Sentenza 22 febbraio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 22/02/2001, n. 2583 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2583 |
| Data del deposito : | 22 febbraio 2001 |
Testo completo
02583 /01- Aula "A" REPUBBLICA ITALIANA n. CRON.5324 POPOLO ITALIANO Ud. 21. 12. 2000 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE oggetto: bracciantato agricolo SEZIONE LAVORO Sent. n. composta dai signori 1. Dottor Marino Donato Santojanni Presidente 2. Dottor Paolino Dell'Anno Consigliere 3. Dottor Stefano RI Evangelista Consigliere 4. Dottor Pasquale Picone Consigliere 5. Dottor Gabriella Coletti Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dall'Istituto Nazionale della Previden- za Sociale, in persona del suo legale rappresentante, elet- tivamente domiciliato in Roma in via della Frezza 17 presso la propria Avvocatura centrale, rappresentato e difeso, giu- sta procura in calce al ricorso, dagli avvocati Giuseppe Gi- gante e Vincenzo Cerioni;
5605 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
contro
UFFICIO COPIE Richiesta copia studio E VARIE-DCV IL SOLE 24 ORE dal Sig. per diritti L.3000 il 22 FEB. 2001 གར;} IL CANCELLIERE10 14 LU RI, intimata;
per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Lecce del . 10 aprile 1997, depositata il 24 giugno 1997, numero 1151, r.g. 962/96; Udita la relazione svolta nell'udienza del 21 dicembre 2000 dal consigliere Paolino Dell'Anno; Udito l'avvocato Giovanna Biondo per delega dell'avvocato Vincenzo Cerioni;
BM Udito il Pubblico Ministero in persona del sostituto procu- ratore generale dottor Massimo Fedeli, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Svolgimento del processo: Con la sentenza indicata in epigrafe, il tribunale di Lecce ha rigettato l'appello proposto dall'Istituto Nazionale del- la Previdenza Sociale contro quella resa in primo grado in data 8 gennaio 1996 dal locale pretore che aveva accolto la domanda di LU RI di ottenimento della indennità di maternità prevista per le lavoratrici agricole. Il tribunale ha ritenuto che la contestazione formulata dall'ente nei confronti delle risultanze documentali del certificato di iscrizione della LU nell'elenco dei braccianti agricoli sulla base degli accertamenti ispettivi dallo stesso dispo- sti, non era idonea a smentire le prime in quanto fondata su supposizioni e non su circostanze oggettive che potessero indurre a ritenere la fittizietà dei rapporti lavorativi ri- sultanti dalle denunce dei datori di lavoro negli anni dal 1986 al 1994. 2 Della decisione viene chiesta la cassazione dall'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale con un motivo di ricorso. L'intimata non si è costituita. Motivi della decisione: denunciando violazione ed erronea appli- L'ente ricorrente - cazione degli articoli 3 e 4 del decreto legislativo 9 apri- le 1946 numero 212 e 15 della legge 30 dicembre 1971 numero -1204 deduce che erroneamente il tribunale ha accolto la domanda della LU, avendo omesso di tenere conto delle prove addotte da esso ente attraverso gli accertamenti i- spettivi che pure ha espressamente ritenuto essere dotati di un notevole grado di attendibilità e ritenendo invece suffi- ciente la mera iscrizione della istante negli elenchi ana- grafici, nonostante che, inoltre, fosse risultato che la stessa era stata cancellata da questi, con il quarto elenco suppletivo del 1996, a decorrere dal 1989. In una tale si- tuazione ricadeva sulla LU l'onere di fornire la dimo- • strazione del rapporto di lavoro. La censura non è fondata. A questo proposito deve immediatamente rilevarsi che la cir- costanza, esclusivamente asserita nel ricorso, della inter- venuta cancellazione della LU dagli elenchi sembra es- sere stata dedotta per la prima volta in questa sede non ri- sultando la stessa menzionata nella sentenza impugnata tra quelle indicate dall'ente ricorrente a sostegno delle sue difese nel giudizio di merito. D'altra parte, manca, nel mo- tivo di impugnazione, una qualsiasi precisazione circa il 3 momento della sua precedente allegazione, derivandone la i- nammissibilità, almeno per questa parte, della denuncia per violazione del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione. Totalmente generica è poi la denunciata omessa valutazione delle circostanze che sarebbero state dimostrate attraverso i verbali ispettivi prodotti, mancando una loro indicazione, conseguendone che non è permesso accertarne la decisività. - come recen-Tanto premesso, va in ogni caso precisato che temente affermato dalle Sezioni unite di questa Corte con la sentenza numero 1133 dello scorso 26 ottobre, dalla quale il Collegio non ritiene di doversi discostare in applicazione - della regola generale dettata dal primo comma dell'articolo 2697 del codice civile, il lavoratore agricolo che agisca in giudizio per far valere il suo diritto al conseguimento di prestazioni previdenziali deve fornire la dimostrazione di avere esercitato attività lavorativa per il numero minimo delle giornate richieste nel corso degli anni di riferimento e tale prova deve essere offerta attraverso il documento che attesta l'iscrizione negli elenchi che ha la funzione (C. cost., sent. n. 483 del 1995) di rendere certa la qualità di lavoratore agricolo, conferendole efficacia nei confronti dei terzi. Certamente tale documento non costituisce però una prova "legale", salvo che per la sua provenienza e per i fatti che il pubblico ufficiale certifica essere avvenuti in sua presenza o da lui compiuti, sicchè è dato all'ente pre- videnziale, che intenda contestare, l'effettività delle ri- sultanze documentali, di provare, con qualsiasi mezzo, le contrarie allegazioni, e ciò anche attraverso la produzione di verbali ispettivi che sono peraltro soggetti allo stesso regime probatorio sopra accennato con riferimento all'iscri- zione negli elenchi, ai quali, a sua volta, l'attore può re- plicare con altri mezzi di prova. In una tale situazione, l'esistenza della fattispecie dovrà allora essere accertata mediante la comparazione e il prudente apprezzamento di tut- ti i contrapposti elementi acquisiti alla causa. Orbene, nella specie, il giudice di merito ha rilevato che, a fronte della prova offerta dalla LU, l'ente si era limitato a opporre non circostanze di fatto ma mere supposi- zioni contenute nei verbali prodotti, fondate su quelle che ha qualificato come "apparenti discordanze" rilevate dagli ispettori, ritenute "non decisive". Si tratta quindi di un giudizio scaturito da una indagine svolta in punto di fatto che resiste alle generiche critiche formulate con il ricorso. Nè può rilevare che il tribunale abbia dato atto del "note- vole grado di attendibilità" posseduto dagli accertamenti stessi, avendo espressamente riferito tale qualificazione ai verbali redatti in genere dagli ispettori incaricati dello svolgimento delle indagini. Ciò non toglie peraltro che per contrastare una prova occorre contrapporre altra a essa con- traria e fornita di uguale idoneità dimostrativa, il che non può configurarsi in semplici presunzioni che non siano dota- te dei requisiti della gravità, della precisione e della 5 concordanza (articolo 2729 del codice civile). In conclusione, si impone il rigetto del ricorso. La Corte non deve statuire sulle spese del giudizio, e ciò in quanto l'intimata non si è costituita e quindi non ha svolto attività difensiva.
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso. P Così deciso in Roma il 21 dicembre 2000. Il consigliere estensore Il presidenteMasius Sam oa him. Still IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA Depositata in Cancelleria 2 2 FEB. 2001 oggi, IL COLLABORATORE . DI DI CANCELLERIA A I S S D 3 , A 3 T 0 O 5 1 , L A . L . S T O E N R B P A S I ' 3 I D L 7 N L - A E G 8 T - D O S 1 I O 1 A S P D N M E E E I , S G O A I G R D E A T L S E I O T T G N A T E I E L R S R L I E E D D O 1 06