Sentenza 18 giugno 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 18/06/2002, n. 8822 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8822 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2002 |
Testo completo
IN NOME DEL POR O ITAJANG08 8 2 270 2 REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREM DICA TONE Oggetto SEZIONE SECONDA CIVILE REGOLAMENTO CONFINI Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Presidente Dott. Franco PONTORIERI R.G.N. 22897/99 Cron.24082 - Consigliere Dott. Ugo RIGGIO Rep. 1736 Rel. Consigliere Dott. Alfredo MENSITIERI Consigliere Dott. Vincenzo COLARUSSO Ud.21/03/02 Dott. Olindo SCHETTINO Consigliere ha pronunciato la seguente х SENTENZA и sul ricorso proposto da: ж UC IV, elettivamente domiciliato in ROMA,VIA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE BALDO DEGLI UBALDI 250, presso lo studio dell'avvocato UFFICIO COPIE GIOVANNI VIAGGIANO, che 10 difende unitamente Richiesta copia studio dal Sig. IL SOLE 24 ORE per diritti€ 3.10 all'avvocato GIULIANO CAROTTI, giusta delega in atti;
ricorrente IL CANCELLIERE
contro
UC BE, UC EM;
CANCELLERIA intimati avverso la sentenza n. 81/99 del Tribunale di RIETI, depositata il 02/03/99; udita la relazione della 2002 MENSITIERI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo MARINELLI che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto notificato l'11 marzo 1991 LU MI e BE convenivano in giudizio, dinanzi al Pretore di Rieti, VI CI assumendo che costui, nel recintare la sua proprietà, vi aveva incluso una parte di quella confinante di esse attrici loro pervenuta dalle sorelle AN per rogito notar Rando dell'11 ottobre 1990. t Instavano pertanto affinchè fosse ordinato al u convenuto il rilascio delle parti ° Zone invase ed A arbitrariamente recintate, con apposizione di nuovi termini e condanna del predetto al risarcimento dei danni, da liquidarsi in separato giudizio. Si costituiva il CI il quale contestava le avverse pretese e proponeva domanda riconvenzionale per la declaratoria di intervenuta usucapione in suo favore del terreno confinante con quello delle attrici dando atto che la linea di confine tra i due fondi era stata sempre quella attualmente esistente costituita da recinzione in pali, filo spinato e pannelli in metallo. Subordinatamente, per l'ipotesi di accertato sconfinamento, chiedeva il CI darsi atto che "la linea di confine era stata consensualmente stabilita 3 in quella evidenziata dalla odierna recinzione, oppure che la porzione di terreno delle attrici e(ra) stata usucapita dal convenuto per intervenuta usucapione a suo favore". Espletata CTU ed assunte prove orali il Pretore, con sentenza 26.3-16.4.1997, accertava che il confine tra le proprietà finitime delle attrici da un lato e del dalla convenuto dall'altro era quello risultante consulenza d'ufficio redatta dal geometra Daniele Capasso con allegata planimetria catastale, disponeva у м conseguentemente l'apposizione di termini lungo il confine come sopra individuato, rigettava la riconvenzionale del CI e condannava quest'ultimo attrici, delle spese rimborso, in favore delleal processuali, ponendo definitivamente a suo carico quelle della ctu. Proposto gravame dal soccombente il Tribunale di 1999, rigettavaRieti, con sentenza 7 gennaio-2 marzo l'impugnazione condannando l'appellante alle maggiori spese del grado. Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione VI CI sulla base di due motivi. Non hanno spiegato attività difensiva in questa sede le intimate. MOTIVI DELLA DECISIONE 4 Con il primo motivo di ricorso si denunzia, in riferimento all'art. 360 n.ri 3 e 5 cpc, violazione e falsa applicazione degli artt. 1158 e 2697 cc. Lamenta il ricorrente che il giudice d'appello, nel riprodurre sostanzialmente la motivazione del primo giudice, abbia "svilito" la prova "ad usucapionem" da condividendo illui offerta passivamente convincimento pretorio fondato sul contrasto tra le deposizioni dei testi e sulla prevalenza accordata t alla deposizione del geometra Tommaso Antonini. u In tal modo il Tribunale reatino non era riuscito a A pervenire alla facile conclusione che una ben visibile linea di demarcazione tra i due terreni (particelle 411 e 412) era sempre esistita, sia che fosse costituita da croci rosse sui sassi e sul fabbricato (teste geometra Antonini) о da sassi contrassegnati (teste Martinelli Lamberto),o da pali e fil di ferro e successivamente da pannelli (tutti i di parte convenuta), che testi tale linea coincideva,per ovvia correlazione delle circostanze da tutti riferite, con la linea di "confine reale" tavola n.3 della ctu, e per riportata nella conseguenza, che esso CI aveva posseduto "uti dominus", usucapendola, la rata di terreno della 5 particella 412, posta al di qua della linea di confine reale, verso il suo terreno (particella 411). E' infondato. На affermato il giudice d'appello che, dalle risultanze della CTU, approfonditamente esposte e documentate, era emerso con inequivocabile chiarezza la discordanza tra il confine ipocatastale e quello reale realizzato tra i fondi finitimi, in base al eraquale dalla proprietà delle attrici appellate stata sottratta un'area di circa mq. 1300 detenuta dal convenuto appellante, attuale ricorrente. Tali risultanze, basate sulla corretta valutazione ed analisi dei titoli d'acquisto delle rispettive proprietà, erano pienamente sufficienti, ad avviso di quel giudice, a soddisfare l'onere probatorio incombente sulle attrici in primo grado (vertendosi nella specie in tema di azione di regolamento di confini e non di revindica) mentre spettava al convenuto CI dimostrare la fondatezza dell'assunto oggetto della domanda riconvenzionale di usucapione. Sul punto, privo di fondamento appariva, secondo il giudicante, il rilievo dell'attuale ricorrente di malgoverno delle risultanze testimoniali da parte del giudice di prime cure. Già, invero, l'innegabile netto contrasto tra le deposizioni dei testi di parte attrice e quelli di parte convenuta comportava di per sè una valutazione negativa della riconvenzionale, stante il metro rigoroso con il doveva considerarsi l'onere quale probatorio relativo al preteso possesso "ad usucapionem”. Tal che del tutto ragionevole appariva, a giudizio del Tribunale reatino, che in tale situazione di contrasto tra deposizioni discordanti,il Pretore avesse dato rilievo preminente alla deposizione del geometra Antonini, teste senz'altro terzo e, per la veste assunta in precedenza (era stato incaricato dai danti causa delle CI di espletare le pratiche divisionali) conoscitore diretto dei luogi della certezza che neglicausa, il quale aveva negato con anni sul terreno in78/79 fossero presenti contestazione recinzioni o paletti, affermando di aver visto soltanto segni convenzionali di demarcazione del confine. Il tenore chiaro e preciso della deposizione resa da un teste sicuramente indifferente, deposizione tra l'altro non fatta oggetto di alcuna osservazione censura, era stato quindi correttamente posto a fondamento della decisione di rigetto della riconvenzionale. 7 Ebbene, come ognun vede, tali considerazioni, condotte nell'ambito della corretta applicazione delle norme che il ricorrente assume violate, costituiscono apprezzamento di fatto in ordine all'insussistenza di un possesso "ad usucapionem" dell'area in contestazione invocato dal CI in danno delle confinanti, non solo completo ed controparti esauriente, ma altresì sorretto da motivazione congrua e non contraddittoria, esente da vizi logici e come tale incensurabile nella attuale sede. Mentre, in ordine al dedotto "svilimento" da parte del giudice d'appello della prova offerta in merito dal CI, è sufficiente richiamare il consolidato insegnamento giurisprudenziale di legittimità circa al giudice del merito della la "riserva" interpretazione e della valutazione del materiale probatorio, nonchè della scelta delle prove ritenute idonee alla formazione del proprio inconvincimento, "riserva" che rende insindacabile questa sede il "peso probatorio" che il Tribunale reatino, in un contesto caratterizzato da contrastanti deposizioni testimoniali, ha inteso conferire alla deposizione del teste geometra Antonini. 0 8 0 Con il secondo mezzo si deduce, in riferimento all'art. 360 n. 3 cpc, violazione e falsa applicazione degli artt. 950 e 2697 cc. Rileva il ricorrente: -che la censurata decisione aveva ignorato come l'incertezza del confine tra due fondi poteva essere eliminata anche attraverso un negozio di accertamento concludentia" sussistente nel caso di"per facta specie, avendo i proprietari frontisti eretto, di comune accordo (come confermato dai testi Di MI GI e AN NR) una rete metallica per delimitarli;
-che il giudice d'appello, anzichè erroneamente ritenere esaustiva circa la determinazione del confine la consulenza d'ufficio, avrebbe dovuto ricorrere ad altri mezzi d'indagine, vale a dire alla prova testimoniale ed alla obiettiva situazione di 1960, quale situazione fatto esistente dal prevalente su quellasoppravvenuta e come tale dettata dagli incerti titoli d'acquisto. La censura non ha pregio. e delIl giudice d'appello, con motivazione adeguata pari incensurabile in questa sede, ha ritenuto il motivo di gravame di merito proposto dal CI in ordine alla pretesa erroneità della decisione pretorile con riguardo alla identificazione della linea di confine tra i fondi, infondato sia in fatto, in quanto non era stata fornita alcuna prova certa e sufficientemente confortante dell'asserita pattuizione tra le parti di un diverso confine elemento primarioreale, sia in diritto giacchè dell'indagine in tema di regolamento dei confini deve essere la valutazione dei titoli d'acquisto delle rispettive proprietà, indagine questa esaurientemente esposta dalla espletata CTU. Ebbene, a tali argomentazioni il ricorrente oppone nuovamente l'assunto di una pattuizione "inter partes" circa la delimitazione del confine, vuoi per "facta concludentia", vuoi per riferimento di testi, sulla cui mancata dimostrazione si è già insindacabilmente espresso il giudice d'appello. Mentre del tutto generici si appalesano i rilievi in ordine alla "lacunosità" ed "insufficienza" della CTU, a fronte della esaustività della stessa dichiarata in sentenza, nonchè sul mancato ricorso del Tribunale ad altri mezzi d'indagine. Alla stregua delle svolte argomentazioni il proposto ricorso va respinto nella sua integralità, mentre il ricorrente evita le spese di questo giudizio stante 10 la mancata costituzione in questa sede delle intimate.
P.Q.M.
La Corte, rigetta il ricorso. Roma 21 marzo 2002.такую Meridien est. 109T129.M 456т 30,98 IL CANCELLIERE C1 Francesco Catania TO GANODE OT: 160,10 DEPOSITATO IN CANCELLERIA 18.00 Roma IL CANCELLIERE C 8065 0 Francesco CataniaFrancep ,1 8 7 1 б о т CORTE SUPREMA CASSAZIONE presso l'Agenzia Si attesta la registrazione 11.1.2012 delle Entrate di Roma 2 il serie 4 al n. 1837 versate € 178,10 apposta in calce alla copia autentica /30/5/2002) (art. 278 T.U. n°115/ 11