Sentenza 23 gennaio 2014
Massime • 1
In tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, nel caso di prestazioni eseguite in attuazione di un contratto d'appalto, l'estensione al committente della responsabilità dell'appaltatore è ammissibile soltanto laddove l'evento possa ritenersi causalmente collegato a un'omissione colposa, specificamente determinata, che risulti imputabile alla sfera di controllo dello stesso committente. (Nel caso di specie, la Corte ha ritenuto insufficiente la motivazione della sentenza di merito che fondava la responsabilità dell'imputato sulla sola posizione formale di responsabile dell'area tecnica di un Comune che aveva commissionato a un'impresa i lavori di sistemazione di alcune strade cittadine).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 23/01/2014, n. 6784 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6784 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SIRENA Pietro Antonio - Presidente - del 23/01/2014
Dott. FOTI Giacomo - Consigliere - SENTENZA
Dott. BIANCHI Luisa - Consigliere - N. 136
Dott. MASSAFRA Umberto - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DELL'UTRI Marco - rel. Consigliere - N. 24314/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
MU NA CH n. il 17.2.1964;
avverso la sentenza n. 8/2008 pronunciata dal Giudice di Pace di Acerenza il 7.3.2013;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita nell'udienza pubblica del 23.1.2014 la relazione fatta dal Cons. Dott. DELL'UTRI Marco;
udito il Procuratore Generale, in persona del Dott. POLICASTRO A., che ha concluso per la conversione del ricorso in appello con la trasmissione degli atti alla Corte d'appello competente. RITENUTO IN FATTO
1. - Con sentenza resa in data 7.3.2013, il giudice di pace di Acerenza ha condannato MU NA CH alla pena di Euro 500,00 di multa, in relazione al reato di lesioni personali ai danni di RO RO commesso in Oppido Lucano, in data 17.8.2007. Al MU era stata originariamente contestata, in qualità di responsabile dell'area tecnica del comune di Oppido Lucano (committente dei lavori di sistemazione di alcuni spazi viari cittadini), l'omissione consistita nella mancata segnalazione della necessaria copertura di un pozzetto collocato all'interno del cantiere dei lavori, precariamente coperto da alcune tavole di legno sulla quale la persona offesa era accidentalmente caduta provocandosi lesioni personali giudicate guaribili in dieci giorni. Avverso la sentenza del giudice di pace, a mezzo del proprio difensore, ha proposto ricorso per cassazione l'imputato censurando la sentenza impugnata per violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla riconducibilità dell'evento dannoso alla relativa responsabilità.
In particolare, si duole il MU della manifesta illogicità della motivazione dettata dal giudice di pace nella parte in cui, dopo aver omesso di ricostruire nel dettaglio le circostanze di fatto relative al caso concreto, ha apoditticamente ascritto all'imputato l'omissione colposa contestatagli senza tener conto - in ragione delle condizioni contrattuali convenute con l'appaltatore e in forza della normativa espressamente prevista dal codice della strada (analiticamente richiamate in ricorso) - come, nella specie, nessun rimprovero avrebbe potuto essere sollevato nei confronti del responsabile dell'area tecnica comunale (quale committente dei lavori), essendo emerso, dal complesso degli elementi di prova acquisiti, come l'autorità locale avesse tempestivamente provveduto a ordinare la chiusura al traffico delle aree interessate dai lavori e a curare la puntuale delimitazione e protezione del cantiere, con la conseguente esclusiva circoscrizione, alla responsabilità dell'appaltatore, dell'evento dannoso oggetto dell'odierno giudizio. CONSIDERATO IN DIRITTO
2. - IL ricorso è fondato.
Osserva il collegio come, secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità, in tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro (espressione, quest'ultima, da intendersi nella sua più larga accezione, comprensiva, tanto delle offese subite dai lavoratori impegnati nell'esercizio della propria attività, quanto delle lesioni arrecate ai terzi che si trovino nell'ambiente di lavoro, indipendentemente dall'esistenza di un rapporto di dipendenza con il titolare dell'impresa: v. Cass., Sez. 4^, n. 23147/2012, Rv. 253322), mentre in capo al datore di lavoro incombe l'obbligo di predisporre le idonee misure di sicurezza, nonché quelli di impartire le direttive da seguire a tale scopo e di controllarne costantemente il rispetto da parte dei lavoratori (Cass., Sez. 4^, n. 34747/2012, Rv. 253513), nel caso di prestazioni lavorative eseguite in attuazione di un contratto d'appalto, al committente è ascritta la piena corresponsabilità con l'appaltatore per le violazioni delle misure prevenzionali e protettive sulla base degli obblighi sullo stesso incombenti ai sensi di legge (Cass., Sez. 3^, n. 1825/2008, Rv. 242345).
L'estensione della responsabilità dell'appaltatore al committente, tuttavia, può ritenersi ammissibile unicamente là dove l'evento dannoso possa ritenersi causalmente collegato a un'omissione colposa, specificamente determinata, che possa ritenersi direttamente imputabile alla sfera di controllo dello stesso committente (cfr. Cass., Sez. 4^, n. 37840/2009, Rv. 245275). Nel caso di specie, rileva il collegio come il giudice a quo, dopo aver provveduto alla ricostruzione delle premesse in fatto riferite alle circostanze del sinistro occorso alla persona offesa, ha concluso nel senso dell'affermazione della responsabilità dell'imputato muovendo dall'unico presupposto costituito dal rilievo della posizione formale dallo stesso rivestita (quale responsabile del settore tecnico del comune di Oppido Lucano), omettendo integralmente di caratterizzare la fattispecie concreta attraverso l'indicazione di specifiche circostanze di fatto di entità o caratteri tali da non poter sfuggire alla sfera di controllo e di responsabilità della committenza, in quanto tali suscettibili di giustificare l'insorgenza o la sollecitazione di precisi doveri cautelari nella specie eventualmente inottemperati dall'imputato, al fine di obiettivarne in termini effettivi i profili di colpa allo stesso rimproverabili, oltre e al di là delle eventuali responsabilità riscontrabili in capo all'appaltatore. La rilevata radicale carenza motivazionale imputabile alla decisione del giudice di pace vale a riscontrare la piena fondatezza dei motivi di ricorso in questa sede proposti dall'imputato; riscontro cui consegue la pronuncia dell'annullamento della sentenza impugnata con rinvio al giudice di pace di Acerenza ai fini della rinnovazione del giudizio.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, annulla la sentenza impugnata con rinvio al Giudice di Pace di Acerenza.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 23 gennaio 2014. Depositato in Cancelleria il 12 febbraio 2014