Sentenza 18 settembre 1997
Massime • 1
Non costituisce violazione dell'art. 1161 cod. nav. per occupazione abusiva del suolo demaniale il comportamento del sindaco che continui ad utilizzare una condotta sottomarina anche oltre i termini di scadenza della relativa concessione. Alla scadenza della concessione la condotta sottomarina, infatti, quale opera inamovibile, resta acquisita al patrimonio dello Stato e a questo spetta la decisione sulla eventuale demolizione. Non è perciò imputabile al sindaco la mancata rimozione come non può essere contestata a titolo di occupazione la prosecuzione nell'utilizzazione senza apportare innovazioni di sorta.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 18/09/1997, n. 9560 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9560 |
| Data del deposito : | 18 settembre 1997 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: UDIENZA PUBBLICA
Dott. TRIDICO GENNARO SALVATORE Presidente del 18/09/97
1. Dott. RIZZO AL Consigliere SENTENZA
2. " IT AL " N. 2013
3. " RA AL " REGISTRO GENERALE
4. " ES LF " N. 4798/97
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da ON GI, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza emessa il 19/7/96 dal Pretore di Napoli, sezione distaccata di Ischia;
Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Wladimiro De Nunzio che ha concluso per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 19/7/96 il Pretore di Napoli, sezione distaccata di Ischia, condannava NO LU alla pena di L. 200.000 di ammenda perché responsabile del reato di cui all'art. 1161 Cod. Navigaz., per avere, quale sindaco di Serrara Fontana, occupato arbitrariamente spazio del demanio marittimo mantenendo una condotta sottomarina dopo la cessazione della concessione demaniale in precedenza rilasciata.
Contro la sentenza l'imputato ha proposto ricorso per cassazione ed ha dedotto l'insussistenza del reato sostenendo che, scaduta la concessione, l'ente concessionario, per evitare l'occupazione dello spazio demaniale, avrebbe dovuto ordinare, a norma dell'art. 49 Cod. Navigaz., la demolizione della condotta sottomarina. Ha poi eccepito che il reato a lui contestato era comunque prescritto, dato che non trattavasi di reato permanente in quanto dopo la cessazione della concessione, a norma dell'art. 49 Cod. Navigaz., la condotta sottomarina era passata in proprietà allo stato, sicché egli non poteva far venir meno lo stato di antigiuridicità.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva la Corte che il fatto addebitato all'imputato non sussiste. Occorre considerare che a NO è stato contestato il reato di cui all'art. 1161 Cod. Navigaz., con l'accusa di avere, quale sindaco di Serrara Fontana, occupato abusivamente spazio del demanio marittimo mantenendo una condotta sottomarina pur dopo la cessazione della concessione demaniale in precedenza rilasciata.
A giudizio della Corte, un tale fatto non è idoneo ad integrare per estremi del reato rubricato in considerazione di quanto disposto dall'art. 49 Cod. Navigaz.. Stabilisce tale norma che, dopo la cessazione della concessione, le opere irremovibili "restano acquisite allo Stato, salva la facoltà dell'autorità concedente di ordinarne la demolizione con la restituzione del bene demaniale sul pristino stato". Quindi, nel caso in esame, considerato che la condotta sottomarina è da qualificare opera inamovibile perché stabilmente infissa nel suolo demaniale, essa dopo la cessazione della concessione è diventata proprietà dello Stato, sicché non può certo addebitarsi all'imputato di aver mantenuto un'opera che non era nei suoi poteri rimuovere e per la quale l'autorità concedente non aveva emanato alcun ordine di demolizione.
Nè può affermarsi che l'occupazione abusiva dello spazio demaniale possa individuarsi sul perdurare dell'utilizzazione della condotta pur dopo la cessazione della concessione.
A prescindere dal rilievo che all'imputato è stato contestato di aver mantenuto e non già di avere utilizzato la condotta sottomarina, è comunque da rilevare che il solo fatto di utilizzare "sine titulo" un bene demaniale non consente di configurare il reato di cui all'art. 1161 Cod. Navigaz. Ed invero, perché ricorrono gli estremi della occupazione abusiva dello spazio demaniale è necessario che l'agente realizzi sul bene stesso un possesso corrispondente all'esercizio di un diritto reale di godimento e che pertanto, con opere o altre forme di intervento, sia modificato lo stato preesistente del bene demaniale. Una tale situazione non si è verificata nel caso in esame poiché, dopo la scadenza della concessione, l'imputato si è limitato ad utilizzare la condotta sottomarina nei suoi termini preesistenti, senza apportare innovazioni di sorta. Può pertanto concludersi col ritenere che il fatto addebitato allo NO, se può essere rilevante in altra sede a causa dell'illegittima utilizzazione della condotta sottomarina, non è idoneo ad integrare gli estremi del reato contestato.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste.
Così deciso in Roma, il 18 settembre 1997.
Depositato in Cancelleria il 24 ottobre 1997