Sentenza 9 maggio 2013
Massime • 2
In tema di porto abusivo di armi improprie, il fine di suicidio non esclude la configurabilità della contravvenzione prevista dall'art. 4 legge 18 aprile 1975, n. 110, non potendosi ravvisare il giustificato motivo in una scelta negatrice del fondamentale principio del rispetto e della promozione della vita. (Fattispecie relativa a coltello con lama a scatto lunga 21 cm).
In tema di porto abusivo di armi improprie il fine di suicidio esclude la configurabilità della attenuante del fatto di lieve entità, prevista dal comma terzo dell'art. 4 legge 18 aprile 1975. (Fattispecie relativa a coltello con lama a scatto lunga 21 cm.).
Commentari • 6
- 1. Paternalismo, antipaternalismo, ma anche soft paternalismo e nudge regulationhttps://www.iusinitinere.it/
Paternalismo, antipaternalismo, ma anche soft paternalismo e nudge regulation a cura di Chiara Limiti L'individuo, nel pieno delle sue capacità, può decidere di compiere un'azione o un'omissione, che cagioni, o rischi, o tenti in modo significativo di cagionare, a sé stesso ciò che il resto della società considera un danno di natura fisica, psicofisica o economica? Lo Stato è autorizzato ad intervenire o deve rispettare il principio di autodeterminazione e autoresponsabilità del singolo adulto e cosciente? Il tema dell'autoresponsabilità non è nuovo nell'ambito del diritto, ma si pone idealmente alla base di ogni sistema giuridico liberale ed è basato sull'idea illuministica di libertà e …
Leggi di più… - 2. Coltello a serramanico: arma propria o impropria? (Cass. 32929/22)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 14 settembre 2022
Il comune coltello a serramanico (cioè l'utensile dotato di lama pieghevole nella cavità della impugnatura la quale, così, funge anche da guaina) costituisce strumento da punta e/o da taglio, ovverosia arma impropria, il cui porto ingiustificato, fuori della abitazione o delle relative appartenenze, è sanzionato ai termini della L. 18 aprile 1975, n. 110, art. 4; mentre è arma propria (bianca), sicché il porto abusivo è punito ai sensi dell'art. 699 c.p., quella particolare specie di coltello a serramanico" detto coltello a molla, o molletta, ovvero, anche, coltello a scatto o coltello a scrocco, dotato di congegni che consentono la fuoriuscita della lama dal manico (senza la manovra …
Leggi di più… - 3. Giustificato motivo nel porto di arma: possibili temperamenti nella prassi giudiziaria?Ersi Bozheku · https://www.penaledp.it/category/articoli/ · 4 ottobre 2021
- 4. Coltello a serramanico: arma propria o impropria? (Cass. 8032/19)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 14 luglio 2019
- 5. Il Caso di Cappato e Dj Fabo: la decisione della Corte CostituzionaleLamonica Remedios Genny · https://www.diritto.it/ · 8 marzo 2019
Indice: Premessa (vai alla prima parte dell'articolo) Inquadramento giuridico del fatto (vai alla prima parte dell'articolo) La formulazione proposta dalla Procura (vai alla prima parte dell'articolo) L'interpretazione contrapposta del g.i.p. (vai alla seconda parte dell'articolo) Gli sviluppi e la rimessione alla Corte Costituzionale (vai alla seconda parte dell'articolo) Il panorama giurisprudenziale sovranazionale (vai alla seconda parte dell'articolo) La legge n. 219/2017 La pronuncia della Corte Costituzionale Conclusioni Leggi la prima parte e la seconda del presente articolo La legge n. 219/2017 Nell'ordinanza di rimessione viene richiamato il recentissimo approdo legislativo …
Leggi di più…
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 09/05/2013, n. 33244 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 33244 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. GIORDANO Umberto - Presidente - del 09/05/2013
Dott. CAPOZZI Raffaele - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. BARBARISI Maurizio - Consigliere - N. 627
Dott. CASSANO Margherita - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BONI Monica - Consigliere - N. 25735/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RO SE N. IL 16/05/1966;
avverso la sentenza n. 1083/2011 CORTE APPELLO di PALERMO, del 29/02/2012;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 09/05/2013 la relazione fatta dal Consigliere Dott. RAFFAELE CAPOZZI;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Roberto ANIELLO, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 29 febbraio 2012 la Corte d'appello di Palermo ha confermato la pena di giustizia inflitta a RO US dal Tribunale di Agrigento con sentenza del 14 ottobre 2010 per la contravvenzione di cui alla L. n. 110 del 1975, art. 4 (aver portato fuori della propria abitazione senza giustificato motivo un coltello con lama a scatto lunga cm.21).
2. Avverso detta sentenza della Corte d'appello di Palermo ricorre per cassazione RO US per il tramite del suo difensore, che ha dedotto motivazione illogica, in quanto il porto ingiustificato del coltello fuori della propria abitazione era stato da lui finalizzato alla volontà di suicidarsi lontano dalla propria abitazione, si che era da ritenere sussistente il giustificato motivo, in quanto l'attività di chi intendeva suicidarsi era da ritenere lecita, con conseguente sussistenza nella specie del giustificato motivo scriminante, non essendo punito nell'ordinamento vigente il tentativo di suicidio;
pertanto il suicidio era da ritenere non illecito in sè, anche per le particolari condizioni in cui egli versava al momento del fatto, siccome affetto da grave disabilità e versando in condizioni economiche disastrose;
il che era peraltro indice di una grave sua incapacità di intendere e volere, che avrebbe dovuto farlo mandare assolto dal reato ascrittogli.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso proposto da RO US è infondato.
2.Conformemente invero a quanto ritenuto dalla sentenza impugnata, non costituisce giustificato motivo, idoneo a scriminare la condotta del ricorrente di avere portato fuori della propria abitazione un coltello con lama lunga cm. 21, il proposito suicidiario da lui manifestato, essendo stata sua intenzione porre fine alla propria esistenza con detto coltello lontano dalla propria abitazione. Si osserva invero che il suicidio, pur non essendo punito in sè nel vigente ordinamento penale a titolo di tentativo, costituisce pur sempre una scelta moralmente non condivisibile, non giustificabile ed avversata dalla stragrande maggioranza dei consociati, a prescindere dalle loro convinzioni religiose e politiche, siccome contraria al comune modo di sentire, in quanto negatrice del principio fondamentale, su cui si fonda ogni comunità organizzata e costituito dal rispetto e dalla promozione della vita in ogni sua manifestazione.
3.Per gli stessi motivi appare pienamente condivisibile l'avere la sentenza impugnata negato al ricorrente l'attenuante del fatto di lieve entità, di cui alla L. n. 110 del 1975, art. 4, comma 3 seconda parte, essendo da ritenere non condivisibile, gravemente riprovevole e non liquidabile come fatto di lieve entità il proposito suicidiario manifestato dal ricorrente. 4. È infine del tutto generica ed aspecifica la censura addotta dal ricorrente riferita alla sua incapacità di intendere e volere al momento del fatto, non avendo addotto alcun elemento idoneo a supportare tale stato di incapacità, ne' potendosi essa automaticamente collegare alle sue disastrose condizioni economiche ed al suo stato di grave disabilità.
5. Da quanto sopra consegue il rigetto del ricorso in esame con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio.
Così deciso in Roma, il 9 maggio 2013.
Depositato in Cancelleria il 31 luglio 2013