Cass. pen., sez. III, sentenza 20/09/2013, n. 42465
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Sentenza 20 settembre 2013

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La fattispecie incriminatrice dell'art. 256, comma primo, D.Lgs. n. 152 del 2006, che punisce la gestione di rifiuti in assenza di autorizzazione o iscrizione, non può essere applicata analogicamente a fattispecie diverse, quali la ricezione di rifiuti accompagnata da formulari incompleti.

Il trasporto di rifiuti non pericolosi eseguito in assenza del prescritto formulario o con il corredo di un formulario inesatto o incompleto é sanzionato dall'art. 258 D.Lgs. n. 152 del 2006, e non come reato ma come illecito amministrativo dalle previsioni del D.Lgs. n. 205 del 2010 che disciplina il nuovo sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (S.I.S.T.R.I.).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 20/09/2013, n. 42465
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 42465
    Data del deposito : 20 settembre 2013

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