Sentenza 18 febbraio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 18/02/2002, n. 2350 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2350 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2002 |
Testo completo
I N r 8 O 9 I F 1 Z R / A 4 N 1 A / R - 6 T T 3 S B U . I R B . G L I A 02350/02 P E L . R R A D T REPUBBLICA . L B A E A D D T I I S E 1 NOM DEL PROLO T N 3 R E 1 N E S . E I T S LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE N A E A Oggetto M SEZIONE TRIBUTARIA Tributaria REDDITO DI M A Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: FAMILIARE - Presidente Dott. Pasquale REALE R.G.N. 740/98 Cron. 5603 Consigliere Dott. Enrico PAPA - Dott. Stefano MONACI Consigliere Rep. - Rel. Consigliere Dott. Giuseppe FALCONE Ud. 21/09/01 Consigliere Dott. Antonino DI BLASI ha pronunciato la seguente SENTENZA *sul ricorso proposto da: CI LF, NT RE, elettivamente domiciliati in ROMA VIA ALBERICO II 35, presso lo studio dell'avvocato CHIAPPARELLI FRANCO, che li difende unitamente all'avvocato GALBIATI FORTUNATO, giusta procura in calce;
ricorrente
contro
UFF II DD DESIO, MINISTERO DELLE FINANZE;
intimati avverso la decisione n. 5821/96 della Commissione 2001 tributaria centrale di ROMA, depositata il 22/11/96; 1804 udita la relazione della causa svolta nella pubblica -1- udienza del 21/09/01 dal Consigliere Dott. Giuseppe FALCONE;
udito per il ricorrente, l'Avvocato GALBIATI, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso anche per la parte non accolta precedentemente;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Dario CAFIERO che ha concluso per in subordine per il rigetto dell'inammissibilità; ricorso. -2- Svolgimento del processo NC LF e NT ES hanno impugnato l'avviso di accertamento relativo al reddito d'impresa familiare del 1983. La Commissione di primo grado ha accolto parzialmente il ricorso ed ha rideterminato il reddito, ma la decisione è stata riformata dalla Commissione di secondo grado che ha accolto l'appello dell'ufficio. La Commissione. Tributaria Centrale ha poi accolto parzialmente l'impugnazione dei 1 contribuenti. Hanno proposto ricorso il NC e la NT deducendo un unico motivo. Il Ministero delle Finanze non si è costituito in questa fase del giudizio. Motivi della decisione Con l'unico motivo i ricorrenti hanno dedotto omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia ex art. 360 n.5 c.p.c., sul presupposto che la decisione impugnata è priva di motivazione su gran parte delle voci di recupero a tassazione e su alcune doglianze contenute nel ricorso di essi contribuenti. Il ricorso è inammissibile posto che avverso la decisione emessa dalla Commissione Tributaria Centrale può essere proposto ricorso per Cassazione soltanto ai sensi dell'articolo 111 della Costituzione per violazione di legge. Nella specie, gli stessi ricorrenti hanno indicato solo vizi relativi alla motivazione, con esplicito riferimento all'articolo 360 n.5 c.p.c., e non hanno parlato affatto di violazioni di legge. Nulla va disposto in ordine alle spese non essendosi il Ministero delle Finanze costituito in questa fase.
P.Q.M.
N IO 6 /198 Z Dichiara inammissibile il ricorso. A R T /4 IS 26 EG Così deciso in Roma il 21.9.2001 nella camera di consiglio della Sezione Tributaria. 5 . R . I .R N R A .P - D D A TE B Il Presidente T EL Il cons.est. U N L D IB L I S A Dr. Pasqua R N . Giuseppe E IA T B A L R T A E T A M DEPOSITATO IN CANCELLERIA IL CANCELLIERE C1 Oggi _ 18 FEB. 2002 CE IS IL CANCELLIERE C1 Innoocazo mattista