caso in esame la trascrizione del provvedimento impositivo della servitù avesse posto il ED (al pari di chiunque altro) in condizione di conoscere l'esistenza della servitù e gli avesse, conseguentemente, consentito di evitare il danneggiamento dell'oleodotto. La reiezione del motivo testè esaminato rende superfluo l'esame del secondo motivo (con cui il ricorrente lamenta che la Corte triestina gli abbia arbitrariamente attribuito la qualità di proprietario del fondo, come tale soggetto alla disciplina ordinaria della trascrizione, ed abbia, inoltre, immotivatamente ritenuto che la trascrizione dell'acquisto del fondo fosse avvenuta dopo la trascrizione del provvedimento amministrativo), che appare assorbito. Il ricorso va, dunque, rigettato. Stimasi di compensare le spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, il 22 gennaio 2001.
Depositato in Cancelleria il 23 aprile 2001