Sentenza 5 agosto 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 05/08/2002, n. 11720 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11720 |
| Data del deposito : | 5 agosto 2002 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA 6 8 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO E Oggetto£1720702 9 E 1 N R / O 4 A I / Z 2 6 N CORTE SUPREMA DI CAS A I 2 . A L . R N R P . T - I P S . I C B D S G . I L L E SEZIONI UNITE CIVILI E L R D D A I A S B A D N A I E T S R E Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: I T E 1 3 A T N 1 E A S . E N M R.G.N. 1139/01Dott. Aldo VESSIA - Presidente aggiunto Dott. Vincenzo CARBONE Presidente di sezione - Cron. 29329 Dott. Angelo GRIECO - Presidente di sezione Rep. Dott. Giovanni PAOLINI - rel. Consigliere Ud.16/05/02 Dott. Antonino ELEFANTE - Consigliere Dott. Alessandro CRISCUOLO - Consigliere Dott. Roberto PREDEN - Consigliere Consigliere Dott. Vincenzo PROTO Dott. Ugo VITRONE Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: IT AN, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CAVOUR 221, presso lo studio dell'avvocato FABIO FABBRINI, rappresentato e difeso dall'avvocato PIETRO ALLEGRETTI, giusta delega in calce al ricorso;
- ricorrente
contro
FORENSE, CONSIGLIO DELL'ORDINE2002 CONSIGLIO NAZIONALE 834 DEGLI AVVOCATI DI TARANTO;
1 intimati - nonchè a seguito di ordinanza dibattimentale in data 04.05.2001, di integrazione del contraddittorio nei confronti di PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE;
- intimato avverso la decisione n. 143/00 del Consiglio nazionale forense di ROMA, depositata il 14/11/00; udita la relazione della causa svolta nella pubblica Consigliere Dott. Giovanni udienza del 16/05/02 dal PAOLINI;
udito il P.M. in persona dell'Avvocato Generale Dott. Alberto CINQUE che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Z L'Avv. Francesco TI ha prodotto ricorso, con e e quattro motivi, per la cassazione della decisione del n Consiglio nazionale forense in data 21 novembre 2000, notificatagli 1'1 dicembre 2000, che ha confermato il provvedimento del Consiglio dell'ordine degli avvocati di Taranto in data 13 giugno 1993, che gli aveva inflitto la sanzione disciplinare della sospensione dell'attività professionale per sei dall'esercizio 2 mesi. Il ricorso risulta essere stato notificato soltanto, in data 21 dicembre 2000, al Consiglio dell'ordine degli avvocati di Taranto, che non si è costituito in questa sede, nonchè, inultilmente, il 22 dicembre 2000, al Consiglio nazionale forense. Nel contesto dato, queste Sezioni unite, con ordinanza in data 4 maggio - 21 giugno 2001, hanno ordinato l'integrazione del contraddittorio nei confronti del Procuratore generale della Repubblica presso la Corte Suprema di cassazione, indiscutibilmente contraddittore necessario nel presente giudizio. Il ricorrente ha dato corso all'incombente facendo notificare a detto Procuratore considerato generale, in data 16 ottobre 2001, un atto intitolato "citazione per integrazione del contraddittorio", con il quale, dopo aver richiamato la realizzata proposizione del qui delibato gravame e l'intervenuta pronuncia dell'ordinanza dianzi menzionata, testualmente, "cita" l'intimato sunnominato "a volersi costituire e comparire nel giudizio ... promosso da TI avv. Francesco per l'annullamento della deliberazione resa dal Consiglio Nazionale Forense in ... per assistere alla causa data 24 febbraio 2001, 3 pendente tra TI avv. Francesco e Consiglio Nazionale Forense, spiegando le conclusioni che riterrà del caso a giustificazione e tutela delle proprie ragioni", ed omette, peraltro, ogni riferimento all'oggetto della decisione impugnata ed al contenuto dei motivi articolati nel ricorso per criticarla. Il ricorrente ha, altresì, depositato memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorso è, e deve essere dichiarato, inammissibile a' termini degli artt. 331, comma 2, e 371/bis cod. proc. civ.. In proposito, giova osservare quanto segue. L'ordine di integrazione del contraddittorio impartito, come nella fattispecie, da questa Corte Suprema a mente dell'art. 375 del codice di rito deve essere eseguito notificando alla parte della quale è stata disposta la vocatio in ius un atto, formalmente intitolato "atto di integrazione del contraddittorio", ہ recante, se non la riproduzione testuale del ricorso و و per cassazione proposto, l'esposizione specifica degli ں elementi da tale ricorso risultanti, l'indicazione precisa della decisione impugnata e del relativo contenuto, nonchè la puntuale enunciazione delle censure alla decisione medesima mosse: e ciò al fine di dare all'interventore un quadro preciso dei contorni 4 del giudizio in cui viene chiamato. Nel contesto in argomento, l'atto fatto notificare dal ricorrente al Procuratore Generale della Repubblica presso questa Corte Suprema a seguito della dianzi ricordata ordinanza in data 4 maggio - 21 giugno 2001, per quanto reso manifesto dal suo testo, integralmente riprodotto in narrativa, si appalesa privo dei requisiti che, in base a quanto detto più sopra, sarebbero stati richiesti perchè esso potesse configurare un valido atto di integrazione del contraddittorio. La relativa notificazione, pertanto, non può avere valenza di valido ed efficace adempimento dell'ordine di integrazione del contraddittorio impartito con il provvedimento dianzi richiamato. constatazione del mancato puntuale Dalla adempimento dell'ordine considerato non può non discendere l'inammissibilità del ricorso. Il Consiglio dell'ordine degli avvocati di Taranto, intimato, non ha svolto attività difensiva nella presente sede, e, perciò, non si deve provvedere su spese.
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio 5 delle Sezioni unite civili della cassazione, il 16 maggio 2002 Скромні збовт IL CONSIGLIERE ESTENSORE 6 Corte Suprema di IL PRESIDENTE *CANCELLIERE vanni TT Any Depositin Danceteris -5 AGO 2002 IL CANCELLI PE Yobation